Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
STATO ESPULSIONE .10 STRANIERE DEL POPOLO ITALIANO 11 DELLO TA BLICA ITALIANA REP R A CARICO 6-3-98 ESPULSIONE DORE A L SPESE E D CASSAZIONE 40 E MATERIA: L. SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.04436/01 DE MUSIS Presidente Dott. Rosario Cron. 6468 LOSAVIO Consigliere Dott. Giovanni CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Ud. 29/11/01 SALVAGO ConsigliereDott. Salvatore ha pronunciato la seguente: OGGETTO:immigraz ione - espulsione SENTENZA sul ricorso proposto da: OB DR, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 42, presso l'avv. Sebastiano Antinori, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco Calò del foro di Grosseto giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PREFETTO di GROSSETO intimato contro dell'INTERNO in persona del Ministro p.t., MINISTERO domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 6/2633 2001 l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente avverso il decreto del giudice monocratico di Grosseto in data 23.01.01 reso nel proc. 46/01 R.G.N.R. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con decreto emesso e notificato 18.01.01 il Prefetto di Grosseto disponeva l'espulsione di SK OB, cittadino polacco, per non aver richiesto tempestivamente il permesso di soggiorno. Il ricorso del SK OB -che deduceva la invalidità del decreto d'espulsione, sia per vizi di forma che per difetto di motivazione- veniva respinto dal giudice monocratico di Grosseto con provvedimento 23.1.01, emesso e depositato lo stesso giorno, col quale si osservava che la sottoscrizione del decreto da parte del Prefetto era provata, sino a querela di falso, dalla dizione "firmato il Prefetto Amoroso" apposta sulla copia notificata, dichiarata conforme all'originale dal dirigente della divisione Passaporti della prefettura;
quanto al difetto di motivazione, era insussistente perché il decreto enunciava il fatto -omessa richiesta del permesso di soggiorno nel termine previsto dall'art.
5.2 dlgs 286/98- e la norma giuridica che disciplinava la fattispecie -art. 13.2 lett.b dlgs citato- e tali elementi erano sufficienti a determinare l'espulsione, non 2 برة essendo richiesto l'ulteriore requisito del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione SK OB avanzando, con atto notificato il 7.02.01 al Prefetto di Grosseto presso il suo ufficio, due motivi di censura. Il Prefetto intimato non si è costituito;
si è costituito invece il Ministero dell'Interno, resistendo. Motivi della decisione Il controricorso del Ministro dell'Interno è inammissibile perché, con costante giurisprudenza (riassunta, da ultimo nell'ordinanza 118/00 delle S.U.) è stato affermato che, conformemente a quanto ritenuto in sede di interpretazione della 1.s. 689/81, la 1.s. 286/98 individua nell'autorità prefettizia che ha emesso il provvedimento impugnato la legittimazione processuale esclusiva sia nella fase di merito che nel giudizio di legittimità. Il controricorso doveva quindi essere proposto dalla Prefettura di Grosseto. Col primo motivo di censura si deduce la violazione sia degli artt. 112 cpc, 2699 e 2714 cc, sia dell'art. 13.2 dlgs 286/98, dell'art. 4 del dl.748/94 in relazione al dl 39/93, nonché vizio di motivazione. Assume il ricorrente che il giudice di Grosseto ha frainteso la eccezione di nullità proposta, perché non veniva contestata l'autenticità della firma del Prefetto, ma veniva negato che il decreto fosse stato sottoscritto da parte dell'autorità amministrativa normativamente competente ad emanarlo. In conseguenza, sussisteva sia il vizio di extrapetizione, sia il vizio di omessa pronuncia. Inoltre, poiché, perché sussista copia autentica, è necessaria la piena conformità della copia all'originale, dal momento che la dizione 3 Caf "firmato" non consente di stabilire se la firma a cui si riferisce per relationem sia quella del Prefetto Amoroso o di un soggetto delegato e poiché infine l'espressione firmato è di paternità sconosciuta, risulta oscura la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Occorre considerare altresì che l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile riguarda esclusivamente le certificazione e non i provvedimenti, sui quali la firma autografa è requisito di giuridica esistenza, secondo quanto ha ritenuto l'A.G. del Consiglio di Stato, in sede di interpretazione del richiamato art. 4 dl 748/94. La censura è infondata nelle sue varie articolazioni. Ai sensi dell'art.
3.3. del dpr 394/99 allo straniero va consegnata copia del provvedimento di espulsione;
la norma non precisa se deve trattarsi di copia conforme o di copia semplice, ma nel caso venne rilasciata copia, attestata conforme dal dirigente della divisione Pas(saporti), in piena osservanza di quanto prevedeva, all'epoca, la 1.s.
