Sentenza 25 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce atto abnorme il provvedimento con cui la Corte d'appello revochi "ex officio" il provvedimento di revoca di una misura cautelare applicata in via provvisoria nei confronti della persona richiesta dall'autorità straniera, precedentemente adottato sull'erroneo presupposto della mancata ricezione della documentazione necessaria per l'estradizione e non ancora eseguito. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione formulata dalle autorità cinesi, in cui la Corte d'appello aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di espatrio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2011, n. 45310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45310 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/10/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1643
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 24414/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI ER, nata il [...] a [...];
avverso l'ordinanza in data 27-4-11 della Corte di Appello di Venezia, sezione 1^ penale;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dott. D'Ambrosio Vito, con le quali si chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Asta Pietro d'ufficio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1.-. Con ordinanza in data 27-4-11 la Corte di Appello di Venezia ha disposto la revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di espatrio in atto nei confronti di LI ER, a suo tempo arrestata per motivi estradizionali, per la mancata trasmissione da parte delle Autorità cinesi nei termini di legge della documentazione necessaria per l'estradizione ai sensi dell'art.715 c.p.p.. Con ordinanza sempre in data 27-4-11 la medesima Corte di Appello, rilevato che in ora successiva di quello stesso giorno il Ministro della Giustizia aveva comunicato che la suddetta documentazione era invece pervenuta in data 22-4-11 al Ministero degli Affari Esteri, ha revocato la suindicata ordinanza, confermando il vigore nei confronti di LI SH delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio.
Avverso quest'ultima ordinanza ha proposto ricorso la difesa di LI SH, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 714 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. b). Ad avviso della ricorrente,
questo secondo provvedimento della Corte di Appello di Venezia sarebbe un atto abnorme, in quanto emesso d'ufficio in assenza dell'atto propulsivo spettante al Ministro della Giustizia e richiesto dall'art. 714 c.p.p.. 2.-. Il ricorso è infondato.
È pur vero che il potere coercitivo nei confronti della persona della quale è demandata l'estradizione da parte di uno Stato estero non può essere esercitato d'ufficio, in quanto gli artt. 714 e 715 c.p.p. hanno espressamente previsto come necessario l'atto di impulso costituito dalla la richiesta del Ministro della Giustizia. È altresì vero che in tema di estradizione per l'estero, una volta che restradando sia stato rimesso in libertà per la tardività della richiesta ministeriale di mantenimento della misura custodiale, è necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare la successiva emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 704 c.p.p., comma 3, (Sez. 6, Sentenza n. 40040 del 02/11/2010, Rv. 248528, Malaj). Questi principi sono stati, tuttavia, sostanzialmente rispettati anche nella fattispecie in esame, in cui la Corte di Appello di Venezia, accortasi dell'errore in cui era incorsa nel revocare, in assenza dei presupposti di legge, la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di espatrio in atto nei confronti dell'estradanda LI ER, prima ancora che detta revoca fosse eseguita, la ha revocata, confermando il vigore nei confronti della predetta della suindicata misura cautelare. Con tale atto, infatti, ci si è limitati a riparare un errore (essendo emerso, contrariamente alle prime risultanze, che la necessaria documentazione era effettivamente stata trasmessa nei termini di legge). In ogni caso era tuttora in vigore il primo indispensabile atto di impulso, e cioè la originaria richiesta di misura cautelare del Ministro della Giustizia. 3 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011