Sentenza 16 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2002, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA/5 /02 N NOM DEL POPOL IT ANO0 0 3 9 5 LA CORN SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto la frem time i prop SEZIONE SECONDA CIVILE s ex not.пор Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: милье ре. Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 15225/99 Cron..872 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere- Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Rep. 121 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Ud. 30/05/01 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente He Jilin Phumans, est. SENTENZA sul ricorso proposto da: IG PP, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ARTURO Richiesta copia studio UFFICIO COPIE dal Sig. be all'avvocato per din GE 3.10. --- N. 2002 MARZANO, che la difende unitamente diritt il SE D'AMICO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente € 1,55 L.3000 CANCELLERIA
contro
DOMUS AD SPA, in persona del Presidente e legale rapp.te Dott. Alberto BAVA, elettivamente domiciliato DH676929 in ROMA VIA P DA PALESTRINA 63, presso lo studio €1,55 L.3000 dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende CANCELLERIA 2001 unitamente agli avvocati VITTORIO BAROSIO, FABRIZIO 927 GAIDANO, giusta delega in atti;
DH676930 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 364/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 23/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato MARZANO Arturo, difensore della ha chiesto l'accoglimento del ricorrente che ricorso;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in PIVETTI che ha concluso per il Generale Dott. Marco rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 10.11.1986 IG IN esponeva che dall'1/1/1966 aveva avuto il possesso continuo e pacifico di un negozio a quattro luci, con cantina sotterranea, sito in Torino, C.so Sebastopoli n. 190, dove aveva esercitato la propria attività commerciale;
che ne la manutenzione ordinaria e aveva sempre curato aveva chiesto il condono straordinaria;
che edilizio;
che aveva pagato le modifiche interne ed esterne;
che invece non aveva mai pagato alcun corrispettivo per il godimento e che nessuno si era presentato in veste di proprietario e/o di mai incaricato a qualsivoglia titolo. Tutto ciò premesso, la IG IN conveniva la SOC. DOMUS AD, in persona del legale rappresentante dell'unità pro tempore, quale intestataria immobiliare in questione, innanzi al Tribunale di Torino, per ivi sentire dichiarare che la proprietà di detta unità era stata acquistata da lei per usucapione ventennale ordinaria. Veniva dichiarata la contumacia della società convenuta, il cui legale rappresentante non a rendere l'interrogatorio compariva nemmeno all'uopo stabilita;
venivano formale all'udienza 3 prodotti documenti. Assegnata la causa a sentenza, era disposta dal Collegio la rimessione al giudice istruttore, onde procedere sia ad una consulenza tecnica sia all'assunzione delle prove orali richieste dall'attrice. Si costituiva la società DOMUS AD s.p.a., in persona del legale rappresentante OB DO, la quale chiedeva il rigetto della domanda e พ proponeva, in via riconvenzionale la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'attrice e, in subordine, domanda di occupazione senza titolo, con istanza, in entrambi i casi, di rilascio immediato dell'immobile e col favore delle spese. Veniva esperita la consulenza tecnica ammessa dal Collegio e presentate dalla società convenuta due querele di falso, sull'assunto che le notifiche sia dell'atto di citazione sia di un ricorso presentato dall'attrice ex art. 2673 bis c.c. fossero avvenute a mani di persone falsamente qualificatesi dipendenti della stessa società. Era disposta la rimessione della causa del Collegio, onde decidere sulle querele, sulle istanze istruttorie e sul merito. Il Tribunale di Torino, con sentenza 11/1 29/4/1991: 1) - dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali e respingeva l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione;
2)- respingeva sia la domanda dell'attrice che le due querele di falso;
3)- dichiarava le spese di giudizio compensate fra le parti, ad eccezione delle spese di CTU, che poneva invece a carico dell'attrice. Avverso tale sentenza IG IN proponeva appello principale e la MU AD s.p.a. appello incidentale. La corte d'appello di Torino, con sentenza del - 23.3.1999, rigettava entrambi i gravami. 15.1 Avverso la sentenza della corte d'appello ricorre per cassazione IG IN con quattro mezzi di impugnazione;
resiste la MU AD con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciaCol primo motivo la ricorrente violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 1140 e 1141 cod. civ. e 112 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata considerato che la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 civ. non postula affatto che colui che lacod. 5 invoca debba fornire altra prova se non quella di mentre spesa al esercitare il potere di fatto, controinteressato provare che quel potere di fatto discende da mera detenzione;
