Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 3
Nell'ipotesi in cui la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, o le dimissioni, (riferibili ad un diritto disponibile del lavoratore e quindi sottratte alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ.) siano poste in essere nell'ambito di un contesto negoziale complesso, il cui contenuto investa anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall'autonomia collettiva, il precetto posto dall'art. 2113 cit. trova applicazione in relazione all'intero contenuto dell'atto (che è quindi soggetto a impugnazione), sempre che la clausola relativa alle dimissioni non sia autonoma ma strettamente interdipendente con le altre e che i diritti inderogabili transatti siano noti e specificati, non potendosi desumere da una formula generica contenuta in una clausola di stile.
Il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla; la temporaneità dell'assegnazione costituisce, pertanto, requisito indefettibile della trasferta.
Il personale direttivo ha diritto a compenso per prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui le norme collettive delimitino anche per il medesimo un orario normale di lavoro e questo venga superato, oppure nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12301 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. AMOROSO GI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RO NN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato VITO L. NANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZO AUGUSTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
METRO COMMERCIALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato dell'avvocato GIULIO CELEBRANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO BERETTA, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10990/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 07/10/00 - R.G.N. 1134/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CARBONE per delega AUGUSTO;
udito l'Avvocato BERETTA e CELEBRANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Milano del 25/8/95 la ME Commerciale Spa conveniva in giudizio Di RO GI, già dirigente della sede di Bari, chiedendo la emanazione di sentenza costitutiva di risoluzione del rapporto di lavoro, ex art. 2932 c.c, per essersi il detto dipendente rifiutato di comparire innanzi all'Ufficio provinciale del lavoro di Bari, ovvero innanzi al Pretore, per formalizzare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sottoscritta in data 31/5/95, con versamento in favore del Di RO della somma di L. 180.000.000, regolarmente effettuato dalla società nei termini stabiliti. In alternativa, chiedeva la declaratoria che nulla era più dovuto al convenuto per qualunque titolo o causa derivante dall'intercorso rapporto di lavoro e dalla sua cessazione alla data del 31/5/95.
Il convenuto eccepiva l'incompetenza territoriale del Pretore adito, indicando come competente il Pretore di Bari e nel frattempo proponeva innanzi al detto Pretore istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 CPC e con altro ricorso al medesimo giudice chiedeva la condanna della società al pagamento di istituti contrattuali e competenze maturate nel corso del rapporto. La ME resisteva ad entrambi i procedimenti ed il Pretore di Bari, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti sulla sussistenza di ragioni di continenza, rispetto alla causa promossa dalla società, rimetteva le parti dinanzi al Pretore di Milano per il giudizio di merito, mentre il giudizio ex art. 700 CPC veniva abbandonato dalle parti. Il Di RO riproponeva innanzi al Pretore di Milano le conclusioni già svolte in sede cautelare e riassumeva con altro ricorso il giudizio già iniziato a Bari.
La ME resisteva ed il Pretore di Milano rigettava "tutte le domande proposte" e compensava le spese. Il Tribunale di Milano, investito in grado di appello su ricorsi principale del Di RO ed incidentale della società ME, con sentenza del 19/1/99 - 7/10/00, confermava la decisione. Precisava il giudice del riesame che l'appellante principale, Di RO, lamentava la erroneità della pronuncia pretoriale di rigetto delle sue domande relative ai compensi per lavoro straordinario e per trasferte, nonché per la invalidità delle dimissioni. Tali censure erano prive di fondamento, perché nulla autorizzava a ritenere, anche per la mancanza di allegazione e prova sul punto, che le prestazioni avessero superato il limite della ragionevolezza. Per le trasferte era sufficiente considerare l'assenza del carattere della provvisorietà (della destinazione a Bari) per negare la spettanza di qualsiasi compenso.
Infine, la cessazione consensuale del rapporto risultava provata con documenti.
In ordine all'appello incidentale, precisava il Tribunale che la ME lamentava la mancata pronuncia di una sentenza costitutiva. La censura non poteva essere accolta, giacché mancavano i presupposti per la emanazione di sentenza costitutiva, in quanto non si era in presenza di un contratto preliminare ad un contratto definitivo. La sentenza impugnata quindi doveva essere confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Di RO, fondato su due motivi.
Resiste la ME con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della Cost., ed 1 RDL n. 692/23 e degli art. 1362 e 1363 c.c, nonché omessa motivazione, quanto al compenso per lavoro straordinario, e violazione degli art. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 17 del CCNL, quanto al trattamento delle trasferte, nonché contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che l'unica ragione addotta dal Tribunale per rigettare la domanda di pagamento dello straordinario è la mancanza di allegazione e prova in ordine al superamento del limite della ragionevolezza;
tale mancanza non è certo addebitabile al ricorrente, posto che il lavoro straordinario è documentato con i cartellini marcatempo e non è mai stato contestato e le prove sono state chieste e non ammesse dal Pretore, perché ha ritenuto che la causa si possa risolvere sul piano del diritto. Le richieste istruttorie sono state rinnovate in appello, ma non sono state prese in considerazione, senza motivazione alcuna.
La Suprema Corte ha ritenuto che il personale con funzioni direttive ha diritto al compenso per lavoro straordinario a prescindere dalla natura usurante di tale attività. Nel caso di specie, il carattere usurante e gravoso è innegabile, essendo insito nella continuità dello stesso e nell'eccessivo numero di ore quotidianamente lavorate.
Il Pretore ha ritenuto che la retribuzione concordata sia comprensiva di ogni competenza dovuta, compreso il compenso per lo straordinario.
Il patto di conglobamento, però, è nullo quando non vi sia specificazione alcuna in ordine ai singoli compensi, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'esistenza del patto che espressamente determini quale sia la parte del compenso prevista il lavoro straordinario. Simile patto non è mai stato concluso fra le parti e quindi è "illegittimo attribuire alle generiche previsioni della lettera di assunzione un valore pattizio, che escluderebbe implicitamente e presuntivamente ogni ulteriore diritto economico del ricorrente, oltre il trattamento retributivo concordato". La sentenza quindi viola l'art. 5 del CCNL, che espressamente esclude che l'indennità di contingenza e gli scatti di anzianità possano assorbire altre voci retributive.
In ordine al trattamento per le trasferte la motivazione è insufficiente, perché una volta negato il carattere della provvisorietà non ha in alcun modo indicato le ragioni per le quali sarebbe stata "legittima la dislocazione del Di RO presso la sede di Bari" ed in base a quale istituto contrattuale, se non quello della trasferta, avrebbe svolto la sua attività presso il magazzino di Bari: non esiste un formale provvedimento di distacco e comunque non è provato, anche se l'altra parte si è limitata ad asserirne la sussistenza;
ne' il Tribunale ha verificato le reali ed effettive modalità di svolgimento di tale presunto distacco;
peraltro, il ricorrente ha sempre fatto riferimento alla sede centrale della società. Nè può ravvisarsi un trasferimento, sia per mancanza di un provvedimento in tal senso, sia perché il magazzino ME di Bari è una società diversa, anche se collegata alla società resistente.
In ogni caso, si ha trasferta quando il lavoratore resta incardinato nell'organico della unità originaria e trasferimento invece quando tale collegamento venga meno;
non caso di specie, l'istante è rimasto incardinato alla sede centrale e quindi poteva lavorare fuori dalla sede solo in virtù di una trasferta.
Lamentando, col secondo motivo, omessa motivazione su punto decisivo e violazione dell'art. 2113, 1324, 1427 e 1418 c.c, deduce il ricorrente che egli ha impugnato tempestivamente, in data 8/5/95, l'accordo transattivo del 15/3/95; si tratta di una dichiarazione da lui sottoscritta e firmata per accettazione dalla società, in virtù del quale il rapporto sarebbe cessato in data 31/3/95, senza preavviso, con versamento della somma di 180.000.000 a titolo di incentivazione all'esodo da corrispondersi entro il 10/4/95 e dichiarazione che al saldo non avrebbe avuto più nulla a pretendere dalla società, impegnandosi a formalizzare il contenuto della dichiarazione in sede sindacale. La società, dopo avere versato la somma concordata, ha chiesto la formalizzazione dell'accordo, ma l'istante ha replicato che non intende rinunciare agli altri diritti, impugnando poi formalmente il suddetto accordo. In presenza di tale impugnativa il Tribunale non può rigettare la domanda sul presupposto che c'è la prova documentale della risoluzione convenzionale, ma deve esaminare le ragioni poste dal ricorrente a base della richiesta diretta ad invalidare le dimissioni;
in proposito è stata avanzata una richiesta di prova testimoniale al fine di dimostrare che la dichiarazione in merito "alla cessazione del rapporto era stata rilasciata sotto evidente condizionamento psicologico dell'azienda, sulla base di una falsa rappresentazione della realtà. I fatti erano stati adeguatamente dedotti ed articolati in capitoli di prova sia nel ricorso (pag. 1, 2, 3), che nell'atto di appello (pag. 19, 20, 21)". La volontà di dimettersi è idonea a produrre effetti solo se sia una libera e consapevole autodeterminazione del lavoratore;
il Di RO è stato indotto a farlo perché l'azienda, a seguito dei fatti esposti, aveva deciso in trasferimento in funzione punitiva e ritorsiva;
egli è stato indotto ad accettare l'incentivo all'esodo per "mettere a tacere ogni questione sulle vendite esenti da IVA e sulla truffa subita dall'azienda, su cui il Di RO aveva preso una posizione in contrasto con la strategia aziendale". Oltre che annullabili le dimissioni sono radicalmente mille per mancanza della causa tipica del negozio.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata è in realtà scarna, ma è conforme a diritto e contiene quelle valutazioni di fatto che sono di esclusiva competenza del giudice di appello ed incensurabili in cassazione. In ordine al primo motivo va rilevato che questa Corte, in merito al lavoro straordinario del dirigente, ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui "il personale direttivo ha diritto compenso per prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui le norme collettive delimitino anche per il medesimo un orario normale di lavoro e quando venga superato, oppure nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza" (Cass. n. 820 del 29/11/99). In ordine alla trasferta la Corte ha già affermato che "il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla;
la temporaneità dell'assegnazione, costituisce, pertanto, requisito indefettibile della trasferta" (Cass. n: 12225 del 2/11/99). Il Collegio non ha motivo di discostarsi, da questi principi e quindi il primo motivo va disatteso, avendo il Tribunale effettuato il giudizio di fatto sia in ordine alla mancanza di allegazione e prova sul superamento del limite della ragionevolezza, sia in merito al all'assenza del carattere della provvisorietà che caratterizzava il lavoro svolto dal Di RO presso la sede di Bari. Tali valutazioni di merito non vengono certo scalfite dalle opinioni contrarie espresse dal ricorrente.
In ordine al secondo motivo va rilevato che la Corte, con la sentenza n. 11581 del 20/11/97, ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui è pacifico che il diritto al posto di lavoro è disponibile da parte del titolare, e pertanto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, o anche le dimissioni, non attengono ad un diritto inderogabile e sono perciò sottratte alla disciplina dell'art. 2113 c.c. (v. Cass. 16 maggio 1996 n. 4542). Tuttavia, qualora le dimissioni facciano parte di una convenzione di contenuto più vasto, occorre por mente all'intero oggetto della transazione e verificare se, accanto alla risoluzione del rapporto di lavoro, le parti abbiano voluto definire anche altri aspetti della vicenda contrattuale riguardanti diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dell'autonomia collettiva.
