Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
In tema di prescrizione, perché il decreto di citazione a giudizio possa spiegare l'effetto interruttivo di cui all'art. 160 c.p. è necessario che sia completo di tutti i suoi elementi costitutivi, cui è estraneo solo l'atto di notificazione. Non è idoneo pertanto ad interrompere la prescrizione il decreto di citazione privo dei dati relativi all'udienza di comparizione, il quale rimane atto interno dell'organo propulsore dell'azione penale e non acquisisce, ancorché depositato in segretaria ai fini della richiesta di fissazione della data di udienza prevista dagli artt. 132, comma 2, e 160, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la veste formale che gli è propria per l'assenza di un requisito tipico, necessario per il raggiungimento della funzione assegnatagli dall'ordinamento. (Fattispecie relativa a giudizio svoltosi con l'applicazione delle disposizioni antecedenti alla l. 16 dicembre 1999, n. 479).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/1999, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco Morelli Presidente del 16/11/1999
1. Dott. Giorgio Di Iorio Consigliere SENTENZA
2. " NI IC " N. 5494
3. " MI ON " REGISTRO GENERALE
4. " Donato NZ " N. 20179/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal procuratore della repubblica presso la corte di appello di Brescia
avverso la sentenza del pretore di Brescia in data 4.11.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. NZ Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento della impugnata sentenza.
Svolgimento del processo
Il pretore di Brescia, con sentenza del 4.11.1998, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LO CH in ordine al reato ex art. 646 c.p., consumato nell'ottobre del 1992, perché estinto per prescrizione prima dell'emissione del decreto di citazione avvenuta in data 23.3.1998, oltre la scadenza del termine di anni cinque, tempo, questo, necessario per il verificarsi di detta causa estintiva ai sensi dell'art. 157, cm 1, n. 4, c.p., senza che il suo decorso fosse stato validamente interrotto dal decreto di citazione a giudizio (art. 160, cm 2, c.p.), a dire del giudicante, emesso appunto intempestivamente quando già si era verificato il decorso del termine prevenzionale.
Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Brescia denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 157 - 160 c.p. e 555 c.p.p.; sul rilievo che il pretore non abbia tenuto conto della completezza dell'atto ai fini interruttivi della prescrizione, la quale si realizzerebbe nel momento in cui il P.M., previa sottoscrizione, lo deposita presso la propria segreteria unitamente al fascicolo previsto dall'art. 564, cm 4, c.p.p., con la richiesta di fissazione dell'udienza dibattimentale, giacché in tale momento, mercè la enunciazione del fatto, viene attestata la persistenza dell'interesse punitivo dello stato idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. A sostegno della impugnazione il ricorrente richiama anche precedenti di questa Corte conformi alla sua tesi.
Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza con le conseguenziali statuizioni di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso non appare fondato.
Il collegio non ignora i precedenti di questa stessa Suprema Corte favorevoli alla tesi posta a fondamento dell'impugnazione, sui quali del resto fa leva lo stesso P.G. nella sua requisitoria scritta instando per l'accoglimento del ricorso.
Una disamina attenta e più approfondita della fattispecie induce a discostarsi da tali precedenti privilegiando l'orientamento contrario espresso dal giudice di merito.
