Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 2
L'onere di riproposizione, previsto dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., concerne soltanto le eccezioni in senso proprio e non riguarda gli argomenti difensivi e le relative prospettazioni giuridiche, proprio perché questi debbono sempre ritenersi implicitamente sottoposti al giudice di secondo grado, attraverso la proposizione dell'appello o con l'istanza di rigetto dell'impugnazione. Il che, in particolare, deve ritenersi con riferimento alle contestazioni dell'esistenza del fatto costitutivo della domanda, da considerarsi implicitamente ricomprese - fatta eccezione per le ipotesi in cui attengano i punti esaminati e decisi in primo grado - nella richiesta di rigetto dell'appello, formulata dall'appellato vittorioso in primo grado.
In tema di esecuzione forzata di beni mobili, possono essere sottoposte a pignoramento, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, i crediti del debitore e le cose di sua proprietà che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre; nel caso, invece, si tratti di cose che si trovino in luoghi non appartenenti al debitore ma delle quali questi possa direttamente disporre, la forma del pignoramento deve essere quella prevista dall'art. 513, comma terzo, cod proc. civ.. Pertanto, in caso di beni costituenti il patrimonio di una persona giuridica, la quale li possiede per il tramite necessario dei suoi organi rappresentativi persone fisiche, che li detengono per conto e nell'interesse dell'ente, la disponibilità esclusiva, richiesta dall'art. 513 cit. resta alla persona giuridica; conseguentemente il pignoramento in danno di quest'ultima deve seguire la forma dell'espropriazione mobiliare presso il debitore e non quella dell'espropriazione presso terzi prevista dall'art 543, primo comma, cod. cit..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6957 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA EN AB, RA ST JE LO, ambedue in proprio elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 13, presso lo studio dell'avvocato ARTURO GIALLOMBARDO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FABRIZIO BRACHINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA FERROVIERI DELLO STATO SRL, ABBALLE LORENZO IN PROPRIO E NQ EREDE DI CICIOTTI MAFALDA, BALDI MASSIMO, STOPPA GIANCARLO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1559/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 04/07/97 e depositata il 11/10/97 (R.G. 550/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cooperativa edilizia ferrovieri dello Stato srl con delibere del 7.5.1987 e del 29.5.1987 escludeva il socio AT SP, gli revocava l'assegnazione dell'appartamento in cooperativa e gli comunicava che, presso la sede sociale, era a sua disposizione, perché la ritirasse, la somma complessiva di lire 25.407.959 quale liquidazione della quota a seguito della deliberata esclusione. In virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, reso a suo favore dal Presidente del tribunale di Grosseto per onorari professionali non corrisposti dalla predetta cooperativa in relazione a prestazioni svolte, AT SP, che aveva intimato precetto di pagamento munito di dispensa ex art. 482 c.p.c., assoggettava a pignoramento la predetta somma nella forma del pignoramento di credito del debitore ex art. 543 c.p.c., presso i terzi AR BB, MO AL e AN PP, amministratori della società cooperativa, e, contestualmente, li citava innanzi al Pretore di Grosseto, affinché rendessero la dichiarazione di quantità ex art. 547 stesso codice.
A seguito della dichiarazione negativa dei terzi, i quali avevano affermato di non disporre della somma, il creditore procedente SP instava, ex art. 548 c.p.c., per l'accertamento giudiziale dell'obbligo degli amministratori innanzi al tribunale di Grosseto, giudice competente cui il pretore aveva rimesso le parti. All'esito del relativo giudizio, svoltosi nella contumacia dei terzi pignorati e nella opposizione della costituita cooperativa edilizia, il tribunale rigettava la domanda principale, avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del terzo, nella considerazione che il SP non aveva provato che gli amministratori fossero debitori nei confronti della società cooperativa di somma di danaro;
rigettava, altresì, la domanda subordinata, con la quale lo stesso attore chiedeva dichiararsi l'inefficacia giuridica dell'offerta della somma medesima a titolo di liquidazione della quota societaria, non essendovi motivi per dubitare della validità e della efficacia di essa, trattandosi di comunicazione di una pregressa deliberazione non impugnata.
Sulla impugnazione di AT SP AB e TE EA IG SP, entrambi nella qualità di eredi dell'attore, la Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il giorno 11 ottobre 1997, confermava la decisione del primo giudice e condannava gli appellanti alle spese del grado.
