Sentenza 30 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
AULA "A" LIRE 3000 CANCELLERIA 01 3 29 / 0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia E 24 OR CG408376 dal Sig. RE UBBLICA ITALIANA per diritti L. 6000 CG408377 31 GEN. 2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7327/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Michele Annunziata Presidente Cons. Rel. 2739 Cron. Dott. Alberto Spanò Putaturo Donati Consigliere Rep. Dott. Mario Ud. 6 di- Vigolo Consigliere Dott. Luciano cembre 2000 De Renzis Consigliere Dott. Alessandro ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ditta GE GE, in persona dell'omonimo titolare, elettiva- mente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno n. 1, studio avv. Aniello Costanza, presso l'avv. Raffaele Lebotti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale del- l'Istituto, presso gli avvocati Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, 5209 ہے Luigi Cantarini e Patrizia Tadris che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
controricorrente Water avverso la sentenza n.217/97, decisa il 20 febbraio 1997 e pubbli- cata il 25 marzo 1997, resa dal Tribunale di Potenza nel procedi- mento n. 1147/93 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per l'accoglimento del ricor- so;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 9 aprile 1991, la ditta GE GE, eser- cente servizio di trasporto pubblico in concessione, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Potenza l'I.N.P.S., Istituto Nazio- nale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere il ricono- scimento della natura artigiana e non industriale dell'impresa esercitata. Il Giudice adito, con sentenza in data 8 maggio 1992, accoglieva la domanda, dichiarando che l'Impresa doveva essere classificata, ai fini assistenziali e previdenziali, nel settore dell'artigianato. Interponeva appello l'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 217/97 emessa in data 20 febbraio 25 marzo 1997, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda di parte attri- 2 ce e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisio- ne. Richiamava l'autorità della sentenza di questa Suprema Corte n. 4630 del 6 novembre 1989, nel senso che l'impresa esercente un pubblico servizio di linea extraurbano, ancorchè iscritta all'albo delle imprese artigiane, è soggetta all'applicazione, nei confron- ti del personale, alla disciplina dettata all'art. 2 legge 22 settembre 1960, n. 1054 e alla contribuzione dovuta al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di tra- sporto. Affermava che i principi ivi espressi rimangono validi anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge quadro sull'artigianato poi- ché l'iscrizione nel relativo albo costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni spettanti ma non ha efficacia costituti- va ai fini previdenziali, per i quali rimangono validi gli inqua- dramenti in atto. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne la ditta GE GE con atto notificato in data 25 marzo 1998; deduce a sostegno un solo motivo, variamente articolato. L'I.N.P.S. resiste con controricorso notificato in data 29 aprile 1998. La ditta ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di ricorso si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione della legge 3 L. 29 ottobre 1971, n. 889 che detta "Norme in materia di previ- denza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto" nonché degli artt. 3 e 4 legge 8 agosto 1985, n. 443, legge - quadro per l'artigianato, e ancora dell'art. 49 legge 9 marzo 1989, n. 88, con la quale ha avuto luogo la ristrutturazione dell'Istituto na- zionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Si denuncia altresì il vizio di motivazione. Si rileva anzitutto che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 non era in atto alcun inquadramento della ri- corrente nel settore industria in quanto l'impresa risultava in- serita nel settore artigianato. Si osserva ancora che nella legge n. 889/1971 non si afferma il principio dell'inquadramento nel settore industria delle imprese che esercitano il servizio di trasporto pubblico, ma soltanto si rende obbligatoria l'iscrizione al fondo speciale di previdenza, di cui all'art. 8 del R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2311, per i dipendenti delle pre- dette aziende, con il conseguente obbligo delle stesse di garan- tire tutte l'identico trattamento previdenziale ai propri dipen- denti e di versare gli stessi contributi. Tale uniforme disciplina non può avere peraltro un effetto qualificante della natura del- l'azienda, perché quest'ultima trova normalmente la sua qualifi- cazione soltanto nella legge ed in particolare nell'accertamento in concreto del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 443/1985. Si osserva ancora che per disconoscere il 4 つ diritto