Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
3 136/02 Aula A REPUBBLICA ITALIANA 17 IN NOME DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPREMA D DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R. G. N. 23161/99 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cron.7254 Cons. Rel. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Rep. Dot+ Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 01/10/01 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: ON GI OS, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso l'avv. Giorgio Pirani, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro e difeso per legge tempore in carica, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12 è domiciliato;
controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale de L'Aquila del 23 -3656 giugno 29 giugno 1999, n. 261, RGAC 323 del 1998, cron. 4060; Udita la relazione della causa udienza del 1° ottobre 2001 dal Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Generale Dott. Francesco Mele, il per il rigetto del ricorso. svolta nella pubblica Relatore Cons. Camillo Sostituto Procuratore quale ha concluso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 23-29 giugno 1999, il Tribunale de L'Aquila rigettava l'appello proposto da CO GI OS avverso la decisione del locale Pretore che aveva respinto la domanda della stessa, intesa ad ottenere il ripristino dell'assegno di invalidità revocatole dal Ministero dell'Interno, a seguito di esito negativo di visita di revisione disposta in data 22 febbraio 1996. Il Tribunale osservava che nella rinnovata consulenza tecnica di ufficio era stato confermato che la CO, al momento della visita di revisione (e fino all'aprile 1997) non aveva il grado di invalidità minimo richiesto dalla legge per l'attribuzione del beneficio richiesto.
Considerato che
in epoca successiva alla disposta revisione era stata elevata la soglia minima di invalidità necessaria per il riconoscimento del diritto all'assegno (D.L. n.509 del 1988 entrato in vigore il 12 marzo 1992), la CO non aveva comunque diritto all'attribuzione "ex novo" dell'assegno, essendo il grado di invalidità riconosciutole pari al 67%, anziché al 74% (nuova soglia stabilita dal provvedimento specificato). Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la CO con un unico motivo. Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione, consistente nell'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, comma I, n.5, codice di procedura civile). Rileva la ricorrente che il Tribunale non aveva esaminato con un approccio metodologico corretto sia la documentazione in atti, sia le considerazioni del consulente di parte. Era risultato dalle cartelle cliniche relative a vari ricoveri che la CO aveva una ulcera duodenale emorragica, riacutizzatasi in varie occasioni, e sempre recidivante. Quand'anche alla visita sanitaria del febbraio 1996, tale patologia non si fosse presentata nella sua fase acuta, il consulente (e quindi anche il Tribunale) non avrebbero comunque potuto ignorare gli oltre quindici anni di continue certificazioni, concludendo comunque per la sussistenza della malattia. Sotto tale profilo, la sentenza impugnata era del tutto sprovvista di motivazione, essendosi limitata a prendere atto del risultato della visita di revisione, che aveva riscontrato una invalidità valutabile intorno al 50%, ed avendo ignorato invece ogni altro dato documentale e critico agli atti. La sentenza impugnata non avrebbe considerato che la ricorrente aveva una patologia a carattere permanente, ancorché recidivante, con punte di maggiore intensità a distanza di alcuni mesi l'una dall'altra (quale l'ulcera gastrica duodenale) ed inoltre una apprezzabile periartrite scapolo-omerale destra: che avrebbero meritato una ben più approfondita valutazione da parte del consulente tecnico di appello e che erano ampiamente documentate nella loro permanenza, al momento della visita di revisione del febbraio 1996. Il Tribunale, ad avviso della ricorrente, sarebbe poi incorso in un ulteriore errore, avendo affermato che il grado di riduzione alla stessa applicabile era il 74%, anziché il 67%, dimenticando che la CO godeva dell'assegno di invalidità da epoca ben precedente il 12 marzo 1992 e che, pertanto, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, nei suoi confronti avrebbe dovuto applicarsi la disciplina precedente, più favorevole. Il motivo è infondato. Con motivazione adeguata e del tutto logica, i giudici di appello hanno richiamato le osservazioni svolte dal consulente tecnico di ufficio, nominato in quel grado di giudizio (dott. Enrico Sabatini del 30 maggio 1999). Hanno spiegato che solo a partire dall'aprile 1997, il grado di invalidità della CO divenne valutabile intorno al 67%. I giudici di appello hanno, pertanto, ritenuto pienamente giustificato il provvedimento di revoca dell'assegno adottato dalla Commissione medica periferica di Lanciano nella seduta del 22, febbraio 1996. 