I giudici di appello - pur rilevando, in ordine alla domanda principale, che la motivazione del tribunale era inconferente, in quanto basata sull'erroneo presupposto della inesistenza di un credito della cooperativa nei confronti degli amministratori e non sulla circostanza, diversa, della disponibilità, da parte degli stessi, di somma loro consegnata dalla società cooperativa a titolo di deposito e di custodia - ritenevano che comunque, individuato l'oggetto della domanda nella diversa suddetta prospettazione, anch'essa non risultava dimostrata. La somma pignorata - precisava la Corte di merito - era rimasta a disposizione del SP presso la sede sociale, ove avrebbe potuto essere ritirata dopo la riconsegna dell'appartamento, per cui il danaro non era stato depositato agli amministratori quali terzi, ma costoro ne disponevano come rappresentanti della cooperativa, la quale, perciò, del danaro medesimo mai aveva perduto il possesso a favore di altri soggetti. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso AT AB TI e EA IG SP, i quali affidano la impugnazione a tre mezzi di doglianza.
Non hanno svolto difese gli intimati AN PP, MO AL, la cooperativa nonché, nella qualità di erede di AR BB, il figlio EN BB quale erede anche di AF CI, questa pure già erede dello stesso AR BB.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di doglianza, denunciando la violazione della norma di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, i ricorrenti deducono che solo nella comparsa conclusionale in appello la cooperativa debitrice aveva eccepito che i soggetti terzi pignorati avevano la detenzione della somma non come persone fisiche in proprio, ma quali organi rappresentativi della società medesima;
per cui, trattandosi di eccezione non rilevabile di ufficio, il giudice di secondo grado non avrebbe dovuto tenerne conto per il divieto dello "ius novorum" ex art. 345 C.P.C. Il motivo non è fondato.
L'onere di riproposizione, previsto dal secondo comma dell'art. 345 c.p.c., concerne soltanto le eccezioni in senso proprio e non riguarda certo gli argomenti difensivi e le relative prospettazioni giuridiche, proprio perché questi debbono sempre ritenersi implicitamente sottoposti al giudice di secondo grado, attraverso la proposizione dell'appello o con l'istanza di rigetto della impugnazione. Il che, in particolare, deve ritenersi con riferimento alle contestazioni dell'esistenza del fatto costitutivo della domanda, da considerarsi implicitamente ricomprese - fatta eccezione per le ipotesi in cui attengano a punti esaminati e decisi in primo grado - nella richiesta di rigetto dell'appello, formulata dall'appellato vittorioso in primo grado.
Nella specie, a contrastare la domanda di accertamento del credito della società cooperativa pignorata nei confronti dei suoi amministratori terzi pignorati, la società, convenuta nel giudizio ex art. 548 c.p.c., aveva espressamente eccepito non solo che non risultava assunta dai terzi alcuna obbligazione pecuniaria a titolo personale a suo favore;
ma si era difesa, altresì, assumendo che del danaro di essa società, di cui i terzi avessero avuto eventualmente la detenzione, gli stessi potevano disporre solo in ragione della loro qualità di organi societari, in relazione agli scopi ed alle finalità proprie di essa cooperativa.
È evidente, perciò, che la difesa delle cooperativa - basata in sostanza sull'argomento che la persona giuridica possiede direttamente i beni del suo patrimonio attraverso l'organo persona fisica, che con essi è in relazione fisica e li amministra - non costituisce eccezione in senso stretto, diretta com'è a contestare la sussistenza del fatto costitutivo della domanda e non, invece, a vanificarne gli effetti.
Con il terzo mezzo di impugnazione - da esaminare prima del secondo motivo del ricorso, data la logica pregiudizialità della questione proposta - i ricorrenti, deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 543 c.p.c. e 2384 e 1703 cod.civ. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della impugnazione sentenza su un punto decisivo della controversia, denunciano che erroneamente il giudice di merito aveva escluso la disponibilità da parte degli amministratori della somma pignorata, che ad essi era stata trasferita dalla società cooperativa, la quale, perciò, se ne era privata con il metterne l'importo a disposizione del destinatario socio estromesso;
aggiungono, altresì, che il principio della rappresentanza organica ex art. 2384 cod.civ. opera esclusivamente nei rapporti con i terzi ed esclusivamente in occasione del compimento di atti giuridici (art. 1703 cod.civ.), mentre esso non è opponibile al creditore pignorante, per il quale i soggetti detentori di somme della persona giuridica sono, rispetto ad essa, terzi;
rilevano che la dimostrazione che la cooperativa aveva "dismesso la disponibilità" della somma era nel fatto che il danaro, pur trovandosi nella sede sociale, coincidente solo formalmente con l'abitazione del presidente, quivi era stata depositata affinché il destinatario socio estromesso potesse ritirarla;
eccepiscono, infine, che incombeva sulle controparti l'onere di dimostrare che i terzi pignorati avevano cessato di detenere la somma in un momento anteriore alla notificazione del pignoramento.
