Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilità della richiesta, è meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dà luogo ad alcuna nullità, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2012, n. 13790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13790 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
५६ 137 90 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. 1301 GIULIANA FERRUA UC - 21/11/2012 - Consigliere ANTONIO BEVERE R.G.N. 5279/12 - Consigliere - GENNARO MARASCA - Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere rel.- GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PI MA, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 20/01/2012 del Tribunale di Vibo Valentia visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le richieste del Procuratore Generale di inammissibilità del ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 20/01/2012 il Presidente della sezione penale del Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata nell'interesse di MA PI, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra sentenze irrevocabili di condanna. Il giudice, preso atto che la precedente ordinanza del Tribunale del 26/01/2011 sulla medesima richiesta era stata annullata con rinvio da questa Corte con sentenza del 30/11/2011, ha pronunciato decreto de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che l'istanza rappresentava la mera riproposizione di una richiesta già rigettata con ordinanza dello stesso Tribunale datata 07/01/2010. 2. Nell'interesse del PI è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. sotto due profili. 1 2.1. In primo luogo, il ricorrente si duole del fatto che la richiesta sia stata decisa con decreto, laddove essa, come evidenziato anche dalla sentenza n. 3583 del 30/11/2011, presentava presupposti di fatto o motivi di diritto diversi da quelli presi in considerazione nel precedente provvedimento. In particolare, quest'ultimo non aveva esaminato le sentenze cui la prima richiesta si riferiva, che non erano state prodotte dalla difesa, né acquisite dal giudice, ma che erano state allegate a corredo della seconda istanza, unitamente ad altre decisioni prodotte nel corso della camera di consiglio che aveva condotto all'ordinanza del 26/01/2011. 2.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che il decreto era stato depositato in data 20/01/2012 e la notifica era stata effettuata il 26/01/2012, ossia oltre il termine di cinque giorni previsto dalla norma citata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Procedendo in ordine logico, la Corte osserva.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilità della richiesta, è meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dà luogo ad alcuna nullità, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 18952 del 23/02/2001, Firrisi, Rv. 218923).
3. Anche il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza n. 47336 del 30/11/2011 di questa Corte ha accolto il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del 26/01/2011 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva riconosciuto in favore del PI il vincolo della continuazione tra i reati accertati con due distinte sentenze. In particolare, la sentenza n. 47336 del 2011 ha rilevato: a) che, sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, il Tribunale di Vibo Valentia si era già pronunciato in senso negativo, con ordinanza del 28/09/2010; b) che la nuova istanza, a seguito della quale era stata emessa l'ordinanza del 26/01/2011, non poteva ritenersi fondata su elementi nuovi costituiti dalle sentenze cui la richiesta si riferiva, dal momento che queste ultime, per essere doverosamente e fisiologicamente alla base della valutazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., non potevano essere considerate estranee alla prima decisione. Ne discende l'evidente infondatezza della pretesa del ricorrente di superare l'intervenuta preclusione processuale, attraverso il reiterato riferimento alle due sentenze che hanno accertato i reati in relazione ai quali si invoca l'applicazione della disciplina della continuazione. Il ricorrente rileva, inoltre, che, nel decidere la prima istanza, l'ordinanza del 28/09/2010 non aveva esaminato altre decisioni prodotte nel corso della camera di consiglio che aveva 2 condotto all'ordinanza del 26/01/2011. Tuttavia, la genericità del riferimento non consente di apprezzare neanche in astratto la pertinenza al thema decidendum di siffatte decisioni e quindi di valutare se si tratti di elementi che presentano reali profili di novità rispetto a quelli già considerati nell'esame della prima richiesta.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21/11/2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Giuliana Ferrua eu Q usplay RI- DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 MAR 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cannete Lanzuise 3