Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
0 14 85 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.11278/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e 14436/99 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.3836 Dott. Giuseppe IANNIKUBERTO Presidente Rep. Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Ud. 28.11.2001 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: ER MARIO, elettivamente domiciliato in Roma, via G.. .4, presso l'avv. Giuseppe Gigli , che unitamente Pisanelli n. all'avv. Elio Cherubini, lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI 4610 -1- AZIENDE INDUSTRIALI - INPDAI-, elettivamente domiciliato in Tonelli Roma alla via Orazio n.31, presso l'avv. Costantino Toninel Conti , che lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- controricorrente ricorrente incidentale avversO la sentenza del Tribunale di Milano n.6876 del 6.6.1998, reg. gen. n.747/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Томева Uditi gli avv. Gigli e Tonised Conti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6.6.1998 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto dall'INPDAI nei confronti di MA OT, avversO sentenza del Pretore della medesima città, in parziale riforma della sentenza impugnata stabiliva che la pensione di anzianità dovuta al OT aveva decorrenza dal 1' novembre 1994. Osservava in motivazione che trasferimento dei contributi il OT aveva richiesto il all'INPDAI il 16.7.1993, avendo solo a tale data maturato il -2- quinquennio di contribuzione all'INPDAI, che gli consentiva di trasferire а questo Istituto, ex art.5 della legge n.44 del 1973, la contribuzione maturata presso 1'INPS e di raggiungere, con il cumulo delle anzianità, quella richiesta per la pensione. In relazione a tale data di raggiungimento del requisito dell'età, alle circostanze che era intervenuto licenziamento ed era in corso il periodo di preavviso, il Tribunale osservava che le norme, che avevano stabilito il blocco delle pensioni di anzianità, avevano previsto delle eccezioni, le cd. finestre. In una di esse rientrava il OT e cioè in quella prevista dall'art.1, lettera d, del decreto legge n.654 del 26.11.1994 e che aveva fissato la decorrenza del 1 novembre 1994. Sebbene il decreto legge non fosse stato convertito i suoi effetti erano stati salvaguardati della legge n.724 del 1994 per alcune ipotesi, e tra esse quella dei lavoratori che avevano in corso il preavviso alla data del blocco. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il OT, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale l'INPDAI, illustrato poi con memoria. -3- MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale il OT, denunciando la violazione degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 384 del 1992 convertito con legge n. 438 del 1992 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che il Tribunale abbia incluso nella maturazione dei requisiti alla data del 31 dicembre 1992, oltre a quello dei 35 anni di contribuzione, anche quello dei cinque anni di anzianità presso l'INPDAI, rilevando come la norma e la giurisprudenza di legittimità e di merito stabiliscano l'unico requisito dei trentacinque anni di contributi. Con il secondo motivo si afferma che la sentenza impugnata ha violato l'art. 7 della legge n.44 del 1973 che prevede il rinvio alle norme della assicurazione INPS per la disciplina della pensione di anzianità e queste prevedono l'unico requisito dei trentacinque anni di contribuzione. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2, terzo comma, della legge n.967 del 1953 e dell'art. 3 della Costituzione, perché la prima norma - 4- prevede che i trattamenti dell'INPDAI non possano essere deteriori a quelli dell'INPS, mentre nella specie si è affermato che il diritto del ricorrente non era maturato quando aveva quasi 40 anni di contribuzione, con violazione anche del principio costituzionale di eguaglianza. I tre motivi, che si trattano congiuntamente perché connessi, sono infondati. I cinque anni di contribuzione dall'art.5 della legge n.44 del 1973 per il previsti riconoscimento presso 1' INPDAI della contribuzione presso costituivano il presupposto necessario perché il 1' INPS OT, che presso 1' INPDAI aveva meno di cinque anni di contribuzione, potesse chiedere a questo Istituto la pensione di anzianità. Le norme e la giurisprudenza richiamate fanno riferimento al requisito contributivo esistente presso l'ente previdenziale cui era richiesta la pensione, requisito derivante da contribuzione all'ente, 0 anche da