Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6957
CASS
Sentenza 22 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'onere di riproposizione, previsto dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., concerne soltanto le eccezioni in senso proprio e non riguarda gli argomenti difensivi e le relative prospettazioni giuridiche, proprio perché questi debbono sempre ritenersi implicitamente sottoposti al giudice di secondo grado, attraverso la proposizione dell'appello o con l'istanza di rigetto dell'impugnazione. Il che, in particolare, deve ritenersi con riferimento alle contestazioni dell'esistenza del fatto costitutivo della domanda, da considerarsi implicitamente ricomprese - fatta eccezione per le ipotesi in cui attengano i punti esaminati e decisi in primo grado - nella richiesta di rigetto dell'appello, formulata dall'appellato vittorioso in primo grado.

In tema di esecuzione forzata di beni mobili, possono essere sottoposte a pignoramento, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, i crediti del debitore e le cose di sua proprietà che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre; nel caso, invece, si tratti di cose che si trovino in luoghi non appartenenti al debitore ma delle quali questi possa direttamente disporre, la forma del pignoramento deve essere quella prevista dall'art. 513, comma terzo, cod proc. civ.. Pertanto, in caso di beni costituenti il patrimonio di una persona giuridica, la quale li possiede per il tramite necessario dei suoi organi rappresentativi persone fisiche, che li detengono per conto e nell'interesse dell'ente, la disponibilità esclusiva, richiesta dall'art. 513 cit. resta alla persona giuridica; conseguentemente il pignoramento in danno di quest'ultima deve seguire la forma dell'espropriazione mobiliare presso il debitore e non quella dell'espropriazione presso terzi prevista dall'art 543, primo comma, cod. cit..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6957
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6957
    Data del deposito : 22 maggio 2001

    Testo completo