Sentenza 27 aprile 2023
Massime • 1
Nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione.
Commentario • 1
- 1. La TARI non ha natura autoritativa, non sinallagmaticaGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 4 luglio 2023
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 17564/2023 ha ribadito il carattere autoritativo della TARI, che non è riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente, bensì un servizio indivisibile erogato alla collettività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2023, n. 17564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17564 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla pena accessoria;
uditi gli avvocati Alessandro Iazzetti e Arturo Frojo, i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di GI NT NO, per due episodi di concussione (art. 317 cod. pen.), per aver, ctik Penale Sent. Sez. 6 Num. 17564 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 06/04/2023 nella sua qualità di Sindaco del Comune di Arzano, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costretto l'imprenditore edile Savino MP prima a licenziare un lavoratore (capo a di imputazione) e, successivamente, ad assumerne un altro (capo c). Avendo dichiarato non doversi procedere nei confronti di altro reato (capo di imputazione b) estinto per prescrizione, rideterminava tuttavia la pena in tre anni di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso GI NT NO il quale, per il tramite dei suoi difensori, avvocati Alessandro Iazzetti e Arturo Frojo, articola tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione del fatto come concussione (art. 317 cod. pen.) piuttosto che come induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.). Dopo aver rilevato come, nella giurisprudenza di legittimità, il confine tra le due fattispecie sia mobile, il ricorrente richiama l'insegnamento di Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474, allo scopo di ricordare che la Corte ne ha individuato il discrimen nella presenza, nella concussione, di una "minaccia" e che, sebbene la sentenza impugnata abbia ritenuto la sussistenza, nel caso di specie, di una minaccia "implicita", NO non ha mai prospettato alla persona offesa né un male ingiusto né un vantaggio indebito, essendosi limitato a chiedere, sebbene in modo perentorio, a quest'ultima, imprenditore nel settore dell'edilizia, il licenziamento di SA e, successivamente, l'assunzione di altro lavoratore (Pasquale Verde). Cita, a sostegno di tale posizione, alcuni precedenti che ritiene assimilabili a quello oggetto del presente giudizio (sez. 6, n. 29878 del 01/04/2014, Albanesi, Rv. 259823; sez. 2, n. 23019 del 05/05/2015, Adamo, Rv. 264278; sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, P., Rv. 280439). Esclude, infine, che la richiesta di NO avesse potuto coartare la determinazione della persona offesa in modo cogente, tanto da annullarne la possibilità di scelta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale nell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. L'art 317-bis cod. pen., richiamato dai giudici di primo grado, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma del 2019, stabiliva che, qualora per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea. Nel caso di specie, vedendosi in un'ipotesi di reato continuato, la pena principale cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella prevista per il reato più grave (Sez 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke Rv. 272408), quindi, quella prevista per il reato del capo a), ossia anni due e mesi sei di reclusione, che è inferiore a tre anni. La stessa sentenza (come anche altra giurisprudenza di legittimità) afferma anche il principio secondo cui nella determinazione del quantum della pena principale ai fini dell'applicazione della pena accessoria deve tenersi conto altresì della diminuente del rito. Di conseguenza, posto che si vede nella seconda ipotesi prevista art. 317-bis cod. pen., la norma di riferimento è l'art. 37 cod. pen. (secondo cui, nel caso in cui la durata della pena accessoria non è espressamente determinata, questa ha una durata uguale a quella della pena principale), e non l'art. 29 cod. pen., che presuppone una pena principale di anni tre. 2.3. Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione in relazione alla durata della interdizione temporanea dai pubblici uffici. Fermi i rilievi che precedono, la Corte d'appello ha comunque omesso ogni motivazione sul punto della durata della pena accessoria, come invece avrebbe dovuto fare, attraverso i criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2.1. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione dei fatti come concussione (art. 317 cod. pen.). 2.2. In proposito, va premesso che dalle sentenze di merito risulta accertato che NO, sindaco del comune di Arzano, avesse redarguito MP, piccolo imprenditore edile, il quale aveva conseguito un appalto per la realizzazione di un'opera comunale (rifacimento dei marciapiedi di una via), perché aveva assunto una persona (SA) che lo aveva offeso pubblicamente, intimandogli di mandarlo via. Di conseguenza, l'imprenditore rappresentava i fatti a SA il quale, per evitargli difficoltà, accettava di dimettersi (NO, pur edotto della circostanza, si recava comunque sul cantiere per sincerarsene). Dopo qualche giorno, incontrando MP in Comune, il ricorrente gli comunicava che avrebbe dovuto assumere un altro lavoratore (tale Verde) e, «ancora una volta, l'imprenditore, temendo implicazioni per l'appalto o, comunque, ritardi burocratici, assecondò la volontà di NO». 