Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
E 8 N 8 9 O I 1 / Z 4 . A / N 6 R A 2 T I . S E I R R . 0 59528 G A A P L . E T L D R IN NOMI0 2 236 / 02 A U L . E B A B I D D A I R REPUBBLICA ITALIANA T S A T E N I 1 T E 1 3 R S N 1 I E E POP LO ITALIANO! . S A T E N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Дебреж Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente R.G. N. 6419/98 - Bel. Consigliere Cron. 5589 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 30/10/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Antonio MERONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente S EN TENZA N. 59528 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
LL SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPODISTRIA 18, presso lo studio dell'avvocato MICELI SERENA, difeso dall'avvocato RESTIVO SALVATORE, giusta mandato in calce;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 994/97 della Corte d'Appello di 2135 -1- PALERMO, depositata il 22/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato ha chiesto l'accoglimento delCRISCUOLI, che ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI NE, con atto del 4 dicembre 1992, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese, all'epoca operante, un avviso di mora, notificatogli il 14 ottobre 1992, con il quale, sulla base di avviso di emesso dall'Ufficio distrettualeaccertamento II.DD. di Petralia Sottana e notificatogli il 21 ottobre 1991, a suo tempo non impugnato, nonché di conseguente cartella di pagamento, notificatagli il 18 settembre 1992 ed essa pure non impugnata, gli era stato intimato il versamento di complessive £.
8.109.450 per irpef relativa agli anni 1985 e 1986 con correlativi accessori. Il NE, il quale, con memoria del 19 marzo 1993, asserì di voler impugnare anche l'avviso di accertamento suindicato, per suffragare il reclamo, prospettò di aver presentato al suddetto ufficio tributario "dichiarazione integra- tiva ex L. 413/91" in data 26 giugno 1992, e sostenne che, nella validità di tale dichiarazione, la controversia doveva essere ritenuta estinta ex art. 34, comma 5, L. cit.. La commissione adita rigettò l'impugnativa con decisione del 15 luglio 1993, che, sull'appello del 3 NE, venne confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo con decisione del 6 aprile 1995. GI NE produsse avverso tale ultima decisione il gravame di cui all'art. 40 d.p.r. 26.10.1972 n. 636, e la Corte d'appello di Palermo, pronunciando sul giudizio di impugnazione in tal guisa istituto, con sentenza resa, nel contrad- dittorio del Ministero delle finanze, il 22 dicembre 1997, dichiarò estinta la delibata vertenza e non dovuti dal NE i tributi di cui al discusso avviso di accertamento. La corte distrettuale motivò le date statuizioni rilevando che "il sistema elaborato dal legislatore e descritto negli artt. 32, 34 e 38 della legge nr. 413/91 prevede", tra le altre forme di definizione agevolata delle controversie tribu- tarie, quella c.d. "tombale", suscettibile di operare, in particolare, per tutti i periodi di imposta per i quali l'avviso di accertamento sia stato notificato, come nella fattispecie, dopo il 30 settembre 1991; che, pertanto, "l'effettuazione, da parte del contribuente, del condono tombale prescinde dagli accertamenti notificati dopo" tale data, e può essere realizzata "anche nei casi in 4 cui non sia stato presentato ricorso avversO l'avviso di accertamento in quanto non siano scaduti i termini per ricorrere alla data del 31 dicembre 1991"; che, segnatamente, "l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 269 del 1992 chiarisce che, ai fini disposizioni relative aldell'applicazione delle condono, i periodi di imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento, ......... dopo il 30 settembre 1991 sino al 19 giugno 1993 (.......) si considerano non accertati ed il contribuente può presentare dichiarazione integrativa semplice ovvero con richiesta di definizione automatica ..". Il Ministero delle finanza ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza suindi- cata, non notificata. GI NE resiste al ricorso, noti- ficatogli il 9 aprile 1998, con controricorso notificato, alla sua volta, nella già maturata consumazione del termine di cui all'art. 370, comma 1, cod. proc. civ., 1'1 giugno 1998. Il controricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle finanze, con il motivo articolato a supporto del ricorso, deduce che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla 5 fattispecie dalla Corte d'appello di Palermo deve essere ravvisata passibile di cassazione siccome inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della legge n° 413/1991, (da) viola- zione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, d.l. n. 269/1992, (da) violazione e falsa applica- zione dell'art. 24, comma 5, della legge n. 413/1991, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.": più specificamente, accampa che, contra- riamente a quanto statuito dalla corte anzidetta, la "normativa agevolativa di cui alla legge" 30 dicembre 1991 n. 413 non risulta “applicabile anche in quei casi in cui, come si era verificato nel caso esaminato, alla data della sua entrata in C vigore fosse intervenuta la decadenza del contri- S E U buente dal diritto di impugnare l'avviso di accertamento" e questo, perciò, fosse divenuto puntualizza, al riguardo, che "le definitivo;
disposizioni che prevedono definizioni agevolate sono applicabili delle controversie tributarie (tutte) soltanto nei casi in cui il rapporto tributario che essi sottendono non sia ancora definito", e che il principio in questione vale anche con riferimento alla normativa di cui alla L. n. 413 del 1991, cit., ed alla relativa novel- 6 lazione di cui all'art. 3, comma 2, d.l. 27.4.1992 n. 269. La doglianza è fondata. Gli artt. 32, comma 1, 44, comma 1 e 53, commi 1 e 6, L. 3012.1991 n. 413, fissando principi generali non derogati da nessun'altra disposizione della legge considerata, sanciscono la regola della definibilità in forma agevolata delle situazioni e delle controversie fattualmente ○ virtualmente pendenti, e cioè soltanto di quelle situazioni e controversie in relazione alle quali manchi un accertamento definitivo del rapporto tributario che costituisce il relativo oggetto. La sentenza impugnata si rivela confliggente con la regola desumibile dalle norme citate, e, perciò, siccome inficiata dall'errore di diritto denunciato dalla p.a. ricorrente, deve essere senz'altro cassata. Versandosi in ipotesi di cassazione per non essendo necessari violazione di legge, e ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a mente dell'art. 384, comma 1, del codice di rito, può, e deve, essere definita nel merito con pronuncia di reiezione delle impugnative di atti impositivi come in narrativa, a suo tempo, prodotte dall'attuale 7 controricorrente, impugnative da avere per infon- date siccome rivolte ad ottenere applicazione di definizione agevolata ex L. n. 413 del 1991 di situazioni tributarie coperte da accertamento definitivo. Le spese del pregresso stadio di merito del processo vengono compensate fra le parti, mentre quelle della presente fase processuale del giudizio seguono la soccombenza, e, quindi, nella liquida- zione di cui al dispositivo, vengono poste a carico di GI NE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta le impugnazioni di atti impositivi a suo tempo, prodotte da GI NE;
compensa le spese del giudizio svoltosi dinanzi alla corte d'appello e condanna il NE nelle spese della presente fase processuale, che liquida in £. 2.100.000, di E N O I cui £.
2.000.000 di onorari, oltre gli importi 6 Z 5 8 A 9 . 1 R / A N prenotati a debito. T I 4 - S / R I 6 B G 2 A . . E L T Così deciso in Roma, nella camera di consigl R R L . U P A . B A . D I B D L tributaria della Corte Suprem della Sezione R A E T T D A T 1 I I N S cassazione, il 30 ottobre 2001 3 R 1 E N E S E . S E T N I A Il Presidente A Il Relatore. M.Mlacio M Libinbu DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FEB 2002 IL CANCELLIERECT Oggi. Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista