Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2013, n. 16744
CASS
Sentenza 14 marzo 2013

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La motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti. (Nella specie il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenuto criptico, di detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975 n. 354, limitandosi a ribadire il carattere criptico della missiva e senza fare alcun riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera nei quali l'affermata criticità si sarebbe rivelata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2013, n. 16744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16744
    Data del deposito : 14 marzo 2013

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