Se ciò risulti, bisogna in primo luogo verificare se la clausola relativa alle dimissioni è autonoma rispetto alle altre, o se invece siano tutte interdipendenti, sì che il venir meno delle seconde comporti il venir meno anche della prima. Ne deriva in quest'ultima ipotesi che la possibilità di impugnare una clausola consente l'impugnativa anche delle altre, ivi compresa quella relativa alle dimissioni, di per sè non impugnabile (Cass. 22 ottobre 1991 n. 11167). Ma perché ciò accada occorre che i diritti inderogabili transatti siano noti e specificati, siano cioè oggetto effettivo e concreto della transazione. Occorre anche che sia posta in discussione quella parte della transazione strettamente connessa alle dimissioni. Una formula generica di chiusura della convenzione non consente di individuare gli ulteriori diritti del lavoratore che si assumevano oggetto di contestazione e rinunciati. L'eventuale vizio delle clausole relative a diritti inderogabili non si trasmette ex art. 1419 c.c. a quella concernente le dimissioni. Dai dati relativi all'accordo transattivo riportati in ricorso non emergono elementi per suffragare l'ipotesi che le parti non avrebbero dato luogo alla transazione senza quella parte del contratto eventualmente colpita da nullità. La dichiarazione rilasciata dal lavoratore "che al saldo non avrebbe avuto più nulla a pretendere dalla società" appare chiaramente come una clausola di stile, mancando qualunque riferimento ad uno specifico diritto di carattere indisponibile e potendosi la stessa riferire ad uno qualsiasi dei diritti scaturenti dal rapporto di lavoro. In un caso siffatto, la suddetta clausola si limita a rappresentare la consueta espressione di una prassi stilistica di determinati atti, senza trovare alcun riscontro effettivo nella determinazione dei contraenti relativa ai singoli diritti, di cui non sono richiamati i titoli. Detta precisazione invece è tanto più necessaria, in quanto l'inefficacia attiene soltanto alla rinuncia a diritti inderogabili, e non a qualsiasi diritto scaturente dal contratto di lavoro. Ne consegue che non soggiacciono alla decadenza di cui all'art. 2113 c.c. quelle rinunce o transazioni che tali non sono, perché hanno un oggetto indefinito e si esprimono in formule generiche di riferimento ad un preesistente rapporto di lavoro, che altro valore non possono avere se non quello di clausole di stile. Peraltro, elementi per individuare gli eventuali diritti inderogabili che siano stati oggetto di contestazione e rinuncia non emergono nemmeno dalle lamentele in ordine alla mancata ammissione della prova per testi, sia in primo che in secondo grado;
il ricorrente, infatti, si limita a richiamare gli atti del giudizio di merito, senza indicare le posizioni di prova da cui dovrebbero risultare i fatti che hanno determinato le sue dimissioni;
queste sarebbero viziate da pretesi vizi di volontà per un "evidente condizionamento psicologico", per un paventato, o minacciato, "trasferimento in funzione punitiva e ritorsiva", in conseguenza della posizione da lui assunta "in contrasto con la strategia aziendale" per vendite esenti da IVA ed una truffa subita dall'azienda. Da tale generica esposizione sembra emergere la lamentela su un preteso vizio della volontà che avrebbe inficiato le dimissioni, che è un diritto disponibile;
questo però dovrebbe riguardare un'azione diversa da quella in effetti esercitata. In ogni caso non è contestata l'affermazione del controricorrente secondo cui le dimissioni non erano mai state contestate dal Di RO, ma anzi confermate con l'ultima lettera del 31/7/95 con la quale espressamente si precisava che l'impugnativa della transazione riguardava solo "la rinuncia ad ulteriori pretese economiche" (senza specificazione peraltro dei diritti inderogabili che sarebbero stati illegittimamente rinunciati). Non emergono quindi indicazioni precise su diritti indisponibili strettamente legati alle dimissioni e per i quali sia ravvisabile una nullità ai sensi dell'art. 2113 c.c, che si riverberi sulle stesse dimissioni.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 33,60 oltre ad Euro 2000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003