Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2002, n. 6709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6709 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
06709 /02 0073482 REPUBBLICA ITALIATA IN NOME DEL PC. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio RADEI Presidente R.G.N. 23622/00 Consigliere Cron. 15168 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Antonio MERONE Rep. - Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Nino Consigliere C.C. FICO Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere CORIT SUPPO DE CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 73482 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IA MA RA;
intimata avversO la sentenza n. 322/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il W2002 571 12/10/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il W rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Pericle Mai n residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal sismici pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non detrazione, rideterminava dell'ammontare reddito spettasse la e notificava al imponibile con esclusione della stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismich, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF 3 cui'in virtù dell'interpretazione autentica di dell'ILOR all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essereW considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il geernando 2002 31 EsterIl Cons. Estenstore Il Presidente کیسا سمار IL CANCEL DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.0.MAG, 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista I A R A B I U T R T I E R A T M A . 5 N B . . L A L B . A T 1 3 1 N A S . E S I E N I E L N D D . P . R . 2 6 / 4 / 6 E S 9 E T 1 8 D A R G E S I T R A Z I N O E