Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2000, n. 1134
CASS
Sentenza 10 marzo 2000

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Ai sensi dell'art.52 comma terzo del D.Lgs. n.22 del 1997, il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con il formulario contenente dati inesatti o incompleti, è punito con la pena prevista dall'art.483 cod.pen. Dal particolare rigore sanzionatorio della norma deve dedursi che, nella applicabilità - in determinate, meno gravi ipotesi - della sanzione amministrativa comunque non rientra la condotta relativa al trasporto dei rifiuti definiti pericolosi, in virtù della delicatezza dell'attività rispetto alla quale il Legislatore ha inteso prevedere - adeguatamente sanzionandoli - obblighi stringenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2000, n. 1134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1134
    Data del deposito : 10 marzo 2000

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