2.3. Alla luce della ricostruzione dei fatti, la decisione della Corte d'appello appare conformata all'insegnamento di legittimità, secondo cui il delitto di 3 concussione di cui all'art. 317 cod. pen., nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita, e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, 2014, Maldera, Rv. 258470, la quale in motivazione precisa che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta). Ferma la difficoltà di scrutinare, in concreto, il grado di coartazione della persona offesa, i giudici di secondo grado hanno, infatti, argomentato la sussistenza di una minaccia implicita - tale da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita - dal contesto in cui si sono collocate le due condotte (le minime dimensioni del Comune di Arzano), dalle caratteristiche della persona offesa (MP è un "piccolo imprenditore", dunque particolarmente sensibile ai danni potenzialmente derivanti dalla compromissione del rapporto lavorativo con il Comune e/o da ritardi burocratici, ad esempio nei pagamenti), oltre che dalla personalità prevaricatrice dell'agente. Hanno dunque motivato in modo non manifestamente illogico, quindi insindacabile da questa Corte, come anche dimostrato dal fatto che il ricorrente non ha addotto spiegazioni alternative del pronto assoggettamento di MP alle richieste del ricorrente. Né i fatti avrebbero potuto essere qualificati - come prospettato dal ricorrente - in termini di induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.). A prescindere, infatti, dalle considerazioni poc'anzi svolte, la citata sentenza a sezioni Unite Maldera ha precisato che la condotta dell"indotto" deve essere motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, posto che soltanto tale proiezione può giustificare la previsione legislativa di una sanzione anche a suo carico (art. 319-quater, comma 2, cod. pen.). 4 03k Tanto, nel caso di specie, è da escludere, dal momento che MP si era già visto assegnare l'appalto, sicché, anche sotto questo profilo, trova conferma la tesi dei giudici di merito, secondo cui l'imprenditore si è determinato ad assecondare la volontà del pubblico ufficiale allo scopo esclusivo di evitare il danno implicitamente minacciato, e non certo nell'intento di realizzare vantaggi indebiti. 3. Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso. 3.1. Vero è, infatti, che l'art. 317-bis c.p., prima della riforma introdotta con la I. 9 gennaio 2019, n. 3, distingueva, nel caso di concussione, tra interdizione perpetua ed interdizione temporanea, a seconda che fosse inflitta una pena per un tempo non inferiore o inferiore a tre anni. È anche pacifico che, ai fini delle pene accessorie, va considerata la pena in concreto, dopo la diminuzione per il rito (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980). Invece, non è condivisibile che, in caso di continuazione, debba sempre guardarsi al solo reato più grave. Così recita, invero, la massima della sentenza richiamata dal ricorrente (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408) secondo cui, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato più grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione. Tuttavia, la motivazione della medesima pronuncia - sulla scia di altra giurisprudenza di legittimità - ha cura di precisare che ciò non vale «nell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei», posto che, in tal caso, «l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione» (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018. Nello stesso senso, Sez. 3, n, 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263045; Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014, B., Rv. 261512). Tornando al caso di specie, NO è stato condannato per la commissione di due episodi di concussione. Pertanto, ai fini dell'applicazione della pena accessoria, deve guardarsi all'intera pena principale inflitta per la condanna, che è consistita in tre anni di reclusione. 3.2. Tanto precisato, non appare nemmeno condivisibile l'assunto difensivo per cui, nel caso di specie, troverebbe applicazione l'art. 37 cod. pen. 5 Giustamente, il ricorrente rileva che tale disposizione si applica in subordine all'art. 29 cod. pen. Come confermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di pene accessorie, la previsione di cui all'art. 37 cod. pen., secondo la quale la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, svolge una funzione residuale rispetto a quella dell'art. 29 cod. pen. ed è destinata ad operare nei soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non è normativamente predeterminata (Sez. 2, n. 53001 del 06/10/2016, Cardinale, Rv. 268541). A mente dell'art. 29 cod. pen., tuttavia, «la condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici;
e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque». Nel caso di specie, l'imputato è stato condannato alla pena (complessiva) di tre anni di reclusione, sicché, in base all'ultima parte del testo legislativo, i giudici dell'appello hanno disposto - correttamente, sotto questo profilo - che fosse interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 3.3. Piuttosto, avendo irrogato una pena principale «non inferiore a tre anni», bensì di tre anni esatti, gli stessi giudici - in virtù dell'art. 317-bis cod. pen. (nel testo, più favorevole, vigente al momento del fatto) che prevale, in quanto speciale, sulla disciplina generale - avrebbero dovuto disporre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e non quella temporanea per cinque anni. In mancanza di impugnazione sul punto del pubblico ministero e non vertendosi comunque in ipotesi di pena illegale, la sentenza non è, tuttavia, annullabile sul punto in Cassazione. 4. Privo di pregio risulta, infine, il terzo e ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata motivazione sulla commisurazione del quantum di pena accessoria, vertendosi, come appena illustrato, in un caso di determinazione in misura fissa della durata della stessa e non risultando, quindi, pertinente il richiamo operato nel ricorso a Sez. 6, n. 19108 del 16/02/2021, Rv. 281560, SA (né, prima ancora, l'insegnamento di Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). 5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. 6 (y\
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/04/2023