Sentenza 14 novembre 2006
Massime • 1
Nel procedimento penale relativo alla violazione degli artt. 4 e 89 del D.Lgs. n. 626 del 1994 il singolo lavoratore non assume la qualità di persona offesa e non è pertanto legittimato a opporsi alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2006, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 14/11/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01100
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 008949/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GI IO, N. IL 27/07/1963;
avverso DECRETO del 28/12/2005 G.I.P. TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
lette le conclusioni del P.G. rigetto del ricorso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 28/12/2005 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna disponeva, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento nei confronti EF ON e RA AU, il primo Direttore dell'Unità Operativa Antinfortunistica della A.S.L. di Bologna, il secondo Direttore del Dipartimento di sanità pubblica, indagati per violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. i) e art. 89, lett. a).
La vicenda traeva origine da un esposto redatto dall'ing. GG IO, ufficiale di P.G. dell'unità operativa impiantistica antinfortunistica A.S.L. di Bologna, il quale denunciava il EF, ed il RA per aver omesso di dotare il denunciante ed i propri colleghi di adeguati dispostivi di sicurezza antinfortunistica, specificamente di elmetti di protezione adeguati alle effettuazioni di verifiche in quota delle gru presenti in cantiere, che l'ing. GG assumeva dovessero essere necessariamente dotati di sottogola.
Avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero presentava opposizione il GG. Il Giudice per le Indagini Preliminari, con il decreto impugnato, dichiarava inammissibile l'opposizione per due ordini di motivi: a) perché presentata fuori termine;
b) per mancanza della qualità di parte offesa in capo al GG, trattandosi di contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 89. Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorso per Cassazione il GG, contestando entrambi i profili. Quanto al primo, faceva rilevare l'esistenza della sospensione dei termini feriali;
quanto al secondo, obiettava che le norme antinfortunistiche sono dirette a tutelare la sicurezza dei lavoratori ed il ricorrente rientrava tra questi. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Ritiene il Collegio di aderire alle richieste formulate dal Procuratore Generale.
Invero, pur dovendosi ritenere fondato il primo motivo di ricorso ("Attesa la natura processuale del termine di dieci giorni concesso alla persona offesa dall'art. 408 c.p.p., comma 3 per la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, anche al suddetto termine si applica la regola generale di cui alla L. n.742 del 1969 sulla sospensione dei termini in periodo feriale" - cfr.
Cass. Sez. 4^, 12/2/2002, Rv. 221861, Tagliacozzo ed altri), infondato è, invece, il secondo profilo di censura, idoneo a sorreggere autonomamente la decisione impugnata, sì da rendere irrilevante il primo motivo. In via preliminare, va operata una distinzione tra persona offesa e soggetto danneggiato dal reato: solo alla prima è riconosciuta dalla legge la facoltà di proporre opposizione, anche in considerazione del fatto che solo la persona offesa e non anche il danneggiato trae nocumento dalla archiviazione. Resta, dunque, da esaminare se, nella specie, il ricorrente rivesta la qualifica di persona offesa dal reato. A tale proposito, devono ritenersi sicuramente corrette le considerazioni svolte dal Giudice per le Indagini Preliminari. Non va dimenticato che, nella specie, si verte in materia di reati contravvenzionali. È di tutta evidenza che, quando l'ordinamento giuridico predisponga una tutela "anticipata" al bene protetto (che, nel caso de quo, è sicuramente l'incolumità dei lavoratori), la persona offesa non viene automaticamente a coincidere con qualsiasi soggetto avente un generico interesse a che la norma che si assume violata venga rispettata, essendo, invece, necessario un quid pluris che ne permetta l'individuazione soggettiva. Ove, d'altra parte, si aderisse a tale logica, si finirebbe inevitabilmente per riconoscere a chiunque, anche avulso dal procedimento, la qualità di persona offesa e, dunque, la legittimazione ad opporsi ad una richiesta di archiviazione. Nel caso di violazione di norme antinfortunistiche, come correttamente argomentato dal G.I.P. in sede di archiviazione, l'interesse leso è quello pubblicistico volto a prevenire situazioni di pericolo o di danno per la comunità dei lavoratori ed anche per gli estranei che accedono all'ambiente di lavoro. Si tratta, dunque, di contravvenzioni volte a tutelare una pluralità fungibile ed indeterminata di soggetti. Diversa è l'oggettività giuridica dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche: in tal caso, il bene tutelato è quello della vita ed integrità fisica individuale. La conclusione da trarsi è che il singolo lavoratore è parte offesa potenziale, cioè titolare dell'interesse finale (protetto dai reati contro la vita e l'incolumità individuale), ma non è parte offesa attuale delle contravvenzioni che tutelano beni strumentali, costituiti dall'interesse pubblico volto a regolare un settore ed a prevenire situazioni di pericolo in quel contesto.
Il ricorso proposto va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007