Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
La libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la cui motivazione deve essere diversamente modulata a seconda che la corrispondenza sia in "uscita" o in "entrata" atteso che, nel primo caso il soggetto che subisce il controllo è lo stesso autore della corrispondenza ed è perciò sufficiente rappresentare le esigenze che giustificano la limitazione in concreto, nel secondo caso, invece, il detenuto è il destinatario della corrispondenza per cui, pur non dovendo il contenuto di questa essere analiticamente esplicitato, deve comunque essere richiamato con modalità idonee ad assicurare il prudente bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le ragioni della limitazione e le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative.
Commentari • 7
- 1. Art. 41-bishttps://www.filodiritto.com/
- 2. In tema di limitazioni del diritto alla corrispondenza per i detenutiGiulia Alberti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Pubblichiamo l'ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di Udine ha accolto un reclamo ex art. 35-bis o.p., proposto da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis o.p., avente ad oggetto la possibilità di intrattenere corrispondenza con un altro detenuto, sottoposto al medesimo regime e ristretto in un altro istituto penitenziario. Il detenuto lamentava, in particolare, un pregiudizio grave ed attuale del proprio diritto alla corrispondenza, diritto di rango costituzionale, garantito dall'art. 15 Cost., ritenuto leso da un provvedimento con cui la Direzione della Casa circondariale di Tolmezzo aveva negato l'autorizzazione ad intrattenere corrispondenza con un …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime di cui al comma 2 e seguenti dello stesso art. 41-bis ordin. penit., la sottoposizione a visto di censura …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2014, n. 43522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43522 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/06/2014
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - N. 2001
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 52054/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA NT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, in data 30 maggio 2013, nel procedimento n. 1621/2013. Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 20 giugno 2014, dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero presso questa corte, in persona del sostituto procuratore generale, dott. VIOLA Alfredo Pompeo, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame. RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 30 maggio 2013 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da ON NT - detenuto presso la casa di reclusione di Milano Opera nel regime previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen. e sottoposto al visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo e in partenza-contro il provvedimento del 21 dicembre 2012 col quale il Magistrato della sede aveva disposto, ai sensi dell'art. 18 ter Ord. Pen., il trattenimento di una missiva del detenuto in partenza.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ON personalmente, il quale deduce la carenza assoluta di motivazione sia del provvedimento del Magistrato di sorveglianza sia di quello impugnato del Tribunale, non essendo state esplicitate in alcuno di essi le ragioni dell'operato trattenimento. Il ricorrente denuncia altresì l'illegittimità del procedimento seguito nel caso di specie, per non aver mai ricevuto comunicazione del trattenimento della missiva dal Magistrato, se non oltre un anno e mezzo dopo il blocco dell'inoltro della lettera, rimasta ferma non per disposizione del Magistrato, ma per l'illegittima iniziativa della direzione del carcere in cui il ON era ed è ristretto. In particolare, la missiva de qua, da lui indirizzata alla nuora e contenente informazioni prettamente familiari, risaliva al maggio 2011; essa era stata segnalata dal Direttore del carcere al Magistrato di sorveglianza, il quale, in data 13 maggio 2011, ne aveva disposto il "non trattenimento, salvo diversa valutazione dell'autorità inquirente"; la missiva, tuttavia, era rimasta ferma per oltre un anno e mezzo, fino al 15 dicembre 2012, allorché il Direttore della casa di reclusione di Opera aveva comunicato al Magistrato che la Direzione distrettuale antimafia di Napoli aveva espresso parere contrario al suo inoltro;
a seguito di tale comunicazione, il Magistrato di sorveglianza di Milano, con decisione del 21 dicembre 2012, aveva disposto la non conferma del suo precedente provvedimento del 13 maggio 2011, con l'effetto di trattenere la missiva. Il tutto senza una motivazione nel lungo corso dell'anomalo procedimento.
Il Tribunale, investito del reclamo, nel tentativo di legittimare la decisione del Magistrato, si sarebbe trincerato dietro un'apparente motivazione, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui la rivelazione all'interessato delle frasi dal contenuto ambiguo e sospetto, presenti nella corrispondenza trattenuta, finirebbe col vanificare le finalità investigative o di prevenzione dei reati, ovvero le ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto penitenziario, perseguite col provvedimento di controllo e censura, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali, nel caso concreto, la missiva era stata ritenuta idonea a violare le esigenze di tutela cui è preposto l'art. 18 ter Ord. Pen..
