Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 12355
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Sentenza 22 febbraio 2007

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L'ordinanza di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, pronunciata sulla base della disciplina transitoria della sopravvenuta novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, va annullata senza rinvio, se il pubblico ministero ha successivamente proposto avverso la sentenza di proscioglimento il ricorso per cassazione e non sussistono cause di inammissibilità formale del ricorso né le condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in ragione dell'efficacia retroattiva della sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007, dichiarativa dell'illegittimità dell'indicata novella, sulle situazioni processuali non ancora definite, con la conseguente piena validità dell'appello, a cui fa seguito la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per lo svolgimento del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 12355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12355
    Data del deposito : 22 febbraio 2007

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