Sentenza 20 gennaio 2014
Massime • 1
È concedibile il beneficio della detenzione domicilare ai sensi dell'art.16 nonies della legge n. 82 del 1991, anche per delitti non ricompresi tra quelli di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod.proc.pen. nè commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, se il detenuto, dopo la condanna, presta collaborazione con riferimento a queste tipologie di illeciti, a condizione che la conseguente sentenza, anche non definitiva, riconosca, in relazione al contributo dichiarativo, i requisiti di attendibilità e di novità ovvero completezza o notevole importanza di cui all'art. 9, comma terzo, legge n. 82 del 1991.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2014, n. 12296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12296 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 227
Dott. LOCATELLI EP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 27657/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON BE, nato a [...] il [...],;
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 14/05/2013 n. 5842/2012. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2014, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, dott. DELEHAYE Enrico il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza deliberata il 14 maggio 2013, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare avanzata da ON BE a norma del D.L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies convertito dalla L. n. 82 del 1991, come modificata e integrata dalla legge n. 45 del 2001, con la proposta richiesta incidentale, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 58-ter di ordinamento penitenziario (Ord. Pen.), di accertamento della collaborazione con la giustizia prestata dal condannato. Il Tribunale ha così motivato: lo ON, in espiazione di provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in data 7 luglio 2012, determinante la pena complessiva di anni 32 e mesi 8 di reclusione, di cui quella residua (detratti il presofferto e la liberazione anticipata ottenuta) pari ad anni 24, mesi 5 e giorni 14, con decorrenza dal 16 febbraio 2009 e scadenza prevista al 19 giugno 2032, non era stato condannato per alcuno dei delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, richiamato dalla L. n. 82 del 1991, art. 16-
nonies, comma 1, con successive modifiche, e, neppure, per i delitti indicati nell'art.
4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater Ord. Pen., con la conseguenza che non ricorrevano le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni in materia di accertamento della sua collaborazione con la giustizia e di ammissione alla misura della detenzione domiciliare in deroga alle disposizioni vigenti, le une e le altre supponenti la sua condanna per taluno dei predetti reati. Nel corpo della motivazione il Tribunale ha comunque dato atto, con riguardo al comportamento intramurario ed ai risultati del trattamento rieducativo, della costante buona condotta dello ON, della sua partecipazione all'opera di rieducazione, dell'evoluzione positiva della sua personalità e dell'eccellente lavoro svolto, come responsabile dello sportello giuridico del carcere, al punto di meritare l'encomio ai sensi del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 76, comma 2, lett. a). E, con riguardo alle informazioni esterne, ha richiamato: la nota della Divisione anticrimine della Questura di Milano, in data 27 novembre 2012, circa l'inesistenza di attuali collegamenti dello ON con la criminalità organizzata, nonostante i numerosi trascorsi criminali;
la nota della Direzione nazionale antimafia di Roma, in data 21 dicembre 2012, circa le dichiarazioni rese dallo ON all'Autorità giudiziaria di Milano nell'ambito del procedimento penale inerente al sequestro di persona e all'omicidio della collaboratrice di giustizia, RO LE, commessi in Milano nel novembre 2009 da esponenti di rilievo della 'ndrangheta calabrese;
la collaborazione prestata dal condannato nel procedimento a carico di RI EP ed altri, in cui lo ON aveva contribuito a ricostruire fatti di estorsione aggravata commessi dagli appartenenti alla famiglia mafiosa dei RI di Cittanova, comune in provincia di Reggio Calabria;
la nota della Direzione distrettuale antimafia di Milano, in data 3 dicembre 2012, a conferma del contributo prestato dallo ON nel procedimento per l'omicidio e il sequestro di FA LE, ritenuto utile e rilevante ai fini della ricostruzione dei fatti, pur non risultando il dichiarante proposto per l'applicazione di un programma di protezione ai sensi della L. n. 82 del 1991; la sentenza gia' emessa in primo grado dalla Corte di assise di Milano sul sequestro e l'omicidio della FA, prodotta dal difensore a dimostrazione della condotta collaborativa dell'istante.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo ON tramite il difensore, avvocato Gianluca Maris del foro di Milano, il quale denuncia la violazione di legge in relazione alla L. n. 82 del 1991 , art. 16-nonies, e art.