4.1.68 n.15 e succ. modifiche. Non viene, per ragioni di tempo, in considerazione il dpr 445/00, di riordino della materia e non è invocabile, per ragioni di materia, il dlgs 39/93 ed il relativo reg.748/94 sull'impiego del mezzo informatico, dal momento che non risulta e non lo assume neppure il ricorrente-, che il provvedimento originale o la copia consegnata siano state realizzate con mezzi informatici. La dizione "firmato Prefetto Amoroso" costituisce perciò la attestazione, da parte del funzionario competente, che sull'originale del provvedimento d'espulsione è presente la firma del prefetto "Amoroso"; attestazione che, riferendosi a quanto constatato de visu dal p.u. competente (presenza della firma, autenticità e provenienza della firma stessa) riveste pubblica fede, 4 Caf con la conseguenza che, per contraddirla, occorreva che il SK proponesse querela di falso, assumendo le relative responsabilità. Non sussistono perciò i vizi di extrapetizione e di omessa pronuncia, perché il provvedimento giudiziario, pur sinteticamente, si è riferito alla eccezione di nullità, per mancanza di firma sull'originale, che il ricorrente assume di aver sollevato. Non sussiste neppure il vizio di motivazione oscura e contraddittoria, perché una volta superato l'equivoco del ricorrente di ritenere che la pronuncia impugnata si riferisse alla autenticità e non alla sussistenza della sottoscrizione competente (e che la dizione “firmato” esulasse dalla attestazione di conformità) la motivazione è del tutto coerente e trasparente. Col secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 13.3 dlgs 286/98 e l'omessa motivazione, in ordine alla eccezione di invalidità del provvedimento di espulsione per difetto di motivazione. Assume il ricorrente che l'obbligo di motivazione si giustifica solo in funzione della minaccia che la persistente presenza dello straniero nel territorio italiano può costituire per la sicurezza e l'ordine pubblici, aspetto che il decreto non aveva affatto esaminato;
che dell'esigenza di tale valutazione è indiretta conferma l'obbligo di motivazione posto dall'art. 13.3 dlgs 286/98, in applicazione della più ampia previsione dell'art. 3 dell'art. 241/90. La censura è infondata. L'argomentazione che tende a collegare obbligo di motivazione e discrezionalità non è convincente, dal momento che l'esigenza di motivazione è massima, ad esempio, nelle sentenze, che sono espressione di un potere emblematicamente non discrezionale. D'altra parte, la statuizione dell'art. 3 1.s.241/90 è indifferenziata, poiché pone l'obbligo 5 Caf di motivazione indiscriminatamente per tutti i provvedimenti amministrativi, senza alcuna eccezione in ragione del carattere vincolato del potere di cui sono espressione. Quanto poi alla espulsione per mancata richiesta in termini del permesso di soggiorno, si deve osservare che, secondo l'art. 142 del t.u. 773/1931 - norma che è stata abrogata dall'art. 13 del dl. 416/89 conv. in 1.s. 39/90- l'espulsione non conseguiva automaticamente alla mancata richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, dovendo l'autorità di p.s. valutare le ragioni di ordine pubblico che potevano consigliare l'espulsione: in tale senso si esprimeva la sentenza del CdS n.870/99 richiamata dal ricorrente. A giudizio di questo collegio, la disciplina dettata dalla 1.s. 286/98 è differente. Anzitutto, l'art. 13.2 lett.a dlgs. 286/98 collega il decreto d'espulsione al solo riscontro dell'inosservanza del termine (perentorio: Corte Cost. 198/00; 227/00; 485/00; 105/01; Cassazione 13891/00; Consiglio di Stato 714/00), senza alcun richiamo a valutazioni discrezionali, quali sono quelle affidate -dall'art.13.1- al Ministro dell'interno ed alla tutela art. 13.11- del giudice amministrativo. In secondo luogo, non è l'espulsione, ma la concessione del permesso che si configura come discrezionale, concorrendo nella decisione di concederlo valutazioni di esigenze di gestione del flusso migratorio (Corte Cost. 161/00; 485/00), di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato (art.
5.5 in relaz. all'art.
4.3 dlgs 286/98), di apprezzamento dei mezzi di sussistenza e degli scopi e delle condizioni di permanenza (ivi). In conseguenza, quando lo straniero si è sottratto a tale valutazione, omettendo di proporre l'istanza, non può 6 Caf pretendere che tale valutazione avvenga in sede di espulsione od in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 13891/00), ad opera di una autorità giudiziaria alla quale, per tradizione, è sottratto il controllo della discrezionalità amministrativa. Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 29 novembre 2001 Il Presidente Polymis Il Cons. est f L ANC flame DEPOSITATA P Oggi FEB 2002 IL CANCELLIONE Maria DiMuz STATO ART. 11.10 DELLO STRANIERI CARICO 6-3-98 MATERIA: ESPULSIONE SPESE A DEL L. 40 7 Caf