Sentenza 16 giugno 2000
Massime • 1
L'applicazione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 163, comma 3, cod. pen., richiede che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto criminoso e non già al momento della celebrazione del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2000, n. 10295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10295 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 14/06/2000
Dott. GIORGIO DI IORIO Consigliere SENTENZA
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA Consigliere N. 620
Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SECONDO LIBERO CARMENINI Consigliere N. 8427/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da LA SQ EN, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, sezione III penale, in data 24 novembre 1999. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che la Corte annulli il provvedimento impugnato limitatamente al quarto motivo di ricorso e che lo rigetti nel resto.
Sentiti i difensori dell'imputato, avvocati Gaetano Contento e Achille Lombardo Pijola, i quali hanno invece chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Il difensore di LA GI EN ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in data 24 novembre 1999 - decidendo su rinvio di questa Corte, ed in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari - ha assolto l'imputato dai reati di concussione a lui attribuiti alla lettera m) della rubrica, relativamente ad alcune parti offese, perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena a lui inflitta in due anni e due mesi di reclusione. Il ricorrente deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 163, comma 3, C.P.; secondo la tesi difensiva, la sospensione condizionale della pena potrebbe essere ordinata - malgrado il tenore letterale della norma su citata - quando si infligge una pena non superiore a due anni e sei mesi, se l'imputato, al momento della sentenza ha superato i settanta anni e non solo nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da persona che ha già compiuto quell'età; ed a sostegno di tale tesi fa appello alla ratio della norma ed alla circostanza che, secondo quanto stabilisce l'articolo 275, comma 4, c.p.p., "non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando sia imputata..... una persona che ha superato l'età di settanta anni". b) Inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 81 e 133 C.P.;
il ricorrente assume che i giudici del secondo grado non avrebbero fatto un corretto uso del potere discrezionale nella determinazione dell'aumento per la continuazione, avendo tenuto conto degli episodi per i quali il LA GI era stato assolto, come sarebbe dimostrato dall'esplicito riferimento al "terrore" al quale avrebbero dato luogo.
c) Mancanza di motivazione in ordine alla liquidazione del danno in favore della parte civile;
per il ricorrente sarebbe erronea la condanna al pagamento della somma di lire 50.000.000, liquidata in via equitativa, in favore dell'Università di Bari, costituita parte civile;
ed, infatti, sempre secondo il ricorrente, sarebbe apodittico l'assunto secondo cui una adeguata istruttoria non avrebbe potuto fornire elementi utili ad un più ragionato e ponderato giudizio, che tenesse conto dei meriti scientifici del prevenuto e delle responsabilità di chi avrebbe dovuto reprimere per tempo gli abusi di quest'ultimo.
d) Infine, ad avviso del ricorrente, i giudici della Corte di appello di Bari avrebbero errato a subordinare la restituzione dell'autovettura Mercedes in sequestro al pagamento delle spese custodia;
essendo stato riconosciuto che non si tratta di provento di reato, tali spese - secondo la tesi difensiva - sarebbero a carico dello Stato.
Le prime tre censure sono infondate.
In ordina a quella di cui alla lettera a), la Corte osserva che secondo il disposto dell'articolo 163, comma 3, C.P., la sospensione condizionale della pena può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi "se il reato è stato commesso da chi ha compiuto gli anni settanta".
Ebbene, il tenore letterale della norma è di assoluta chiarezza e non lascia spazio per l'interpretazione indicata dalla difesa dell'imputato, dal momento che all'interprete non è dato di stravolgere il senso delle parole usate dal legislatore;
del resto, le acute osservazioni difensive del ricorrente hanno trascurato la circostanza che il comma 3 dell'articolo 163 C.P. ha inteso equiparare la minore capacità di coloro che hanno compito i diciotto anni, ma non ancora i ventuno, e che sono quindi immaturi, con la minore capacità delle persone anziane, le quali possono avere perso - proprio a causa del processo di senescenza - lucidità e volizione. In quest'ottica ben si giustifica, quindi, la tesi secondo cui la norma trova applicazione solo se il reato è stato commesso da chi ha già compiuto gli anni settanta;
ed in tal senso è la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "al fine di potere usufruire della sospensione condizionale della pena alle condizioni previste dall'ultima parte dell'articolo 163 C.P., il reo deve avere compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto" (Cass. pen., sez. VI, 17 novembre 1982, Solari, RV 157166; conforme: Cass. pen., sez. VI. 21 aprile 1980, Ginefra, RV 147022).
In riferimento alla seconda censura, si osserva che il ricorrente attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata - ha tentato di ottenere una rivalutazione degli elementi considerati dai giudici di merito per l'applicazione in concreto dell'aumento di pena dovuto alla continuazione, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
Quanto alla terza doglianza, si osserva invece che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - "il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione". (Cass. civ., sez. II., sentenza numero 1382 dell'11 febbraio 1998, RV 512468). Dunque correttamente, nella fattispecie, i giudici della Corte di appello di Bari hanno liquidato il danno subito dall'Università di Bari in via equitativa, condannando il LA al pagamento in favore di quest'ultima di una somma tutto sommato modesta in relazione alla gravità delle condotte attribuite al prevenuto ed alle materiali conseguenze in termini di danno morale ad esse conseguenti.
Del resto, "in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono incensurabili in sede di legittimità quando contengano l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato" (Cass. pen., sez. V, 23 gennaio 1997, Montanelli, RV 208086). E la sentenza impugnata contiene siffatta indicazione, nella parte in cui evidenzia la gravità degli abusi commessi dell'imputato. Nè e sostenibile che i giudici della Corte di appello di Bari avrebbero dovuto tenere conto - ai fini dell'entità della somma liquidata - dei meriti scientifici del prevenuto e delle responsabilità di chi avrebbe dovuto reprimere per tempo i suoi abusi, come sostiene la difesa.
Ed infatti, per quanto concerne i pretesi meriti, va rilevato che essi finiscono con l'aggravare la posizione del LA, giacché il disdoro per l'Università, conseguente all'operato delittuoso di una persona maggiormente nota negli ambienti scientifici, è sicuramente maggiore di quello che deriva a quella istituzione dalle azioni di una persona anonima e poco qualificata;
mentre, il comportamento omissivo di chi avrebbe dovuto reprimere tempestivamente gli abusi dell'imputato non costituisce - in riferimento all'entità del risarcimento - fatto colposo ai sensi dell'articolo 1227 cod. civ.. È, invece, fondata l'ultima doglianza.
Ed infatti, come si desume dalla stessa sentenza impugnata, l'autovettura Mercedes in sequestro venne restituita al prevenuto perché non costituiva provento di alcun reato;
conseguentemente, le spese di custodia di quell'automezzo non avrebbero dovuto essere poste a carico del LA, dovendo invece gravare sull'erario che le ha anticipate (cfr. articolo 84, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la restituzione dell'autovettura in sequestro, nella parte in cui subordina tale restituzione al previo pagamento delle spese di custodia
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la restituzione dell'autovettura in sequestro, nella parte in cui subordina tale restituzione al previo pagamento delle spese di custodia;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2000