4-bis Ord. Pen., e il difetto di motivazione, precisando che lo ON è stato condannato anche per rapina aggravata, compresa nell'elenco dei delitti di cui all'art.
4-bis, comma 1-ter Ord. Pen., come si desume dalla lettura del suo certificato penale, e lamentando l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi attestanti la collaborazione prestata dal ricorrente, emergenti anche dalla depositata sentenza della Corte di assise di Milano nei confronti dei presunti responsabili del sequestro di persona e dell'omicidio della collaboratrice di giustizia, FA LE.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria depositata il 17 settembre 2013, rilevato che il ricorrente risulta condannato per delitto compreso nella L. n. 354 del 1975, art.
4-bis e che l'art. 58-ter della stessa Legge non limita l'accertamento della condotta di collaborazione con la giustizia ai soli condannati per delitti cosiddetti di prima fascia, previsti dall'art.
4-bis, comma 1, Legge cit., ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti in cui denuncia l'illegittima declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare avanzata dallo ON.
Va premesso che il ricorrente aveva richiesto la suddetta misura in deroga alle condizioni di ammissibilità per essa vigenti, ai sensi della L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies con successive modifiche, sulla base dell'accertamento incidentale della sua collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. Pen..
È necessario ricordare, in proposito, che la collaborazione disciplinata dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-ter intitolato "persone che collaborano con la giustizia", si differenzia - quanto a presupposti, ambito operativo ed effetti - dalla collaborazione con la giustizia disciplinata dall'art. 16-nonies inserito nel D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, dalla
L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14 contenente modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.
In particolare, l'art. 16-nonies si applica a coloro che collaborano con la giustizia con riguardo a fatti di elevata gravita, quali sono, tra gli altri, i delitti previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, cod. proc. pen. di competenza dei Procuratori della Repubblica distrettuali, e, in proporzione della rilevanza dei fatti per i quali è prestata la collaborazione, prevede più ampie deroghe alle condizioni di ammissione ai benefici penitenziari;
mentre la L. n. 354 del 1975, art. 58-ter postula la collaborazione con la giustizia di coloro che siano stati condannati per un ventaglio di delitti più ampio, elencati nella L. n. 354 del 1975, art.
4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater e, correlativamente, prevede più limitate deroghe ai requisiti di ammissione ai benefici penitenziari.
Tanto premesso, questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, dep. 08/11/2012, Russo, Rv. 253833), in sede di interpretazione del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 art. 16-nonies, commi 1 e 5, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, inserito dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14 recante modifiche della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, che i benefici penitenziari della liberazione condizionale, dei permessi premio e della detenzione domiciliare prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter e successive modificazioni, possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti anche se la collaborazione, relativa ai delitti elencati nella stessa L. n. 82 del 1991, art. 9, comma 2, che richiama, tra gli altri, i reati indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, sia prestata dopo la condanna subita dal collaborante per "fatti diversi" dai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis o commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, purché risulti già emessa almeno la sentenza di primo grado concernente i delitti oggetto della collaborazione, la quale confermi i requisiti di cui alla stessa L. n. 82 del 1991, art. 9, comma 3, costituiti dalla intrinseca attendibilità e dalla novità o completezza o, comunque, notevole importanza della collaborazione per l'accertamento delle connotazioni strutturali, dotazioni di armi, esplosivi o beni, articolazioni e collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo, ovvero obiettivi, finalità e modalità operative delle medesime organizzazioni.
È opportuno, in proposito, sottolineare che una delle più significative modifiche apportate dalla L. n. 45 del 2001, cit., in materia di protezione e trattamento di coloro che collaborano con la giustizia, è costituita proprio dal fatto che la concessione dei benefici penitenziari in deroga alle norme ordinarie non è più subordinata all'ammissione del collaborante al programma di protezione, ma solo alla sussistenza di una collaborazione che presenti i requisiti prima menzionati: in tal modo si è provveduto a separare il cosiddetto momento tutorio di competenza dell'Autorità amministrativa da quello penitenziario riservato all'Autorità giurisdizionale.
