Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/1999, n. 5494
CASS
Sentenza 16 novembre 1999

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In tema di prescrizione, perché il decreto di citazione a giudizio possa spiegare l'effetto interruttivo di cui all'art. 160 c.p. è necessario che sia completo di tutti i suoi elementi costitutivi, cui è estraneo solo l'atto di notificazione. Non è idoneo pertanto ad interrompere la prescrizione il decreto di citazione privo dei dati relativi all'udienza di comparizione, il quale rimane atto interno dell'organo propulsore dell'azione penale e non acquisisce, ancorché depositato in segretaria ai fini della richiesta di fissazione della data di udienza prevista dagli artt. 132, comma 2, e 160, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la veste formale che gli è propria per l'assenza di un requisito tipico, necessario per il raggiungimento della funzione assegnatagli dall'ordinamento. (Fattispecie relativa a giudizio svoltosi con l'applicazione delle disposizioni antecedenti alla l. 16 dicembre 1999, n. 479).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/1999, n. 5494
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5494
    Data del deposito : 16 novembre 1999

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