Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
È illegittimo, per violazione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalida il provvedimento assunto dal questore ai sensi dell'art. 75-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope) prima che siano trascorse quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2010, n. 32065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32065 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 15/07/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1056
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 40723/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA OL N. IL 28/03/1973;
avverso l'ordinanza n. 7/2009 GIUDICE DI PACE di BASSANO DEL GRAPPA, del 21/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto annullamento senza rinvio.
OSSERVA
SC OL impugna il provvedimento del 21 ottobre 2009, emesso dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa, con cui è stato convalidato il decreto pronunciato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, comma 1, dal Questore della Provincia di Vicenza, con il quale si obbligava l'interessato ad osservare per il periodo di anni 1 (uno) le misure specificamente indicate nel decreto stesso. Va premesso in fatto che: 1) il decreto del Questore, emesso in data 13 ottobre 2009, è stato notificato allo SC alle ore 8.35 del 20 ottobre 2009; 2) il giorno successivo, il 21 marzo, e certamente prima delle ore 11,42 (come di seguito si chiarirà) - dunque circa 27 ore dopo l'avvenuta notifica all'interessato - è stata disposta, da parte del Giudice di pace competente, la convalida della prescrizione imposta.
Il ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo della eccessiva compressione dei termini di convalida, e, conseguentemente, per violazione del diritto alla difesa, tenuto conto che l'unico spazio in cui la difesa può interloquire efficacemente è costituito esclusivamente dal lasso di tempo che va dalla decisione del Questore, notificata all'interessato, al provvedimento di convalida del Giudice di pace (nella specie solo 27 ore circa).
Il Procuratore Generale presso questa Corte con la sua requisitoria scritta ha evidenziato la fondatezza della tesi del ricorrente sollecitando quindi l'annullamento dell'impugnato provvedimento e richiamando un precedente di questa Corte in materia. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis stabilisce che: a) il provvedimento motivato del Questore, che dispone una delle misure indicate nel comma 1 dello stesso articolo, deve essere notificato all'interessato, con avviso allo stesso della facoltà di presentare, personalmente, o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida;
b) la misura ha effetto dalla notifica all'interessato stesso;
c) il provvedimento deve essere comunicato al Giudice di pace, competente, entro 48 ore dalla detta notifica, e deve essere convalidato nelle successive 48 ore, con decreto da parte del detto giudice, laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 75 bis, comma 1.
Ciò premesso, è agevole desumere dalla documentazione in atti che, dalla notifica del provvedimento all'interessato, fino alla convalida del giudice di pace, risulta decorso un termine di circa 27 ore, certamente insufficiente per apprestare una adeguata linea difensiva. Va anche evidenziato che, trattandosi di misura di prevenzione, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti per misure analoghe, quali ad esempio la L. n. 1423 del 1956, art. 4 e la L. n. 401 del 1989, art. 61. Infatti, non a caso,
in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (L. 13 dicembre 1989, n. 401), secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 3, 26136/2008, Senatore;
sez. 3, 2471/2008, Castellano), il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al G.I.P. è di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del Questore. Ne deriva che, pur nella varietà procedimentale delle diverse misure cui si è innanzi accennato, differenziate in relazione alle peculiarità specifiche ed alle situazioni di urgenza e necessità che si determinano, deve riconoscersi l'insuperabilità di un livello minimo e incomprimibile di garanzie, il quale deve comunque essere assicurato. Di tal che, avendo il Questore a disposizione 48 ore per chiedere la convalida, appare del tutto ragionevole riconoscere alla difesa dell'interessato identico termine di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento, per controdedurre, in un generale contesto di posizioni paritarie nel contraddittorio tra le parti (cfr, ex plurimis: Cass. Penale sez. 3, 26136/2008 Senatore;
Sez. 3, sent. 17 gennaio 2008, n. 2471, Castellano). Nel caso in esame, come già detto, il provvedimento del Questore è stato notificato allo SC il 20 ottobre 2009 alle ore 8,35 ed il provvedimento di convalida del Giudice di pace è stato pronunciato circa ventisette ore dopo, il successivo giorno 21 ottobre, e certamente prima delle 11,42 orario indicato nel fax con il quale è stata comunicata al Questore l'avvenuta convalida del provvedimento emesso nei confronti dello SC: non risulta quindi rispettato un termine minimo, accettabile e ragionevole, per garantire, in concreto, l'esigenza dell'interessato di avere un margine temporale adeguato, per approntare e proporre al giudice della convalida le proprie deduzioni e difese, peraltro esposte nella memoria depositata nella Cancelleria del Giudice di pace nella stessa giornata del 21 ottobre, poco dopo la convalida. Va dunque ribadito il principio già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 3521 del 9 dicembre 2008 - dep. 27 gennaio 2009 - RV. 242657) secondo cui, quando il Giudice di pace competente convalida il provvedimento adottato dal Questore, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, comma 2, prima che sia trascorso il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento stesso, si realizza una lesione del diritto all'intervento ed alla assistenza difensiva, che impone l'annullamento della decisione di convalida per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c).
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di pace che dovrà valutare le argomentazioni che la difesa aveva dedotto con la memoria depositata il 21 ottobre 2009 prima del decorso delle 48 ore dalla notifica allo SC del provvedimento del Questore.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Giudice di pace di Bassano del Grappa.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2010