Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
Il provvedimento con cui il questore impartisce allo straniero l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, sul presupposto tra l'altro che non sia possibile trattenere l'interessato presso un centro di permanenza temporanea (art. 14, comma quinto-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), è adeguatamente motivato mediante la mera enunciazione di tale circostanza, che si riferisce ad un dato di fatto noto all'autorità amministrativa procedente. Ne consegue l'illegittimità dell'ordinanza con la quale il giudice, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo erroneamente ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, respinga la richiesta di convalida dell'arresto dello straniero che non abbia ottemperato all'ordine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2003, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 5290
3. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 009785/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AO EM N. IL 17/07/1967;
avverso ORDINANZA del 29/01/2003 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mura Antonio, conformi;
OSSERVA
Il 27.1.2003 il cittadino algerino AO EM veniva tratto in arresto perché inottemperante all'ordine del Questore di Bologna, emesso ai sensi dell'art. 14, co. 5^ bis, D. L.vo 25.7.1998 n. 286, con il quale - non essendo possibile trattenerlo presso un centro di permanenza temporanea - gli veniva ingiunto di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato. Il Tribunale monocratico di Bologna, nei preliminari del giudizio direttissimo, con il provvedimento in epigrafe non convalidava l'arresto osservando che "l'ordine del Questore... in data 13.1.2003 non è motivato in merito al perché non sia stato possibile trattenere lo straniero in un centro di permanenza, il che rende illegittimo - dunque qui disapplicabile - l'atto perché la motivazione è obbligo di legge". Ricorre per Cassazione il P.M., denunciando erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, poiché la ragione posta a fondamento dell'ordine di allontanamento era esplicitata e costituiva sufficiente motivazione, considerato oltretutto che le alternative previste in via preferenziale dalla legge (accompagnamento immediato alla frontiera o "trattenimento" presso il centro di permanenza) avrebbero avuto più penetrante incidenza sulla libertà personale, onde la più favorevole soluzione adottata non richiedeva un diffuso apparato giustificativo.
Il ricorso è fondato. Premesso che l'ordine di espulsione del Questore ex art. 14 D. L.vo n. 286/1998 è consentito nei confronti di persona soggetta ad accompagnamento alla frontiera, quando a ciò non sia possibile provvedere immediatamente e non vi sia neppure la possibilità di trattenerla presso un centro di permanenza temporanea, l'impossibilità di collocamento nel centro è un dato di fatto noto all'autorità amministrativa procedente, la cui enunciazione costituisce necessaria e sufficiente motivazione del provvedimento adottato;
non è perciò configurabile il profilo di illegittimità dell'atto amministrativo - per mancanza di motivazione ravvisato dal giudice "a quo".
L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla convalida alla stregua di quanto sopra osservato. Al proposito va ribadito che - pur restando ormai inefficace l'arresto ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 391 C.P.P. - persiste l'interesse alla verifica della legittimità della misura "precautelare" adottata dalla Polizia giudiziaria, e tanto più a seguito della sentenza additiva 2.4.1999 n. 109 della Corte Costituzionale, che ha introdotto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 C.P.P. quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale monocratico di Bologna.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004