Sentenza 10 marzo 2000
Massime • 1
Ai sensi dell'art.52 comma terzo del D.Lgs. n.22 del 1997, il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con il formulario contenente dati inesatti o incompleti, è punito con la pena prevista dall'art.483 cod.pen. Dal particolare rigore sanzionatorio della norma deve dedursi che, nella applicabilità - in determinate, meno gravi ipotesi - della sanzione amministrativa comunque non rientra la condotta relativa al trasporto dei rifiuti definiti pericolosi, in virtù della delicatezza dell'attività rispetto alla quale il Legislatore ha inteso prevedere - adeguatamente sanzionandoli - obblighi stringenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2000, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Papadia Umberto Presidente del 10/03/2000
1.Dott. Zumbo Antonio Consigliere SENTENZA
2. " Postiglione Amedeo Consigliere N.1134
3. " Quitadamo Nicola Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Grillo Carlo Consigliere N.46511/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE PR Leopoldo n. Cisterna di Latina, 15.1.1957
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 28.9.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione Udite le conclusioni del P.M. Dr. Di Nunzio con le quali chiede il rigetto del ricorso
Sentito il difensore Avv. Franco Giampietro
Fatto e diritto
Data 9 luglio 1999 agenti del nucleo Pronto Intervento, Corpo Forestale dello Stato, di Castel di Porto procedevano al sequestro di un autocarro, marca Ford - Transit tg. AX 035 EL, carico di circa 130 accumulatori di piombo esausti, e di documentazione relativa al trasporto, ipotizzando il reato di cui allo art. 52, comma 3 D. Lgs n. 22/97 ed allo art. 483 cod. pen. trasporto illecito di batterie esauste, in particolare per irregolarità riscontrata tra batterie accompagnate da formulario e batterie in sovrannumero prive dello stesso formulario.
Il veicolo, condotto da IR MA, era di proprietà della ditta "Centro Rottami S.r.l." facente capo a DE PR Leopoldo. In data 12.7.1999 il probatorio veniva convalidato dal P.M. per trasporto illecito di rifiuti pericolosi con formulario recante dati inesatti sulla quantità dei rifiuti trasportati.
Lo stesso P.M. in data 14.7.1999 estendeva il sequestro ad altre 4 copie di formulario non ricomprese nel primitivo provvedimento. A seguito di gravame del DE PR, il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza del 13.10.1999 confermava la misura cautelare, ravvisando il "fumus commessi delicti" nella violazione degli att.483 cod. pen. n. 52, comma 3 D. Legs n. 22/97, per trasporti di rifiuti pericolosi in quantità superiore a quella consentita dai formulari di trasporto.
Riteneva il Tribunale che la questione sollevata dalla difesa, in ordine della avvenuta raccolta di batterie in soprannumero per la strada, non poteva essere valutata in sede cautelare, dovendo essere esaminata nella successiva fase di merito.
Contro questa ordinanza il DE PR ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo: a) la inefficacia del provvedimento di sequestro per inosservanza dei termini processuali;
b) la illegittimità dell'ordinanza per omessa valutazione degli elementi forniti dall'indagato; c) l'erronea considerazione della confiscabilità immediata del mezzo di trasporto, possibile solo a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento. Il ricorso, a giudizio della Corte, non può essere accolto. Nel caso in esame l'ordinanza del Tribunale di Roma appare legittima, perché secondo la prevalente giurisprudenza per l'osservanza del termine processuale ex artt. 257 e 324, comma 5 e 7 e 309 comma 10 c.p.p., è sufficiente il deposito del dispositivo, come è avvenuto nella specie.
Sul secondo motivo di censura, l'ordinanza impugnata non è priva di motivazione, perché ha ritenuto che la questione sollevata dalla difesa in ordine alla leicità della raccolta di batterie abbandonate per la strada (in base al contratto di incarico del Cobat e alla convenzione Ama - Cobat), richieda un accertamento nel merito impossibile in sede cautelare.
Trattasi di una valutazione discrezionale, incensurabile in sede di legittimità perché ragionevole e motivata.
In via di principio il trasporto di rifiuti pericolosi come sono le batterie esaurite contenenti piombo) è assoggettato della legge (artt. 15 e 52, comma 3 D. Lgs n. 22/97) a particolari cautele:
occorre un preciso formulario di identificazione, che consenta di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto pericoloso, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari).