Ne discende che anche il condannato per delitti non ricompresi tra quelli di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, ne' commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a norma del cit. art. 16-nonies, comma 1 ove diventi collaboratore di giustizia dopo la condanna, con riguardo a fatti associativi di tipo mafioso ovvero agli altri gravi delitti previsti dalla L. n. 82 del 1991, art. 9, comma 2, cit., può essere ammesso, in base al comma 5 dello stesso art. 16-nonies, ai benefici penitenziari in deroga alle disposizioni vigenti per i reati che siano oggetto della condanna in esecuzione, alla condizione che la sua collaborazione sia stata riconosciuta, anche con sentenza non definitiva emessa in primo grado, provvista dei requisiti di attendibilità e di novità ovvero completezza o notevole importanza di cui alla stessa L. n. 82 del 1991, art. 9, comma 3. Tale interpretazione, oltre ad essere più aderente alla "ratio" premiale ispiratrice della disciplina a favore di coloro che, dopo la condanna, riferiscono notizie utili su delitti di criminalità organizzata normalmente coperti dalla coltre dell'omertà, trova ulteriore conferma nel dato letterale che la disposizione di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies, comma 5, e succ. mod., si limita a indicare i benefici penitenziari che possono essere concessi, ai sensi del comma primo, a coloro che prestano la collaborazione per fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna, senza limitare quest'ultimi ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale e a quelli previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, come richiamati dal medesimo art. 16-nonies, comma 1 cit.
E, ad ulteriore riscontro della correttezza dell'interpretazione qui sostenuta, non può non rilevarsi l'illogicità di un esito applicativo a sfavore di colui che abbia, dopo la condanna, prestato collaborazione con la giustizia, in relazione ai gravi delitti previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, solo a ragione del fatto che stia espiando condanna per reati diversi da quelli ricompresi nel suddetto articolo ovvero commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale a norma del D.L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies, comma 1 cit.; mentre, a parità di tempi e qualità della collaborazione, i condannati per i suddetti titoli di reato, non sarebbero esclusi dall'accesso ai benefici premiali in deroga alle disposizioni vigenti.
Nel caso di specie, va precisato che lo ON, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza impugnata, oltre ad essere stato condannato per numerosi delitti (associazione per delinquere semplice, ricettazione, sostituzione di persona, truffe, violazione della legge sulle armi, falsità ideologica e materiale ed altro) non ricompresi tra quelli di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, risulta condannato anche per rapina aggravata che è titolo di reato incluso nell'art.
4-bis, comma 1-ter, Ord. Pen., ciò che avrebbe imposto almeno l'applicazione dell'art. 58-ter, sebbene non congruo alla misura richiesta a norma del diverso D.L. n. 8 del 1991, art. 16- nonies cit..
Lo ON ha, infatti, sostenuto di aver collaborato con la giustizia con riguardo ai delitti, previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, di sequestro di persona ed omicidio di FA LE,
collaboratrice di giustizia, commessi al fine di agevolare la cosca mafiosa, denominata 'ndrangheta; e ha allegato che il suo contributo all'accertamento di tali fatti sarebbe stato gia' positivamente apprezzato nella sentenza emessa in primo grado dalla Corte di assise di Milano, prodotta dal suo difensore nel procedimento di merito. Alla luce delle osservazioni che precedono, dunque, illegittimamente il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti di ammissibilità della misura della detenzione domiciliare D.L. n. 8 del 1992, ex art. 16-nonies convertito in L. n. 82 del 1992, ex art. 16-nonies con succ. mod., previa verifica dell'allegata collaborazione con la giustizia.
2. Segue, a norma dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano che, ferma restando la discrezionalità nella valutazione delle condizioni per la concessione allo ON della richiesta misura della detenzione domiciliare, sulla base della lettura della sentenza emessa in primo grado nel processo cui attiene l'allegata collaborazione dell'istante, al fine di apprezzare la sussistenza dei requisiti di attendibilità e importanza di essa, l'avvenuto ravvedimento e l'esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata, secondo quanto previsto dalla L.e n. 82 del 1991, art. 9, comma 3, e art. 16- nonies, comma 4, cit., provvedere uniformandosi all'interpretazione dell'art. 16-nonies, comma 5, cit., enunciata in questa sentenza in tema di ammissibilità del beneficio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2014