Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2014, n. 43522
CASS
Sentenza 20 giugno 2014

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La libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la cui motivazione deve essere diversamente modulata a seconda che la corrispondenza sia in "uscita" o in "entrata" atteso che, nel primo caso il soggetto che subisce il controllo è lo stesso autore della corrispondenza ed è perciò sufficiente rappresentare le esigenze che giustificano la limitazione in concreto, nel secondo caso, invece, il detenuto è il destinatario della corrispondenza per cui, pur non dovendo il contenuto di questa essere analiticamente esplicitato, deve comunque essere richiamato con modalità idonee ad assicurare il prudente bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le ragioni della limitazione e le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative.

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  • 1Art. 41-bis
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  • 2In tema di limitazioni del diritto alla corrispondenza per i detenuti
    Giulia Alberti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Pubblichiamo l'ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di Udine ha accolto un reclamo ex art. 35-bis o.p., proposto da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis o.p., avente ad oggetto la possibilità di intrattenere corrispondenza con un altro detenuto, sottoposto al medesimo regime e ristretto in un altro istituto penitenziario. Il detenuto lamentava, in particolare, un pregiudizio grave ed attuale del proprio diritto alla corrispondenza, diritto di rango costituzionale, garantito dall'art. 15 Cost., ritenuto leso da un provvedimento con cui la Direzione della Casa circondariale di Tolmezzo aveva negato l'autorizzazione ad intrattenere corrispondenza con un …

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  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime di cui al comma 2 e seguenti dello stesso art. 41-bis ordin. penit., la sottoposizione a visto di censura …

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  • 4Corte costituzionale
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  • 5Art. 18-ter
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2014, n. 43522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43522
Data del deposito : 20 giugno 2014

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