Sentenza 8 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2003, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto E IONE RZA CIVILE35 5 1 6 /03 Locazione. Indennità avviamento commerciale Composta dagli Ill.mi Si ri Magistrati R.G.N. 1635/00 Presiden Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Roberto PREDEN Consigliere 8040 Cron. Consigliere Dott. Michele VARRONE 988 Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 16/12/02 Dott. Fabio MAZZA -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 5 IN AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, difeso dall'avvocato ANNAMARIA ALBORGHETTI con studio in 35121 PADOVA VIA ALESSIO 6, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
A.T.E.R. PADOVA (EX IACP), con sede in Padon, in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro tempore Ing. Aldo Luciano Marcon, elettivamente 2002 domiciliata in ROMA VIA FILIPPO CARCANO 27, presso lo 2555 studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBELLA, che la difende 1 anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO CAUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1486/98 del Tribunale di PADOVA, Sezione I Civile, emessa il 24/09/98 e depositata il 30/10/98 (R.G. 9643/91); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Antonio VALLEBELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato in data 14.12.1999 TI ME proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza 24.9.1998 pronunciata dal Tribunale di Padova nel giudizio tra il medesimo TI e la soc. Ater. Resisteva con controricorso la soc. intimata. Motivi della decisione L' art. 366, 3° comma, cpc.prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso contenga l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Tale requisito deve essere verificato unicamente in base alle risultanze del ri- Corso stesso, non altrimenti integrabili (1(vedi Cass. III 30.3.2001 n. 4743). 2 In questo senso si dice che il ricorso deve essere autosufficiente, onde consentire, con la narrazione dei fatti che hanno generato la causa e della successiva vicenda processuale, la piena cognizione, da parte del giudice di legittimità, del thema decidendum. Tale co- gnizione può ben ricavarsi non soltanto dalla lettura della parte narrativa del ricorso, ma anche dall'esame dei motivi, allorché questi contengano elementi suffi- cienti al suddetto scopo. ( vedi Cass. III 20.2.1999 n. 1430 ). Ciò detto, devesi rilevare nel ricorso in oggetto la mancanza completa dell'esposizione dei fatti di cau- sa che non sonom desumibili neanche dai motivi di grava- me, cosicché non risulta osservato il dettato di legge di cui all'art. 366 n. 3 cpc. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità devono essere regolate secondo quanto diss e l'art. 91 cpc.
P.Q.M.
La Corte Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 16.12.2002. ' Garian Fiduccion Il Presidente Il Cons. est. жалира IL CANCE RS C1