Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2012, n. 13790
CASS
Sentenza 21 novembre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilità della richiesta, è meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dà luogo ad alcuna nullità, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2012, n. 13790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13790
    Data del deposito : 21 novembre 2012

    Testo completo