all'inquadramento tra le imprese artigiane dell'impresa ricorrente, regolarmente iscritta al relativo albo, l'INPS avreb- be dovuto disconoscere l'esistenza per la ditta stessa dei requi- siti stabiliti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985, e, quindi, promuovere un nuovo accertamento degli stessi o nella fase di merito del giudizio in corso о facendo ricorso all'apposito procedimento amministrativo previsto dall'art. 7 della citata leg- ge n. 443 del 1985. Si rileva infine che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non attribuisce all'impresa iscritta la qualifica artigiana in modo definitivo e indiscutibile ma, in as- senza di qualsiasi contrario nuovo accertamento, si deve ritenere sempre valido ed efficace quello esperito dalla Commissione pro- vinciale, all'atto dell'iscrizione, in ordine appunto alla sussi- stenza dei requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985 e con- fermare il diritto della ditta ricorrente ad essere considerata impresa artigiana ai fini previdenziali ed assistenziali. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cpc la ditta ri- corrente richiama le sentenze di questo Supremo Collegio, emesse dopo la notifica del ricorso, n. 1137 del 10 febbraio 1999 1701/99 e 1708/99, con le quali analoghe questioni sollevate da altre dit- te di autotrasporti sono state decise in senso favorevole alle ri- correnti. La Corte ritiene di seguire tale orientamento giurisprudenziale, atteso che gli argomenti svolti a sostegno e che per completezza di esposizione verranno di seguito sinteticamente richiamati, ap- paiono del tutto convincenti e d'altro canto l'Istituto controri- corrente nulla osserva al riguardo. Il Tribunale fonda la sua pronuncia sull'art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 89 ed afferma che la legge 29 ottobre 1971 n. 889 nel disporre l'iscrizione obbligatoria nell'apposito fondo di previ- denza per tutto il personale addetto ai pubblici servizi di tra- sporto, senza operare una distinzione tra imprese di grandi piccole dimensioni, va considerata come disciplina speciale che, ai sensi del terzo comma del citato art. 49, comporta l'ultrattività della precedente classificazione e, quindi, la na- tura industriale della società ricorrente. Le Sezioni Unite di questa Corte di Legittimità, nella sentenza 18 maggio 1994 n. 4837, hanno riconosciuto la portata generale, con conseguente validità anche per il settore artigianato, del criterio di ultrattività delle classificazioni di cui all'art. 49 legge n. 88 del 1989, ponendo in rilievo anzitutto la ratio sottesa alla suddetta disposizione, volta a dettare nuovi ed esaurienti criteri generali di classificazione dei datori di lavo- ro a fini previdenziali ed assistenziali per procedere ad un rior- dino dell'intera materia, col temperamento, introdotto con la normativa transitoria atto ad evitare drastici ed improvvisi ridi- mensionamenti di "posizioni previdenziali costituite e di interes- si ritenuti meritevoli di tutela ancorchè non qualificabili in termini di diritti quesiti". Si è osservato al riguardo che "se è vero che la generale ultrat- 6 tività degli inquadramenti pregressi ritarda l'attuazione integra- le della norma e non è scevra di inconvenienti, è del pari incon- testabile che l'applicazione contestuale ed indiscriminata del nuovo sistema classificatorio nei confronti di tutti i datori di lavoro avrebbe prodotto conseguenze non a torto definite telluri- e sconvolgenti, poiché avrebbe comportato la riclassificazio- che in base ai criteri di cui all'art. 49, di decine di migliaia ne, di imprese (specialmente di quelle produttrici di servizi, prece- dentemente inquadrate nel settore industria ed ora collocate nel terziario), con il prevedibile aumento del contenzioso e l'accen- tuarsi dello stato di confusione e di incertezza del diritto;
avrebbe pesantemente inciso sulle previsioni dei costi e sui pro- grammi economici di moltissimi datori di lavoro che, per effetto della nuova e diversa classificazione previdenziale, avrebbero po- tuto perdere il diritto a benefici ed a provvidenze varie connesse al precedente inquadramento”. Tali considerazioni hanno un unico significato valido per la gene- ralità dei datori di lavoro e, quindi, anche per quelli che sono titolari di imprese artigiane. Il mancato richiamo nell'ultima parte dell'art. 49 al settore artigianato trova d'altro canto una evidente ed agevole spiegazione nel fatto che contrariamente a quanto avviene per altri comparti, in cui il passaggio dalla vec- chia alla nuova classificazione presenta tratti di marcata inno- vazione (ad es. con il passaggio delle imprese produttrici di 7 n servizi da imprese industriali ex art. 2195 c.c. ad imprese in- quadrabili nel terziario), la classificazione delle imprese arti- giane ai generali fini previdenziali ed assistenziali continua ad avvenire sulla base delle precedenti discipline