Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75, legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di "metus", derivante dall'esercizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest'ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità e si distingue dall'induzione, elemento oggettivo della nuova fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen. (pure introdotta dal medesimo art. 1, comma 75, legge n. 190 cit.), che invece può manifestarsi in un contegno implicito o blando del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio in grado, comunque, di determinare uno stato di soggezione, ovvero in un'attività di determinazione più subdolamente persuasiva.
Commentari • 4
- 1. Concussione: le differenze con l'induzione indebita secondo le Sezioni Unite Malderahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Concussione: le differenze con l'induzione indebita secondo le Sezioni Unite Malderahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Indice: Introduzione Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Il primo orientamento della giurisprudenza Il secondo orientamento della giurisprudenza Il terzo orientamento della giurisprudenza I principi di diritto enunciati dalla Corte 1. Introduzione Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, …
Leggi di più… - 3. Concussione: si perfeziona con un atto proprio del p.u., strumentalizzato per fini personaliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima È configurabile il reato di concussione quando la costrizione (ossia la minaccia) del pubblico ufficiale si concretizzi nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, strumentalizzato per perseguire illegittimi fini personali; mentre sussiste il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p. quando l'agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo …
Leggi di più… - 4. Le difficoltà applicative della legge Anticorruzione risolte dall'ultimo intervento dei giudici di legittimitàAccesso limitatoAlfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 18 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2012, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/12/2012
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1726
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1259/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'appello di Bari e da AT CE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 03/05/2011 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.g. e l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata sul capo b) per non aver commesso il fatto;
udito l'avv. Operamolla Ugo per il ricorrente AT, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.g., riportandosi nel resto alle istanze formulate nell'interesse del suo assistito. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 maggio 2011 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CE AT in ordine ai reati di truffa aggravata, così riqualificate le ipotesi di concussione ascrittegli, e di false fatturazioni, perché estinti per prescrizione.
La vicenda riguarda, in tesi d'accusa,le pressioni svolte dall'odierno ricorrente, in qualità di capo reparto dell'E.A.A.P. (Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) di Trani, nei confronti dell'amministratore di un'azienda agricola, per l'affidamento della pratica di allacciamento all'acquedotto al figlio geometra nonché dell'esecuzione delle opere ad una ditta cottimista dell'ente pubblico (capo a), e per il rilascio di documentazione fiscale relativa a tali lavori, soggettivamente falsa, che sarebbe frutto dell'illecita azione di pressione svolta presso il titolare della ditta privata, apparente emittente il documento fiscale, per la redazione dell'atto (capo b).
La pronuncia di primo grado ha inoltre dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione con riferimento ad un episodio di corruzione impropria consumata da AT in concorso con il titolare di altra attività economica della zona, relativamente all'attività di allacciamento della tenuta di proprietà di quest'ultimo all'E.A.A.P. (capo e), ritualmente sottoposta a gravame a cura della difesa di AT.
2. Avverso la pronuncia d'appello ha proposto ricorso il P.g. presso la Corte di merito che rileva l'incompletezza della motivazione, in violazione delle univoche indicazioni della giurisprudenza di legittimità riguardo all'ampiezza del particolare onere argomentativo quando non vi sia convergenza tra le due pronunce di merito. In particolare si osserva che nella sentenza impugnata è stata omessa la confutazione di ulteriori elementi, emergenti dalla pronuncia di primo grado, che attestavano lo svolgimento di pressioni da parte di AT presso tutti i testi, perché edulcorassero la loro versione, nonché l'analisi dei risultati degli accertamenti bancari, che conferivano conferma della scarsa affidabilità delle ricostruzioni offerte dai testi oggetto di tali istanze. La sentenza di primo grado, al contrario di quella impugnata, ha argomentato sulla base degli elementi di fatto analiticamente emergenti dall'istruttoria, per concludere che l'inganno non esclude il delitto di concussione per induzione, mentre tale assunto in diritto risulta superato nella pronuncia di secondo grado sulla base di valutazioni incomplete ed illogiche, che giungono a concludere per l'assenza di costrizione, senza spiegare il motivo per il quale le parti lese avrebbero aderito alle richieste loro formulate, ancorché per loro non vantaggiose;
in tal modo è stato violato lo specifico obbligo, incombente sul giudice di secondo grado che operi una diversa valutazione delle prove, di confrontarsi con le deduzioni del primo giudice, argomentando specificamente su tutti gli elementi esaminati in quella sede, ed evidenziando le ragioni delle difformi considerazioni al riguardo, passaggio argomentativo del tutto omesso nel caso concreto.
