Sentenza 14 marzo 2013
Massime • 1
La motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti. (Nella specie il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenuto criptico, di detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975 n. 354, limitandosi a ribadire il carattere criptico della missiva e senza fare alcun riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera nei quali l'affermata criticità si sarebbe rivelata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2013, n. 16744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16744 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2013 |
Testo completo
1 6744/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/03/2013. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. UMBERTO GIORDANO N. 948/2013 Dott. UMBERTO ZAMPETTI - Rel. Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE LOCATELLI N. 33811/2012 Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RA LO N. IL 08/06/1961 avverso l'ordinanza n. 2736/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 06/12/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. NICOLA LETTIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso - Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 06.12.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo proposto da LÒ Di PA, detenuto soggetto al regime ex art. 41 bis Ord. Pen., avverso il provvedimento di prima istanza con cui era stato disposto il trattenimento, per il suo contenuto criptico, di una missiva in partenza.- Detto Tribunale motivava la sua decisione ribadendo il carattere criptico della missiva in questione.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condonato che motivava l'impugnazione deducendo vizio di motivazione per la genericità della valutazione, priva di alcun riferimento concreto, circa la cripticità del contenuto. Considerato in diritto 1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.- 2. Ed invero l'apparato motivazionale dell'impugnata ordinanza -pur legittima nella valutazione in fatto, profilo non censurabile in questa sede- si caratterizza però per una non sufficiente esplicazione argomentativa del contenuto decisorio effettuato nel merito del reclamo proposto dal sopra indicato detenuto, odierno ricorrente.- In via generale la motivazione dei provvedimenti giudiziari, invero -come questa Corte di legittimità ha sempre insegnato- non può contrarsi fino al punto di coincidere con la mera affermazione della decisione assunta, pena la caduta nel vizio logico della tautologia. E' del tutto generico, pertanto anche perché non fornisce articolata risposta alle proposte doglianze- quella motivazione che, esaurendosi nella mera ripetizione del decisum, finisce per essere sostanzialmente priva di qualsivoglia esplicazione giustificativa.- Così all'evidenza risulta nella presente vicenda, posto che l'affermazione del "carattere criptico" della missiva in esame, unica apparente motivazione, mancando di qualsivoglia concreto riferimento a parole, frasi o segni grafici della missiva stessa, nei quali l'affermata cripticità si rivelerebbe, non raggiunge una sufficiente soglia giustificativa della decisione, restando nel limbo dell'assoluta genericità espressiva.- In tal senso questa Corte deve richiamare e qui ribadire la giurisprudenza già espressa nella specifica materia, secondo cui la motivazione sui reclami in tema di trattenimento di corrispondenza, peraltro terreno di valenza costituzionale, pur potendosi esplicare in un'apprezzabile sinteticità, che comunque in modo comprensibile dia conto del pensiero del decidente, non può però svuotarsi fino all'assoluta genericità di contenuti (in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 17799 in data 27.03.2008, Rv. 239850, Lioce).- 3. Si impone pertanto annullamento per vizio di motivazione insufficiente, con rinvio al giudice a quo che, in piena libertà valutativa nel merito, fornisca maggiore 1 concretezza specifica e più articolata esplicazione giustificativa alla decisione che riterrà di assumere.-
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.- Così deciso in Roma il 14 Marzo 2013.- Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Zampetti Umberto Giordano Minden Cu ples EXPOSITATA IN CANCELLERIA 1 2 APR. 2013 HL CANCELLIERE 2