Sentenza 22 febbraio 2007
Massime • 1
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, pronunciata sulla base della disciplina transitoria della sopravvenuta novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, va annullata senza rinvio, se il pubblico ministero ha successivamente proposto avverso la sentenza di proscioglimento il ricorso per cassazione e non sussistono cause di inammissibilità formale del ricorso né le condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in ragione dell'efficacia retroattiva della sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007, dichiarativa dell'illegittimità dell'indicata novella, sulle situazioni processuali non ancora definite, con la conseguente piena validità dell'appello, a cui fa seguito la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per lo svolgimento del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 12355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12355 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/02/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 283
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041966/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLODI OM;
nei confronti di:
OXAMA DAVIDOVA, N. IL 06/08/1966;
avverso SENTENZA del 04/11/2005 TRIBUNALE di OM;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;
udito il Procuratore Generale in persona del Consigliere Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 novembre 2005 il Tribunale di Roma assolveva XA OV dalla imputazione di essere rimasta, senza giustificato motivo, nel territorio dello stato, malgrado l'ordine del Questore di Roma che gli intimava di lasciare il territorio dello stato entro giorni 5 (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.14, comma 5 ter), perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale riteneva che configurasse giustificato motivo per non ottemperare all'ordine di allontanamento, la mancanza del denaro sufficiente all'acquisto del biglietto di viaggio per la Russia;
tale assunto sarebbe confortato non soltanto dalla dichiarazione resa dall'imputata, ma dal fatto che la stessa, da circa 3 anni in Italia, senza fissa dimora, avrebbe svolto l'attività di prostituta per strada.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma rilevando la erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5 del 2004 aveva chiarito che per giustificato motivo si dovrebbero intendere situazioni ostative di particolare pregnanza che non sia stata volontariamente causata dallo stesso interessato. MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10 comma 2, il Procuratore Generale ha proposto rituale ricorso avverso la sentenza di assoluzione, chiedendone l'annullamento con rinvio per violazione di legge e vizio della motivazione. Va premesso che con sentenza n. 26 del 24 gennaio 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia della L. n. 46 del 2006, art. 1 "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento ", sia della L. n.46 del 2006, art. 10, comma 2 "nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile".
Ciò rilevato, nel caso di specie il Pubblico Ministero, prima della data di entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, ha proposto appello avverso la predetta sentenza del Tribunale e non il ricorso "per saltum" previsto dall'art. 569 c.p.p.; tale impugnazione era pienamente ammissibile, in quanto proposta secondo le norme processuali vigenti all'epoca, ma è stata caducata con l'ordinanza in data 26 giugno 2006 di inammissibilità pronunciata dalla Corte di Appello in applicazione della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2. Ne consegue che, una volta dichiarata l'incostituzionalità della norma predetta, in presenza di una situazione processuale non ancora definita, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere annullata senza rinvio. Infatti tale ordinanza, trattandosi di provvedimento decisorio di carattere processuale non impugnabile che ha definito un grado del giudizio, deve essere stralciata dal processo, in quanto detta ordinanza non ha più il potere di produrre effetti giuridici a seguito della declaratoria di incostituzionalità L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2. Pertanto, una volta espunta dal codice di rito la norma che esclude la proposizione dell'appello da parte del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento, deve ritenersi che l'appello a suo tempo proposto sia pienamente valido al fine della celebrazione del processo davanti alla Corte di Appello competente. Ne consegue che - non ricorrendo profili di inammissibilità formale del ricorso proposto dal P.G. e non ravvisandosi le condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. - previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Roma, che giudicherà sui motivi originariamente proposti a sostegno dell'appello o su quelli nuovi eventualmente presentati ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4 nell'ambito del "devolutum" (in tal senso: Cass., Sez. 1^, 14 febbraio 2007, ric. P.G. in proc. Rasulow).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello in data 26 giugno 2006 e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007