3. Nell'interesse di CE AT ha proposto ricorso la difesa con il quale si rileva carenza ed illogicità della motivazione per avere la Corte ravvisato il raggiro nel l'aver fatto credere alla parte ES che i lavori necessari potessero essere eseguiti solo da ditte convenzionate con l'ente Acquedotto Pugliese, al fine di indirizzare la commessa verso una specifica azienda. In argomento si rileva che non risulta attribuita al ricorrente alcuna specifica attività volta a convogliare la conclusione del contratto con la ditta che si pretende favorita, mentre sulla determinazione del prezzo, ritenuto esorbitante solo da alcuni tecnici, il ricorrente non risulta aver spiegato nessuna azione tendente a forzare la decisione di conclusione del contratto. Per di più, la riscontrata discrasia di prezzi riguarda prestazioni di natura diversa, poiché il preventivo più caro coinvolge anche lavori di progettazione e non solo quelli esecutivi;
malgrado l'intervenuto accertamento di tali elementi di fatto, la Corte giunge a ritenere presenti gli elementi costitutivi del delitto di truffa, in completa contraddizione con quanto accertato. In particolare, oltre a non essere individuata l'azione specifica attribuita al ricorrente, manca qualsiasi conferma dell'esistenza del danno per il privato.
Per il reato sub b), integrato per aver ottenuto una falsa fatturazione dal titolare di una società con il quale AT era in rapporto di amicizia, la Corte ha escluso la concussione, proprio in ragione della mancanza di pressione ai fine di ottenere la documentazione non veritiera, ma non ha offerto motivazione riguardo all'individuazione degli elementi costitutivi del diverso reato di truffa ritenuto sussistente.
Per l'effetto si sollecita l'annullamento della sentenza impugnata, con applicazione delle formule di insussistenza del fatto.
4. Con il secondo motivo si impugna la decisione di riconoscere il risarcimento del danno in favore dell'ente pubblico, costituito parte civile, malgrado l'esclusione della consumazione di un reato in danno di tale ente imponesse di respingere la domanda.
5. Con il terzo motivo si lamenta il mancato annullamento delle pronunce accessorie, conseguenti alla condanna, e non revocate espressamente, revoca che si ritiene doverosa in quanto, con la pronuncia della conferma nel resto, potrebbe residuare un dubbio sulla persistenza delle disposizioni, malgrado l'incompatibilità di tali sanzioni con l'accertamento di prescrizione del reato.
6. Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione in relazione all'impugnazione di cui al capo e), reato di corruzione di cui il primo giudice aveva accertato la prescrizione;
tale pronuncia ha costituito oggetto di appello ed in relazione ad essa non risulta espressa nessuna motivazione nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del P.g. è fondato, in quanto con esso si rileva un difetto della motivazione che rientra nella previsione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e si sottrae alle censure di inammissibilità sollevate dalla difesa di AT, poiché risulta articolato su specifici elementi di prova, indicati con l'individuazione della pagina del fascicolo processuale nella pronuncia di primo grado, che non sono stati superati dalla sentenza in grado d'appello, ma semplicemente ignorati;
per la specificità di tale indicazione il ricorso supera l'eccepito vizio di genericità, poiché con esso si richiede non di formulare un giudizio di merito, che non compete a questa Corte, ma una valutazione di completezza dell'argomentazione del giudice d'appello, in relazione al tessuto probatorio portato alla sua attenzione, con deduzione specifica degli elementi di fatto ignorati.
2. Deve infatti ricordarsi che il doppio grado di merito è previsto per consentire un controllo sulla valutazione concreta degli elementi acquisiti, che deve necessariamente svolgersi con la loro analisi complessiva, ed è eventualmente possibile arricchire con quanto assunto con rinnovazione dibattimentale, ponendosi l'obbligo di argomentare, in caso di difformi conclusioni, il superamento delle deduzioni del primo giudice sulla base di tale globale considerazione e con l'esposizione delle diverse considerazioni valutative (per tutte Sez. U, Sentenza n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, imp. Musumeci, Rv. 191229 e più di recente Sez. 6, Sentenza n. 18081 del 14/04/2011, dep. 10/05/2011, imp. Perrone, Rv. 250248). Nel caso concreto il raffronto tra le due pronunce di merito rende evidente la parzialità del secondo giudizio, nel corso del quale risultano del tutto ignorate alcune acquisizioni poste a fondamento della decisione del primo giudice, limitandosi la sentenza a porre in luce una parte;
sulla base di tale esame parziale la Corte territoriale è giunta alla conclusione di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, che, per l'effetto, risulta priva di adeguata motivazione.