La complessa ed articolata censura non ha pregio.
La norma dell'art. 543, 1^ comma, c.p.c. che, in tema di esecuzione forzata su beni mobili, consente di sottoporre a pignoramento, nelle forme della espropriazione presso terzi, oltre che i crediti del debitore verso un terzo, anche le cose del debitore che sono in possesso di terzi, si riferisce, per detta seconda ipotesi, ai beni mobili di cui il debitore stesso non possa direttamente disporre, nel senso che tale disponibilità dipende dalla prestazione di consegna che a suo favore il terzo stesso debba farne come a ciò obbligato. Infatti, quando si tratta di cose che si trovano in luoghi non appartenenti al debitore ma delle quali costui può direttamente disporre, la forma del pignoramento non è quella prevista dalla norma suddetta, ma l'altra, di cui all'art. 513, 3^' comma, c.p.c., che costituisce forma di espropriazione mobiliare presso il debitore. Di conseguenza, quando si tratta di beni costituenti il patrimonio di una persona giuridica - la quale direttamente li possiede per il tramite necessario dei suoi organi rappresentativi persone fisiche, le quali ne hanno in concreto l'amministrazione esercitando su di essi un potere non nel proprio, ma nell'interesse e per le finalità dell'ente, nel quale si immedesimano unico detentore dei beni stessi, nel senso che di essi ha la disponibilità esclusiva richiesta dall'art. 513, 3^ comma, c.p.c., resta la persona giuridica, in danno della quale il pignoramento deve seguire la forma della espropriazione mobiliare presso il debitore.
Nel caso in esame, mediante accertamento in fatto adeguatamente motivato, le cui conclusioni non sono in questa sede censurabili, il giudice di merito ha stabilito che la somma, oggetto del preteso credito della cooperativa, era presso la sede sociale, coincidente con l'abitazione del presidente della società BB, nella materiale detenzione degli amministratori, affinché costoro potessero consegnarla al SP dopo che costui avesse rilasciato l'appartamento.
In detta situazione la Corte territoriale, sulla scorta anche della prova documentale fornita dallo stesso ricorrente, ha ribadito che il danaro era rimasto sempre nella disponibilità giuridica e di fatto della cooperativa, che non ne aveva affidato a terzi il deposito o la custodia, non potendosi considerare terzi le persone fisiche che, quali organi societari, avrebbero dovuto procedere al compimento di atti giuridici di amministrazione direttamente riferibili della medesima cooperativa.
Con il secondo mezzo di doglianza, infine, i ricorrenti, deducendo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione della norma di cui all'art. 548 stesso codice, assumono che nel giudizio di accertamento del credito pignorato non poteva essere introdotto il tema concernente la pretesa irregolarità del rito adottato, che avrebbe dovuto, invece, costituire l'oggetto di specifica opposizione di forma ex art. 617 C.P.C. Anche detta censura non è fondata.
In proposito è assorbente il rilievo che la impugnata sentenza, sul tema della eventuale irregolarità della procedura di pignoramento presso terzi, non contiene alcuna statuizione specifica, di cui i ricorrenti debbano dolersi.
In realtà, pure a fronte di puntuale richiesta degli appellanti, in sede di precisione delle conclusioni in secondo grado, di declaratoria della legittimità formale e sostanziale del pignoramento eseguito, la Corte di merito non ha espresso a riguardo alcuna statuizione, in piena aderenza al principio secondo cui l'oggetto del giudizio ex art. 548 c.p.c. è ristretto all'accertamento del credito del debitore esecutato e nel rispetto, altresì della disposizione di cui al successivo art. 549 stesso codice, che, per il caso di accertata insussistenza del credito pignorato, non prevede che debbano essere impartite ulteriori disposizioni per la prosecuzione del processo esecutivo. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, senza altra pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto alcuna difesa.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001