Il legislatore è preoccupato di evitare che, nel momento dinamico e delicato del trasporto dei rifiuti pericolosi, possano verificarsi abbandoni brutali nell'ambiente o destinazioni comunque non controllate, incompatibili con un corretto smaltimento di questi, esige che ben quattro esemplari di formulario siano redatti e conservati per cinque anni. Si potrà discutere se questa impostazione sia quella più opportuna per il versante che riguarda il possibile recupero e riutilizzo, che per essere efficace ed economico, esige tempi veloci e semplificazione burocratica, ma la Corte non può non registrare che la normativa vigente esige non solo la presenza del formulario di identificazione, ma che esso sia completo ed esatto.
In mancanza di formulario o di sua incompletezza od inesattezza è previsto un sistema sanzionatorio differenziato: sanzioni amministrative per i rifiuti non pericolosi;
sanzione penale per i rifiuti pericolosi (siano essi urbani o speciali).
Questa Corte ritiene non applicabile ai rifiuti pericolosi trasportati, l'articolo 52, comma 4 D. Lgs n. 22/97, per varie ragioni: a) perché la norma introduce una semplice attenuazione della misura della sanzione amministrativa e non appare ispirata dalla intenzione di una depenalizzazione per il trasporto dei rifiuti pericolosi carenti di formulario o con formulari incompleti ed inesatti;
b) perché il particolare rigore sanzionatorio penale, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, si traduce nel richiamo "quoad poenam" del delitto ex art. 483 cod. pen., implicante una falsa attestazione da parte di un soggetto al quale incombe un particolare dovere giuridico di dire la verità; c) perché l'articolo 52, 3^ comma D. Lgs n. 22/97 parifica "quoad poenam" il trattamento sanzionatorio del trasporto di rifiuti pericolosi (senza formulario o con formulario inesatto o incompleto) alle condotte di falsificazioni di certificati di analisi dei rifiuti o di uso di essi, dimostrando con ciò di considerare essenziale e formale ogni prescrizione del formulario medesimo.
Nel merito la Corte di Cassazione non può entrare, ma un sommario esame degli atti (dichiarazioni rese spontaneamente da IR MA, alla guida del mezzo sequestrato;
contratto di incarico tra Consorzio obbligatorio Batterie di Piombo esauste e rifiuti piombosi (Cobat) e Centro Rottami S.r.l., rappresentato da DE PR Leopoldo del 25.2.1998;
Regolamento del Cobat 1312. 1996; verbali di sequestro del Corpo Forestale dello Stato;
ecc. convince della giustezza della decisione del Tribunale del Riesame di Roma.
In particolare il contratto 25.2.1998 tra Cobat e Centro Rottami S.r.l. (successivo al D. Lgs 22/97) non fa alcun cenno a batterie sparse da raccogliere sul territorio.
Quanto al Regolamento "interno" del Cobat, deve rilevarsi che esso è anteriore al D. Lgs 22/97 e l'art.
5.4 fa riferimento ad un obbligo generico di collaborazione da parte del raccoglitore incaricato, nell'ambito del territorio assegnato, senza precisazione di requisisti formali diversi da quelli previsti dalla normativa generale per il trasporto dei rifiuti.
Essendo certa la competenza istituzionale dei Comuni e del Consorzio per la sua natura obbligatoria (ex L. 475/88 art. 9 quinquies ed ora art. 58, comma 4 D. Lgs 22/97), anche per il recupero di depositi ed accumuli non autorizzati o di singole batterie abbandonate sul territorio, non vi è dubbio che ogni prelievo richieda un modello differenziato di operatività: uno fisiologico, regolato dal contratto Cobat e singoli raccoglitori per l'area di competenza;
uno con diversa disciplina per il recupero delle sacche di abusivismo ad opera di ignoti (vedasi anche l'art. 51 bis di D. Lgs 22/97). Certamente un rapporto contrattuale privato non può comportare la violazione della legge generale, penalmente sanzionata. Nel caso in esame l'art.11 del contratto fa salva, infatti, "la scrupolosa osservanza delle disposizioni legislative in vigore in materia di raccolta, messa in riserva e trasporto delle batterie di piombo esauste".
Infine la Corte rileva che la obbligatorietà della confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti ex art. 53, 2^ comma D. Lgs 22/97 per il caso di condanna o di patteggiamento, non esclude la possibilità del sequestro, con finalità probatoria, trattandosi pur sempre di strumento per la commissione del reato.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000