In particolare, quanto al capo a) il primo giudice ha sorretto l'accertamento degli elementi costitutivi del contestato delitto di concussione in ragione dell'accertata anomalia della procedura seguita da AT per assicurare al privato, che a lui si era rivolto per l'allacciamento provvisorio all'acquedotto, l'esecuzione delle opere, che vennero svolte senza seguire la procedura prevista dalla legge, malgrado a questi fossero stati richiesti i pagamenti per la regolarizzazione dell'istanza, affidando l'esecuzione dei lavori all'azienda pubblica, con fatturazione da parte di ditta privata, richiedendo modalità di pagamento - rilascio di assegni girati a me medesimo- insoliti per la società committente dei lavori, come accertato attraverso l'escussione del contabile della società.
Risulta inoltre chiarito nella prima pronuncia che, nel corso delle indagini, è stata accertata l'esecuzione di plurime riunioni con le persone coinvolte, organizzate da AT per concordare una versione da rendere agli inquirenti, e che il procedimento amministrativo presso l'ente pubblico non risulta mai iniziato, malgrado la percezione di pagamenti operati dal privato per la sua attivazione;
è emerso inoltre lo svolgimento di una iniziativa personale di AT per predisporre della documentazione falsa, al fine di creare una situazione formalmente conforme alle regole. Tale ricostruzione risulta essere stata corroborata parzialmente anche dalla parte ES RO, del quale pure risulta registrato, nella sentenza di primo grado, un tentativo di ridimensionamento delle accuse.
A fronte di tale analitica ricostruzione, specificamente richiamata nel ricorso della parte pubblica, contenente l'individuazione degli atti processuali valorizzati nella prima decisione al fine dell'accertamento di sussistenza del contestato delitto di concussione, la sentenza impugnata opera le sue difformi valutazioni solo su parte di tali acquisizioni, omettendo di dare conto dell'esistenza delle diverse risultanze e conseguentemente di giustificare la loro irrilevanza al fine di qualificare la fattispecie criminosa come concussione, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice, con vuoto motivazionale che deve essere colmato dal giudice dei rinvio, a cui deve essere demandata la complessiva rivalutazione del merito, che nella specie deve svolgersi anche con riferimento alla nuova configurazione giuridica dell'originario delitto di concussione, sulla base della novella di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190. Invero, la mancanza di una completa valutazione della situazione di fatto nel secondo grado di giudizio, quale tratteggiabile solo all'esito dell'esame del complessivo portato istruttorie non permette neppure di valutare la persistenza della qualificazione giuridica nella fattispecie originaria, come delineata dall'art. 317 cod. pen., o la possibile qualificazione dei fatti nella nuova figura giuridica di cui all'art. 319 quater cod. pen., che potrebbe condurre anche attualmente all'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione, imponendo l'esame del giudice del rinvio. Il distinguo tra le due fattispecie infatti non può muovere solo sulla base della indicazione testuale alla "induzione" contenuta nel capo di imputazione per un duplice ordine di considerazioni, di natura cronologica e contenutistica. Sotto il primo profilo, la circostanza che, secondo la legislazione vigente all'epoca dello svolgimento del giudizio di merito, non vi fosse alcuna distinzione normativa tra la figura della costrizione e quella dell'induzione, non permette di attribuire una valenza univoca al richiamo testuale, che deve comunque muovere per la sua determinazione concreta, sull'accertamento dei fatti operato nella fase di merito. Sul piano dei contenuti, come è dato desumere sia dalla previsione testuale che dai lavori preparatori, la restrizione della concussione originaria all'ipotesi di costrizione quale azione tipica del pubblico ufficiale, impone di considerare tra gli elementi che incidono in maniera del tutto essenziale nella libera determinazione del soggetto passivo anche il metus derivante dall'esercizio del potere pubblico, implicitamente riconoscendo al privato una minorata difesa da richieste più o meno larvate da questi provenienti. Il dato oggettivo in uno con l'assenza di univocità del termine "induzione", che semanticamente è compatibile sia con un contegno implicito o blando, ma in grado di determinare uno stato di soggezione, che con la determinazione più o meno subdolamente persuasiva, impone che l'inquadramento della condotta contestata nella previsione della vecchia o della nuova fattispecie sia svolto all'esito di una rigorosa disamina di quanto verificatasi nel concreto, sulla base di un accertamento di fatto coerentemente svolto nei due gradi di merito, che, per quanto, è detto, risulta mancante nella specie.