che la ricorrente ha provato l'esistenza di un proprio potere di fatto sull'immobile de quo sin dal 1960; che, non essendo detenzione stata provata un'originaria - a nulla dell'immobile da parte della ricorrente, rilevando in proposito prove di detenzione da parte - sussisteva di altri soggetti non parti in causa, la presunzione di possesso da parte sua fin dal momento della stipulazione dei contratti A.E.M. del 25.11.1960 e STIPEL del 29.3.1961. Deduce la ricorrente che nessuna efficacia può esplicare nei confronti del suo possesso sull'immobile il contratto di acquisto di azienda del 1973, che nulla dice sui muri del negozio e dal quale non emerge alcun rapporto tra lei e la MU AD s.p.a., allora proprietaria dell'immobile. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto che l'immobile de quo era detenuto dalla ricorrente in virtù di un contratto di locazione con tale Corti, del quale la IG era probabilmente socia. La censura, poi, secondo cui alla IG non 6 poteva essere opposto il contratto di locazione con il terzo Corti, è infondata, perché il contratto di locazione viene in questione come fatto probatorio di altro fatto e non per farne valere i suoi effetti giuridici. Per quanto riguarda la valenza probatoria del fatto stesso essa è questione estranea al sindacato di legittimità, come pure estraneo a tale sindacato l'apprezzamento probatorio della sentenza impugnata sulla sussistenza di un rapporto societario della IG con il Corti. Correttamente la sentenza impugnata, a pagg. 22 23, chiarisce che il contratto stipulato dalla IG il 25.11.1960 con l'Azienda elettrica municipale di Torino, per il negozio da lei detenuto, non può costituire prova dell'inizio del possesso dei locali a titolo originario et uti dominus, perché in data 1.2.1961 fu stipulato contratto di locazione di tali locali tra la società p.a. Arcobaleno, proprietaria, ed il Corti, conduttore, con decorrenza dello stesso dal 21.11.1960 (data in cui peraltro il contratto fu registrato presso l'Ufficio del Registro di Torino). L'esistenza di tale contratto di locazione contrasta quindi con l'affermazione della 7 ricorrente, - rimasta priva di riscontri probatori, di una presa di possesso degli immobili "fin da alcuni giorni prima del 25.11.1960, alla quale non sarebbe seguito il pagamento di alcunchè alla s.p.a. Arcobaleno a qualsivoglia titolo". Lo stesso discorso vale per il contratto stipulato dalla IG con la società Stipel per un abbonamento al servizio telefonico a suo nome per lo stesso esercizio in data 29.3.1961. Poiché manca la prova di un possesso sorto fin da epoca precedente alla scrittura di locazione stipulata dal Corti, presunto socio della ricorrente, la corte di merito ha ritenuto che manca la presunzione di possesso in chi esercita il possesso di fatto di cui all'art. 1141 cod. civ., invocata dalla IG. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 188, 189 e 190 c.p.c.) e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto regolare l'esibizione di produzioni documentali in primo grado da parte del controricorrente, quando la causa era già stata rimessa al collegio per la decisione. 8 La censura, oltre che infondata, è irrilevante, perché ciò che non era stato prodotto in primo grado poteva esserlo in secondo, ai sensi dell'art. 345, 2° comma, c.p.c.. Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1140, 1141 cod. civ. e 112 c.p.c.), nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di considerare come interversione del possesso il formale rifiuto della IG del pagamento di un canone di locazione, allorchè per la prima volta l'esattore della società Arcobaleno si presentò per l'incasso. Col quarto motivo la ricorrente denuncia, in condizionato subordine, violazione e falsa applicazione di more di diritto (artt. 1141 e 1142 cod. civ. e 112 c.p.c.), nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata considerato che nel contratto RA IG non si fa menzionare dei muri dell'azienda. Secondo la ricorrente chi acquista un'azienda preoccupa innanzitutto di acquisire la si disponibilità dei locali nei quali si svolge 9 l'attività, non essendo possibile che uno acquisti una azienda priva di collocazione operativa, slavo che non abbia la disponibilità dei locali, come appunto avvenuto per la ricorrente. I due motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente;
essi sono infondati. La sentenza impugnata motiva correttamente che la ricorrente non ha mai fornito le prove in ordine alle modalità dell' "adprehensio" dell'immobile (cioè se avvenuto in modo originario ovvero mediante traditio da un precedente possessore), shal in ordine ai rapporti con la figlia e con l'eventuale precedente possessore ○ detentore;
che, quindi, risulta sfornito di prova sia l'assunto della IG di aver posseduto il negozio animo domini si dal 1.1.1966, sia di averlo ella acquisito tramite la figlia RA, intestataria della licenza commerciale Ritiene, infine, la sentenza impugnata con motivazione sufficiente e logica, non provata ed inverosimile la tesi da ultimo propugnata dalla IG, secondo la quale ella si sarebbe introdotta nel locale incustodito, possedendolo a titolo originario et uti domina, fin da alcuni giorni prima del 25.11.1960, e poi avrebbe 10 acconsentito all'ingresso nel locale del conduttore Corti. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente la pagamento delle spese del presente 5.320.000 Cui L. giudizio, che liquida in L. ☑(€2.747,55) ☑ cinquem Coni per onorari di avvocato. 00 (€2.582,28) Così deciso in Roma il 30.5.2001 Il comighne est.
2. Deffe Pres. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 109T129,11 IL CARES SELL 2007 456T 20,99 Roma 501 TOT. 160, 10 OP ENZIA do 16870 AG Registi (euro... 11