Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 1
Ai fini della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., può costituire fatto ingiusto nei confronti dell'autore dell'espressione ingiuriosa anche un comportamento irrispettoso di una prescrizione giudiziale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva ravvisato la causa di non punibilità della provocazione in relazione al comportamento della persona offesa la quale, in violazione del divieto impostole dal Tribunale per i minorenni di avere contatti con le figlie della convivente, si era recata in compagnia di questa - il giorno successivo alla notifica del provvedimento e in presenza dei Carabinieri - presso il luogo in cui si trovavano le bambine, ingenerando, pur senza compiere alcuna azione particolare, uno stato d'ira nei nonni affidatari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2014, n. 47043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47043 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 18/03/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 778
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 20287/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
C.R. N. IL (OMISSIS) ;
nei confronti di:
O.P. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 11/2012 TRIB. SEZ. DIST. di CARINI, del 06/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 febbraio 2013, il Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Carini, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Carini, assolveva O.P. dal delitto di cui all'art. 594 c.p., commi 1 e 4, per aver profferito all'indirizzo di C.R.
, in data (OMISSIS), le seguenti frasi: "poi per te ci penso io, sei una cosa inutile", perché il fatto non costituisce reato. Il Tribunale riteneva sussistente la causa di giustificazione di cui all'art. 599 c.p., comma 2, in considerazione della circostanza che, nonostante il divieto imposto ad O.I. - con provvedimento notificato in data 30.10.2008 del Tribunale per i Minorenni di Palermo - di evitare ogni contatto tra le figlie ed il convivente, C.R. , ciononostante quest'ultimo si presentava in compagnia della predetta, violando il provvedimento indicato, lì dove si trovavano le bambine in compagnia dei nonni, le quali iniziavano a piangere.
2. Avverso l'indicata sentenza C.R. , a mezzo del proprio difensore, ed il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando entrambi la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'esimente di cui all'art. 599 c.p.. 2.1. Il C. , in particolare, si duole del fatto che in modo manifestamente illogico il Tribunale abbia ritenuto provocatorio il suo comportamento, tale da comportare l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2 per il reato di ingiuria commesso nei suoi confronti da O.P. in presenza dei Carabinieri;
questi ultimi, invece, il cui intervento era stato sollecitato dalla stessa O. in previsione di possibili tensioni con i genitori, hanno confermato non solo le ingiurie, ma anche l'assenza di comportamenti provocatori, anche passivi;
inoltre, non risulta che il ricorrente abbia violato il provvedimento del Tribunale dei minori, non essendovi stata alcuna contestazione in tal senso;
nessuno dei testi, poi, ha riferito il fatto che le minori fossero terrorizzate.
2.2. Il P.G., nel richiamare l'istanza del C. ai sensi dell'art. 572 c.p.p., ha evidenziato come nella sentenza impugnata è
ravvisabile altresì il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), atteso che si configura l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 594 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
1. Correttamente il giudice d'appello, senza incorrere in violazione di legge od in vizi di motivazione ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, l'esimente di cui alla art. 599 c.p., comma 2 alla stregua dei seguenti fatti incontestati, risultanti dalla sentenza: O.I. ed il suo convivente C.R. si recavano, accompagnati dai C.C., nel luogo in cui si trovavano le figlie della prima, insieme ai nonni, al fine consegnare alle bambine alcuni effetti personali;
che il nonno, O.P. , alla vista del C. profferiva le frasi oggetto di contestazione;
che sullo sfondo della vicenda si collocano i rapporti particolarmente "conflittuali" tra i soggetti coinvolti, tanto che il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva affidato le bambine alla nonna materna, sottraendole alla madre O.I. , imponendole "di evitare ogni contatto tra le figlie e C.R. a pena dei più gravi provvedimenti limitativi della potestà", in virtù del comportamento "gravemente disfunzionale e di nocumento alla serenità delle piccole addirittura terrorizzate dall'uomo".
2. In tale contesto corrette si presentano le valutazioni del giudice d'appello circa la portata offensiva dell'espressione profferita dall'imputato nei confronti del C. alla vista di quest'ultimo "... sei una cosa inutile" e nel contempo la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p., comma 2, in considerazione del comportamento indubbiamente provocatorio serbato dal medesimo C. . Ed invero, il fatto che quest'ultimo si fosse recato nel luogo in cui si trovavano le bambine, il giorno successivo alla notifica del provvedimento del Tribunale dei Minorenni, peraltro in compagnia dei C.C., ha indotto lo stato d'ira dell'O. , che ha percepito quell'atteggiamento di non volersi adeguare a tale provvedimento, come di ostinazione ed accanimento, idoneo a turbare la serenità delle bambine, che, alla vista dell'uomo, iniziavano a piangere.
3. O.P. , pertanto, ha reagito irato - pronunciando le espressioni ascrittegli - al comportamento della p.o., di chiara violazione del divieto di incontro, sancito nel provvedimento predetto, comportamento questo, qualificabile come "fatto ingiusto", perché irrispettoso di una prescrizione del giudice e contrario alle regole comunemente accettate nella civile convivenza (Sez. 5, n. 9907 del 16/12/2011), che, invece, avrebbero dovuto indurre la p.o. a non accompagnare la donna, per evitare situazioni di ulteriori tensioni di quest'ultima nei rapporti con le figlie.
4. Ai fini dell'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 599 c.p., comma 2 è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l'ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia un'intrinseca illegittimità, ma con criteri più ampi (Sez. 5, 11 marzo 2009, n. 21455 ), anche cioè quando esso si traduca nell'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati (Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011). Nella specie, il comportamento tenuto dal C. , dunque, può senz'altro ritenersi aver concretato gli estremi dell'"ingiustizia" che ha reso applicabile al fatto ingiurioso posto in essere da O.P. , l'esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2 (Sez. 5, 30/10/2013 n. 49512 ).
5. Non può condividersi l'assunto del C. , secondo il quale il suo "atteggiamento provocatorio" risulterebbe escluso, di fatto, per la presenza dei carabinieri, da lui stesso sollecitati nell'accompagnamento e per la mancata interferenza nell'incontro, trovandosi egli a distanza. L'atteggiamento provocatorio, infatti, può ricavarsi anche dalla mera presenza fisica, non accompagnata da azioni particolari, ma che sia in sè idonea a generare un forte turbamento psicologico, connotato da impulsi aggressivi, per le modalità di tempo e di luogo in cui essa risulti avvertita. L'accompagnamento dei Carabinieri, poi, lungi dal tranquillizzare l'O. , ha reso ancor più evidente l'atteggiamento di "sfida" del ricorrente nei confronti dei nonni delle bambine, potendo più agevolmente l'indagato, come evidenziato nella sentenza impugnata, evitare di raggiungere quel luogo con la convivente.
6. I ricorsi, pertanto, vanno rigettati e la parte civile va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del P.G., nonché il ricorso della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014