Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di falso giuramento, di cui all'art. 371 cod. pen., non assume alcuna rilevanza l'ammissibilità del giuramento secondo i parametri della legge civile, occorrendo invece in sede penale accertare se la dichiarazione giurata sia falsa o meno. Ciò comporta che la condotta dolosa della parte non può essere mai giustificata sul piano penale invocando le eventuali lacune o improprietà della formula di deferimento, fermo restando che spetta sempre al giurante la facoltà di apportare, ove occorra, precisazioni o chiarimenti ad essa, anche al fine di evitare che dalla formula deferita possa conseguire la falsità parziale della risposta; senza, dunque, che mai possa profilarsi per il delato la "necessità" di dire il falso.
Commentario • 1
- 1. Reato di falso giuramento: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 11/02/1999
1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Trifone Consigliere N.305
3. Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo Consigliere N.45860/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI EP,
avverso la sentenza 12 ottobre 1998 della Corte di appello di Ancona. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Siniscalchi, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Udito, per l'imputato, l'avv. Sebastiano Mastrobuono, in sostituzione dell'avv. Rodolfo Pugnale.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 28 giugno 1996 il Pretore di Fermo condannava alla pena di mesi sei di reclusione RI EP in ordine al reato di cui all'art. 371 c.p., per avere, nel giudizio civile promosso dallo stesso imputato contro la società "TI NZ & C", relativo al pagamento di provvigioni, a dire del RI non corrisposte dalla società convenuta, giurato il falso in ordine al mancato versamento delle somma di lire 1.500.000, consegnata per contanti il 13 aprile 1990 e di lire 3.000.000, corrisposta a mezzo assegno tratto dall'TI, all'ordine "mio proprio", a titolo di acconto su provvigioni maturate.
A seguito di impugnazione del RI, la Corte di appello di Ancona. con sentenza del 12 ottobre 1998, riduceva la pena inflitta in primo grado a mesi quattro di reclusione.
2. Con unico motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, in quanto la formula del giuramento così come articolata ("Giuri e giurando affermi o neghi che il Sig. EN TI ha corrisposto la somma di L. 1.500.000, per contanti, in data 13.4.1990 e di L.
3.000.000 a mezzo assegno bancario tratto dallo stesso TI EN sulla B.N.A., filiale di Montegranaro, n. 816, all'ordine "mio proprio" in data 22.5.90, il tutto presso la sede della ditta in Montegranaro via Colombo n. 5, a titolo di acconto delle provvigioni maturate") non consentiva all'imputato una puntuale risposta circa il rapporto sottostante il versamento delle somme, a lui corrisposte non per anticipo provvigioni ma per rimborso spese.
Il ricorso è infondato.
3. Per costante giurisprudenza di questa Corte la formula del giuramento decisorio deve lasciare al giurante la libertà di scelta tra la prestazione del giuramento, con conseguente vittoria della lite, ed il rifiuto dello stesso con conseguente soccombenza del processo. Ma la verifica della legittimità della formula, il suo proporsi, cioè, attraverso un modello - per così dire - dilemmmatico è riservata al giudice civile (per di più, con giudizio non censurabile in cassazione;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., 11 giugno 1998, n. 5815). È, dunque, del tutto irrilevante per il giudice penale, chiamato a scrutinare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 371 c.p., la concreta verifica dei presupposti di ammissibilità del giuramento nel giudizio civile nel quale questo fu prestato;
il tutto pur essendo necessario ai fini della valutazione della condotta del giurante il giudizio di congruità tra i fatti giurati e quelli indicati nella formula e l'accertamento del fine concreto per cui, in relazione alla controversia, un determinato fatto è stato incluso nella formula stessa;
e ciò perché l'indagine sull'an iuratum sit, che il giudice civile deve compiere per decidere la lite, è imposta anche al giudice penale per accertare la sussistenza o no del reato di falso giuramento (Cass., 3 luglio 1975, Gambioli). Un principio, quello ora ricordato, che conferma la regola, costantemente affermata da questa Corte, circa l'insindacabilità (retrospettiva) da parte del giudice penale dell'ammissibilità della formula ammessa in sede civile. Il che comporta che la condotta dolosa della parte non possa mai essere giustificata sul piano penale invocando le eventuali lacune od improprietà della formula di deferimento. Ciò non soltanto per la connotazione astratta della dichiarazione di scienza cui conseguono effetti di ordine dispositivo, ma anche perché la giurisprudenza dì questa Corte va ormai consolidandosi nella linea interpretativa secondo la quale spetta sempre al giurante il compito di apportare, ove occorra, precisazioni o chiarimenti, in nome della verità oggettiva, alla formula del giuramento anche al fine di evitare che dalla formula deferita possa conseguire la falsità parziale della risposta;
senza, dunque, che mai possa profilarsi per il delato la "necessità" di dire il falso.
Al giudice del falso giuramento è riservato, pertanto, il compito di verificare se la dichiarazione giurata sia anche parzialmente falsa oppure no, dato che l'obbligo di attestare il vero ha carattere assoluto, stante l'effetto assegnato alla risposta dall'art. 2738, 1^ comma, cod. civ.
4. Tali puntualizzazioni appaiono da sole sufficienti per destituire di ogni credito le censure rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata.
Sennonché la motivazione della Corte territoriale consentirebbe anche di trascendere dalla particolare natura della prova e della conseguente irrilevanza pure di un errore ostativo, peraltro esplicitamente neppure dedotto. Diviene, infatti, decisiva sul piano della "tenuta motivazionale" della sentenza denunciata - anche evocando le argomentazioni contenute nella decisione di primo grado - l'indicazione, quali dati dimostrativi della assoluta, totale falsità della risposta, sia dell'affermazione da parte del RI, in sede di interrogatorio libero, di non aver ricevuto ne' l'assegno di lire 3.000.000 ne' i contanti per lire 1.500.000, con ammissione di aver percepito la somma di lire 2.500.000 (senza nessun cenno a somme corrisposte per rimborso spese, peraltro incompatibili con la tipologia di rapporto alla base della pretesa) sia, quel che più importa, di non conoscere la prenditrice del titolo con la quale ha poi ammesso l'esistenza di rapporti di amicizia e di lavoro. Senza contare l'ampio testimoniale raccolto ed il fatto stesso che il RI abbia dichiarato nel corso del procedimento penale che, "per lo più", le somme erano state corrisposte a titolo di rimborso spese.
5. La tesi del ricorrente, infondata in diritto, stante la struttura dilemmatica della formula del giuramento che non consente di affermare solo in parte la verità, risulta, quindi, anche smentita dalla motivazione in fatto della decisione impugnata, logicamente incensurabile quanto alle ragioni che conducono ad escludere che le somme siano state corrisposte per un titolo diverso dall'acconto provvigione.
6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999