3 Correttamente, inoltre, i giudici di appello hanno concluso che il successivo aggravamento delle condizioni della CO, dovesse essere valutato alla stregua della normativa sopravvenuta, di cui al decreto legislativo n. 509 del 1988, in vigore del 12 marzo 1992, con la quale è stata elevata la soglia minima di invalidità necessaria per il godimento della provvidenza in questione al 74%:soglia di invalidità, questa, sicuramente non raggiunta dalla CO. I giudici di appello, in tal modo, hanno dimostrato di tener conto del costante insegnamento di questa Corte Suprema, secondo il quale la regola della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, fissata dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 - quale requisito sanitario per l'assegno di invalidità a favore dei mutilati ed invalidi civili, anteriormente alla modifica introdottavi dal primo comma dell'art.9 del decreto legislativo 21 novembre 1988 n. 508, che allo stesso fine ha elevato la soglia di invalidità al settantaquattro per cento - continua a trovare applicazione, a seguito ed in considerazione delle ragioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 1995 (che ha dichiarato illegittimo il secondo comma del menzionato articolo, nella parte in cui non prevede l'applicazione della più favorevole previsione precedente anche nel caso in cui il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata prima dell'entrata in vigore deile nuove più severe disposizioni, sia intervenuto da parte delle competenti commissioni sanitarie posteriormente a tale data) limitando tale applicazione al caso di accertamento di invalidità risalente ad epoca precedente l'entrata in vigore della nuova normativa, nei confronti di coloro che, avendo presentato la domanda per conseguire l'assegno prima della data dell'entrata in vigore del menzionato decreto, abbiano raggiunto anteriormente alla data suddetta la soglia di riduzione della capacità lavorativa secondo il precedente parametro, restando invece soggetti alla nuova disciplina tutti coloro che abbiano presentato domanda successivamente o, avendola presentata anteriormente, non abbiano raggiunto prima del 12 marzo 1992, il limite di incapacità previsto dalla vecchia e più favorevole disciplina. L'applicazione della nuova disciplina, pertanto, con conseguente attribuzione dell'assegno anche per il periodo posteriore alla data di entrata in vigore della nuova soglia di invalidità – non è condizionata né - dal momento né dalla sede – amministrativa o giudiziaria -- in cui viene accertata la sussistenza - (anteriormente al 12 marzo 1992) del requisito sanitario originariamente previsto. (cfr. Cass. 6 aprile 1996 n. 3224, 22 gennaio 1997 n. 647). Le censure sollevate dalla ricorrente sono prive di fondamento, poiché dalla relazione del secondo consulente tecnico, nominato dal Tribunale, risulta chiaramente che in quella sede venne attentamente valutata la riacutizzazione della malattia ulcerosa e le manifestazioni algico-disfunzionali intervenute a carico del rachide, da considerarsi, attesa la legittima interruzione dello stato invalidante dell'interessato, nuova malattia invalidante. Il consulente nominato dall'ufficio, tuttavia, nel caso di specie ha individuato una percentuale di invalidità inferiore (67%) a quella minima richiesta dalle nuove disposizioni (74%), applicabile al caso concreto. Nel suo parere tecnico, il consulente ha fornito tutti gli elementi che consentono, su di un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario. Naturalmente, deve ritenersi circostanza del tutto irrilevante che il consulente nominato dall'ufficio abbia ritenuto, per un errore (giuridico), applicabile anche alla CO la precedente soglia minima del 67%, anziché quella del 74%, in conseguenza del periodo di sospensione del diritto all'assegno di invalidità (1996- aprile 1997). Ciò che conta, infatti, ai fini della decisione della causa, è unicamente il grado di invalidità accertato, spettando al giudice la decisione sul punto di diritto in ordine alla disciplina legislativa applicabile al caso di specie. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.Nessuna pronuncia sulle spese, non essendo la pretesa dell'assistita manifestamente infondata e temeraria. 4
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2001. IL PRESIDENTE ire ne L Phille Sitte L A5 andlo Kledin IL CONSIGLIERE