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 4 marzo 2014, ha condiviso il vizio di motivazione denunciato, e ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai della L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, commi 1 e 5 come modificata dalla L. n. 95 del 2004
(Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, dep. 13/12/2012, Di Trapani, Rv. 253978); in particolare, la motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, dep. 12/04/2013, Di Trapani, Rv. 257013).
Tali massime non si pongono in contrasto con la pur affermata legittimità, in alcuni casi;
del provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia disposto il trattenimento della corrispondenza del detenuto senza specificatamente indicare le frasi dal contenuto ambiguo che hanno giustificato la decisione, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le finalità investigative, di prevenzione e di sicurezza perseguite dalla misura (Sez. 1, n. 38632 del 23/09/2010, dep. 03/11/2010, Bosti, Rv. 248676).
La libertà e la segretezza della corrispondenza sono diritti inviolabili che possono essere limitati, ai sensi dell'art. 15 Cost., soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, secondo la prevista riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale.
Ne discende che le esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero le ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, le quali legittimano le limitazioni e i controlli della corrispondenza, rispettivamente, della persona sottoposta ad indagini o imputata ovvero del condannato, a norma della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, comma 1, come integrata dalla L. 8 aprile 2004, n. 95, devono essere oggetto di provvedimenti rispondenti ai canoni sanciti dall'art. 15 Cost., perché emessi dall'autorità giudiziaria e motivati.
L'obbligo della motivazione non è assolto da provvedimenti generici o solo apparentemente giustificati, pur nella diversa modulazione che esso può assumere a seconda che la corrispondenza del detenuto, soggetta a limitazione, sia in uscita o in entrata. Nel primo caso, l'autore della corrispondenza è la stessa persona che ne subisce il controllo ed è, quindi, a conoscenza del suo contenuto, con la conseguenza che la motivazione del trattenimento può esaurirsi nella rappresentazione delle esigenze o ragioni che giustificano la limitazione non in astratto, ma con specifico riferimento al noto contenuto della corrispondenza trattenuta;
nel secondo caso, invece, il detenuto è destinatario e non autore della corrispondenza e, pertanto, non è sufficiente la mera rappresentazione delle finalità della limitazione nel provvedimento di trattenimento, con la conseguenza che il contenuto della corrispondenza, pur non dovendo essere puntualmente esplicato per non vanificare le esigenze investigative o preventive ovvero di ordine e sicurezza che giustificano la censura, dovrà essere richiamato secondo un criterio di prudente bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le ragioni della limitazione subita, in conformità della norma posta dall'art. 15 Cost., comma 2, e le finalità di pubblico interesse, postulanti necessaria riservatezza, a presidio delle quali l'art. 18 ter, commi 1, 3 e 5, Ord. Pen., legittima la mancata consegna della corrispondenza al destinatario in vincoli. Senza tacere che tale obbligo motivazionale, sia pure col temperamento indicato, è funzionale anche a rendere effettivo il diritto del detenuto al reclamo avverso il provvedimento di trattenimento ai sensi dello stesso art. 18 ter, comma 6, Ord. Pen..
Tanto premesso e a prescindere dalle anomalie procedimentali che connotano il caso in esame, probabilmente dovute alla doppia veste del ON, sia come persona sottoposta ad indagini, come lascia intendere il riferimento alla "valutazione dell'autorità inquirente" contenuto nel primo provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in data 13 maggio 2011, che non dispose il trattenimento della missiva;
sia come persona condannata, anche solo in primo grado, con la conseguente competenza del Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a), Ord. Pen., ad emettere il provvedimento limitativo, effettivamente adottato il 21 dicembre 2012; emerge per tabulas che il Tribunale, nel respingere il reclamo avverso il suddetto provvedimento del Magistrato, ha illegittimamente giustificato la mancanza di motivazione delle ragioni del trattenimento della missiva in uscita, risalente al maggio 2011, sulla base di un'inammissibile incompatibilità tra l'obbligo costituzionale della motivazione sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali dall'art. 111, comma 6, e per quelli limitativi della libertà della corrispondenza dall'art. 15 Cost., comma 2, e le finalità sottese alle limitazioni e controlli della corrispondenza di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 18, commi 1 e 5, come integrata dalla L. n. 95 del 2004. Tale incompatibilità, come si è detto, non può ne' deve sussistere, pur nella necessità di coniugare la garanzia di un'effettiva e non apparente motivazione con le esigenze di indagine e prevenzione dei reati ovvero con le ragioni di ordine e sicurezza che, per legge, giustificano le limitazioni della corrispondenza, in uscita e/o in entrata, del detenuto, sia esso indagato o imputato oppure già condannato.
2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché priva di effettiva motivazione e la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano, perché provveda a colmare la lacuna motivazionale rilevata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014