Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 5599
CASS
Sentenza 11 febbraio 1999

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Ai fini della configurabilità del reato di falso giuramento, di cui all'art. 371 cod. pen., non assume alcuna rilevanza l'ammissibilità del giuramento secondo i parametri della legge civile, occorrendo invece in sede penale accertare se la dichiarazione giurata sia falsa o meno. Ciò comporta che la condotta dolosa della parte non può essere mai giustificata sul piano penale invocando le eventuali lacune o improprietà della formula di deferimento, fermo restando che spetta sempre al giurante la facoltà di apportare, ove occorra, precisazioni o chiarimenti ad essa, anche al fine di evitare che dalla formula deferita possa conseguire la falsità parziale della risposta; senza, dunque, che mai possa profilarsi per il delato la "necessità" di dire il falso.

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  • 1Reato di falso giuramento: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 5599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5599
Data del deposito : 11 febbraio 1999

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