sull'artigianato, come si ricava espressamente dal richiamo alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui alla lettera b) dell'art. 49 1. n. 88/1989. La sentenza impugnata nel rigettare la richiesta dell'odierna ri- corrente, ha sostenuto che l'impresa doveva considerarsi indu- striale sulla base del disposto dell'art. 2 L 22 settembre 1960 n. 1054, e specificamente sulla base della contrattazione collettiva (applicabile a tutti i lavoratori di imprese di trasporti, indi- pendentemente dal limite dimensionale dell'impresa), che è quella per le imprese industriali, ed a tal fine ha richiamato la senten- za 6 novembre 1989 n. 4630 di questa Corte. Peraltro detta sentenza riguarda una fattispecie diversa da quella in esame mentre, in relazione alle affermazioni del giudice d'ap- pello, si deve osservare che per la classificazione dell'impresa a fini previdenziali risulta decisiva la natura dell'attività da es- sa spiegata, intesa nei suoi profili oggettivi, e non certo il ca- rattere della contrattazione collettiva applicabile ai dipendenti (cfr. al riguardo Cass. 11 settembre 1997 n. 8932). L'art. 49 della legge n. 88 del 1989 fa chiaro riferimento nell'indicazione delle categorie qualificatorie - alla specifica natura dell'attività spiegata dall'impresa, e per quanto riguarda 8 n il settore dell'artigianato richiama espressamente la legge n. 443 del 1985, la quale, muovendosi nell'ambito dei criteri enunciati dall'art. 2083 c.c. - richiede, a sua volta, per il riconoscimento dell'impresa artigiana la direzione personale dell'imprenditore e ben predeterminati limiti dimensionali (cfr. art. 2, 3 e 4 1 n. 443/1985). I limiti quantitativi dell'impresa valgono a indicare quando il lavoro dell'imprenditore possa considerarsi prevalente (cfr. in tali precisi termini: Cass. 11 settembre 1997 n. 8932 cit.). Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza denunciata de- ve essere cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'Appello di Potenza la quale procederà a nuovo esame della controversia, facendo applicazione del princi- pio di diritto che di seguito si enuncia negli stessi termini del- la massima rv 523115, estratta dalla sentenza di questa stessa Se- zione Lavoro n. 1137 del 10 febbraio 1999: "Le imprese di trasporto pubblico di linea extraurbano in conces- sione per le quali ricorra il limite numerico stabilito dall'art. agosto 1985 n. 443 sono classifi-4, comma 1, lett. d), 1. 8 cabili ai fini previdenziali e assistenziali tra le imprese artigiane anche dopo l'entrata in vigore della 1. 9 marzo 1989 n. 88, come si ricava espressamente dal richiamo alla citata 9 1. n. 443 di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), legge 88 del 1989 stessa;
non assumono rilievo in contrario né la mancata men- nel-zione esplicita del settore artigiano fra quelli elencati l'ultimo periodo del comma 3 del citato art. 49 (relativo al- l'ultrattività dei precedenti inquadramenti) in quanto essa dovuta al fatto che la nuova normativa non ha apportato in que- sto settore le innovazioni che invece ha apportato negli altri elencati né il richiamo contenuto nel medesimo comma 3 alle "leggi speciali"; tale richiamo va, infatti, riferito a quel- le leggi in materia previdenziale e assistenziale che fanno riferimento a ben individuate forme di attività lavorative con propri e peculiari connotati, le quali non trovano diretta e specifica collocazione negli schemi definitori del comma 1 dell'art. 491 in quanto presentano rispetto alle attività in esso elencate un carattere di "specialità" che il legislatore ha inteso salvaguardare statuendo l'ultrattività dei relativi in- quadramenti già in atto;
questo carattere di specialità non si riscontra, con riguardo al settore del trasporto, negli art. 1 e 2 1. 22 settembre 1960 n. 1054 e nell'art. 4 1. 29 otto- bre 1971 n. 889 in quanto essi hanno finalità ed oggetti diversi rispetto all'art. 49 1. n. 88 del 1989, non disciplinando l'attività delle imprese, ma limitandosi a stabilire rispettiva- mente l'applicabilità al personale degli autoservizi extraur- bani della contrattazione collettiva che si applica al personale 0 10 delle imprese industriali e l'iscrizione obbligatoria nel fondo di previdenza istituito con D.L. 19 ottobre 1923 n. 2311 per tutto il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto". Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione circa le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Potenza. Roma, 6 dicembre 2000 м. Ал ибий IL PRESIDENTE Alberto за IL CONSIGLIERE ESTENSORE sell I D IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA , O L Depositata in Cancelleria A L S O 0 S 1 B A 30 GEN. 2001 3 I . T 3 , T D 5 R oggi, A A S 'A . T E L S P N IL LABORATORE L S M DL CA O E I E P 3 R D N D CANCELLERIA 7 IM P - I G 8 S O - A N 1 A D E 1 S D E I E T E , A N G O E S O R G E T T E S T L I I G R I E A D R L L O E D 11