Invero, l'art. 160, cm 2, c.p. enumera testualmente, tra gli atti interruttivi della prescrizione, il decreto di citazione a giudizio, il quale per spiegare tale effetto normativo, dev'essere necessariamente completo in tutti i suoi elementi costitutivi, cui è estraneo soltanto l'atto di notificazione che costituisce un procedimento autonomo, privo di qualsiasi incidenza sulla esistenza e completezza intrinseca del decreto di citazione, essendo preordinato alla realizzazione dello scopo di quest'ultimo essenzialmente mediante la "vocatio in ius" delle parti destinatarie. Sta di fatto che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al pretore costituisce un atto a formazione progressiva, correlato ai diversi organi che concorrono per il suo completamento: infatti, l'art. 555 c.p.p. enuncia tutti i requisiti che esso deve avere per venire a giuridica esistenza, tra cui anche la indicazione, a pena di nullità (cm 2), del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione. Orbene, quando il P.M. procede alla materiale formazione dell'atto non è legittimato a stabilire tale indicazione, ma deve preliminarmente, in applicazione del combinato disposto ex artt. 132 e 160 disp. att. c.p.p., farne richiesta al giudice competente per il giudizio e, quindi, solo a seguito della determinazione dell'udienza, l'atto stesso per poter spiegare la funzione assegnatagli dalla legge deve essere completato con la anzidetta indicazione costituente requisito, senza del quale non può in effetti raggiungere lo scopo essenziale della "vocatio in ius", che è appunto la citazione a giudizio dell'imputato, alla quale è preordinato, esteriorizzando la persistenza dell'interesse punitivo dello stato e perciò la efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale. Il decreto privo del completamento dei dati relativi all'udienza di comparizione rimane atto interno dell'organo propulsore dell'azione penale, che in quanto tale, pur se depositato in segreteria strumentalmente all'esigenza di fissazione dell'udienza attraverso la richiesta estrinseca di cui all'art. 132, cm 2, disp. att. c.p.p., non acquisisce la veste formale del decreto di citazione a giudizio proprio perché è carente del requisito tipico per l'estrinsecazione di tale funzione assegnatagli dall'ordinamento, requisito alla formazione del quale deve necessariamente concorrere un altro organo dell'apparato giudiziario. È dunque giuridicamente inappropriato affermare che ai fini delle interruzioni della prescrizione l'atto che costituisce nel complesso il decreto di citazione a giudizio è scindibile in due parti: quella predisposta dal P.M. e depositata nella sua segreteria con la enunciazione del fatto attestante la persistenza dell'interesse punitivo dello stato e l'altra che si sostanzia nella "vocatio in ius", ciascuna suscettibile di esplicare gli effetti propri del decreto nella sua unitarietà a seconda della funzione che essa è in grado di assolvere indipendentemente dall'integrazione reciproca. E poiché ad esprimere la persistente volontà punitiva dello stato attraverso l'organo rappresentativo è sufficiente la prima parte dell'atto, si dovrebbe ritenere con questa, mediante il deposito in segreteria, realizzato l'effetto interruttivo della prescrizione connesso dall'art. 160, cm 2, c.p., tra l'altro, all'emissione del decreto di citazione. Siffatta argomentazione non può reggere però in base a quanto innanzi precisato, essendo del tutto contrastante con la disciplina normativa richiamata che appare incompatibile con la concezione del decreto scindibile dalla sua funzione tipica costituita, appunto, dalla "vocatio in ius", ove si consideri come il suo "iter formativo" dal quale discende la qualificazione giuridicamente rilevante di decreto di citazione a giudizio, si completi proprio con i dati cronologici dell'udienza cui i soggetti destinatari sono chiamati a comparire. Diversamente opinando e ritenendo quindi corretto che l'emissione del decreto di citazione possa avvenire validamente con il mero deposito nella segreteria - ai fini interruttivi del decorso della prescrizione - dell'atto contenente la indicazione delle generalità dell'imputato e l'enunciazione del fatto addebitatogli, il P.M. potrebbe affrettarsi a compiere tale formalità interna al suo ufficio per scongiurare il decorso del termine della prescrizione, posticipando la attività di indagini che devono invece precedere necessariamente l'emissione del decreto di citazione a giudizio quale atto conclusivo esterno, completo della "vocatio in ius", da cui traspare anche l'avvenuta chiusura delle indagini preliminari in coerenza con il sistema processuale vigente. D'altra parte, tutti gli atti interruttivi elencati dei commi 1 e 2 dell'art. 160 c.p.p. per spiegare tale effetto devono essere compiuti nella forma voluta dalla norma ai fini della rispettiva rilevanza giuridica e funzionale rispetto alle esigenze processuali che sono destinati rispettivamente ad assolvere;
ma non vede perché soltanto il decreto di citazione a giudizio allo stesso fine dovrebbe essere efficace, ancorché privo della determinazione dell'ora e della data della udienza di comparizione, che, come detto innanzi, completano la formazione dell'atto nella sua rilevanza esterna con il concorso di altro organo giurisdizionale, diverso dal P.M.
In conclusione giova rilevare, a conforto della soluzione propugnata, che per essa militano non solo le argomentazioni logiche e di carattere sistematico sopra esposte, ma anche il dato testuale normativo dell'art. 160 disp. att. c.p.p., il quale, al comma 1, specifica che la richiesta di determinazione dell'udienza prevista dall'art. 132, cm 2, delle medesime disposizioni è finalizzata alla "emissione del decreto di citazione a giudizio"; sicché appare indubbio che, per volontà espressa del legislatore, non possa parlarsi di avvenuta emissione dell'atto prima della stessa determinazione ed apposizione della udienza conseguenzialmente alla richiesta anzidetta, ma solo dopo il completamento di esso con tutte le indicazioni di cui all'art. 555, cm 1, lett. d), funzionali allo scopo che è destinato a realizzare nel processo penale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000