trasferimento all'ente di contribuzioni effettuate presso altri istituti, e non alla anzianità complessiva. Infatti, prima dell'entratal in vigore del d.l.vo 24.4.1997 n. 181, che ha riformato l'ordinamento delle pensioni dei dirigenti industriali prevedendo la ricongiunzione automatica, la norma -5- vigente alla data del pensionamento del OT, art.5 legge n.44 del 1973, prevedeva che la ricongiunzione potesse essere fatta solo a domanda e dopo cinque anni di contribuzione DAILall' INPDAI 2001).cfr.Cass. n.15040 del 2001 Sono, pertanto, infondati il primo motivo perché, come ha ritenuto il Tribunale, solo alla data della ricongiunzione della contribuzione INPS con quella INPDAI il OT ha raggiunto presso questo Istituto il requisito della anzianità contributiva. E'infondato anche il secondo perché il predetto requisito si computava solo ad avvenuta ricongiunzione. Quanto al quarto motivo va Osservato che, essendo la normativa INPDAI più favorevole per i pensionati di quella INPS, la previsione di una soglia minima di contribuzione INPDAI per accedere al regime più favorevole non determinava una condizione deteriore del dirigente rispetto a quella degli assicurati con l'INPS, in quanto egli poteva in alternativa optare, invece di attendere il quinquennio, per la pensione di anzianità all'INPS. Non sussiste quindi la denunziata violazione dell'art.2 della legge n.967 del 1953 ed appare manifestamente infondata la questione di illegittimità -6- costituzionale delle norme per violazione del principio di eguaglianza. Con il terzo motivo il OT denuncia la violazione dell'art.1 primo comma della legge n.438 del 1992 e successive delle pensioni dimodificazioni, in quanto la sospensione anzianità prevista dalla norma aveva vigore sino al 31.12.1993 mentre il rapporto è cessato il 1.1.1994. La censura non è pertinente. La decorrenza da maggio o novembre delle pensioni di anzianità con anzianità contributiva non inferiore a 35 anni è stabilita, in relazione all'età degli assicurati, inferiore o pari e superiore ai 57 anni, dal comma 2 bis del d.l.n.384 del 1992, convertito cor Con effetto dal 1 gennaio 1994 (per ilegge n. 438 del 1992, cinquantasettenni ed oltre)...in data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno ..e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno (per gli infracinquantasettenni). La dal gennaio non deriva dalla decorrenza dal novembre e non sospensione delle pensioni di anzianità, ma da una regola generale in tema di decorrenza di queste pensioni in relazione all'età, sicché la asserita cessazione della sospensione delle -7- pensioni di anzianità nel gennaio 1994, non rileva ai fini della decorrenza. Con l'unico motivo del ricorso incidentale 1' INPDAI denunzia la falsa applicazione del decreto legge 28.11.1994 n.654. Premesso che solo in virtù del quarto comma dell'art.2 di questo decreto il OT ha acquisito il diritto di sfuggire al blocco delle pensioni di anzianità, non essendo la norma retroattiva, il diritto poteva essera affermato solo con decorrenza 1.12.1994. La censura è infondata. Come ha già rilevato il Tribunale nella sentenza impugnata, il decreto legge 28.11.1994 n.654 è retroattiva in quanto ha regolato (1 comma dell'art.1)norma la decorrenza della sospensione da data anteriore alla sua emanazione dal 28.9.1994, cioè dalla data del precedente decreto legge n.553 del 1994, l'unico che non avesse previsto la deroga per i licenziati lavoranti in preavviso, deroga che era stata già prevista dalle leggi n.438 del 1992 e 537 del 1993. Il decreto legge n.654 alla lettera d del quarto comma dell'art.1, ha poi previsto nuovamente la deroga per lavoratori in preavviso. Il decreto n.654, secondo la lettera e l'evidente intenzione del legislatore, ha sostituito la -8- complessiva normativa del precedente decreto, anche esso non convertito, uniformandola a quella precedente. L'art. 13 della legge n.724 del 1994, facendo salvi gli effetti dei precedenti decreti ha confermato anche per il periodo espressamnete disciplinato dal d.l. n.654 l'eccezione alla sospensione del trattamento di anzianità per i lavoratori, come il OT, per i quali era in corso il preavviso di licenziamento. Il rigetto dei contapposti ricorsi comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 28.11.2001 est Il PresidePresidente Il Consigl Teman IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 10 I SSA D . , T oggi,-5 FEB. 2002 R A LLO , T 'A S LL BO I SPESA E A I 3 D P D IL CANCELLIERE 3 U SI 5 S E N EN I . C R E O N T D O N S T L A O 3 A SEN ISTR D -7 O -8 E T EG R 1 R P D O -9-