Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2015, n. 13538
CASS
Sentenza 10 febbraio 2015

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Integra il reato di violenza privata la condotta di chi, abusando della sua qualità di insegnante di sostegno ed approfittando dello stato di soggezione e di incapacità di un minore portatore di handicap, costringa questi, senza autorizzazione del genitore, a subire un taglio di capelli.

Commentari2

  • 1La violenza privata nella giurisprudenza
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019

  • 2Violenza privata - Cassazione Penale: può configurare il reato di violenza privata la presenza dello psicologo in classe senza consenso dei genitori
    Francesca Russo · https://www.filodiritto.com/ · 19 settembre 2017

    La Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato di violenza privata la presenza in aula dello psicologo scolastico per monitorare il comportamento degli alunni senza il preventivo consenso dei genitori. Il caso Nel caso in esame, presso un istituto scolastico veniva svolto un periodo di osservazione clinica degli alunni della classe seconda elementare da parte della psicologa dell'istituto. La stessa era stata incaricata dal Dirigente scolastico su richiesta di due insegnanti di esaminare il comportamento dei minori durante le lezioni, per un periodo di circa due mesi, senza dare alcuna comunicazione alle famiglie e senza il preventivo consenso dei genitori degli alunni. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2015, n. 13538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13538
Data del deposito : 10 febbraio 2015

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