3. Ancora più stridente è il vuoto di motivazione relativo al capo b) della rubrica. Rispetto a tale contestazione è stata omessa nella sentenza impugnata l'analisi degli elementi di fatto ritenuti indicativi della costrizione, individuati dal primo giudice nella forte anomalia del rapporto economico e personale intercorrente tra le parti, e dei relativi rapporti di forza in capo all'AT, rispetto alla posizione della parte ES, da questa stessa ammessi. Nella sentenza impugnata risulta essere stato conferito rilievo, al fine della ricostruzione dei fatti, solo a parte delle dichiarazioni di quest'ultima, senza analizzarne il contrasto con le significative circostanze evidenziate dal primo giudice, desumibili sia dall'ammesso rapporto di forza, che dal danno economico e materiale conseguito alla parte ES dall'adesione alla richiesta formulatale. Le circostanze evidenziate risultano astrattamente idonee a giustificare la pressione percepita dalla parte ES nella decisione di aderire alla singolare sollecitazione ricevuta, mentre la Corte non ha fornito alcuna motivazione che permetta di superare tale risultanza, che costituisce elemento specializzante del reato di concussione originariamente contestato. La sentenza impugnata al riguardo esclude la presenza della posizione preminente di AT, senza confrontarsi con le opposte risultanze istruttorie che emergono dalla pronuncia di primo grado, ove si da atto che lo stesso OR parte ES, pur richiamando a giustificazione del suo operato i vincoli di amicizia, non nega la presenza di una scadenza del precedente contratto in favore della sua ditta, che si sarebbe verificato poco dopo il riconosciuto favore, e del rinnovo contrattuale cui ambiva, il cui riconoscimento era dipendente da una valutazione dell'Ente di cui AT era rappresentante territoriale.
Per di più nella specie non risulta in alcun modo motivato l'inquadramento giuridico dei fatti nella diversa struttura del delitto di truffa, non essendosi individuati gli artifici o raggiri che integrano l'elemento costitutivo di quel reato;
su tale aspetto non sarebbe infondato il ricorso dell'imputato, comunque superato dall'accoglimento del ricorso dell'accusa. Ne consegue che il vuoto di motivazione al riguardo debba considerarsi assoluto, circostanza che impone l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio.
4. I primi tre motivi di ricorso proposti nell'interesse di AT devono essere respinti, riguardando parti della pronuncia travolte dall'annullamento, per effetto dell'accoglimento del ricorso del P.g., mentre il quarto motivo è affetto da genericità. Se è del tutto pacifico che nella pronuncia impugnata sia stata radicalmente omessa l'analisi del capo dell'impugnazione relativo alla pronuncia di prescrizione formulata in primo grado in ordine al capo e), l'accertata esistenza di una causa estintiva del reato esclude che possa annullarsi la pronuncia per omessa motivazione sul punto (per tutte Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, imp. Tettamanti, Rv. 244275).
L'accertamento del diritto dell'imputato ad un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. astrattamente esercitabile in questa sede, avrebbe richiesto l'indicazione nel ricorso degli specifici elementi emergenti dagli atti, illegittimamente disattesi o non valutati, ad immediato riscontro dell'evidente insussistenza di quel reato, rilievo invece assente nella specie.
Al proposito non può ritenersi sufficiente l'indicazione contenuta in ricorso, riguardante la generica evocazione della presenza di atti difensivi, non valutati dal giudice di merito, risultando necessaria la loro individuazione analitica, e la specifica deduzione della rilevanza rispetto al tema di indagine, sicché il relativo motivo di ricorso risulta pertanto caratterizzato da genericità.
5. Il rigetto del ricorso della parte privata impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi a) e b) e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su tali capi.
Rigetta il ricorso di CE AT che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2013