CASS
Sentenza 2 giugno 2026
Sentenza 2 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/2026, n. 17424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17424 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2026 |
Testo completo
202 Rel. SENTENZA sul ricorso 17530-2025 proposto da: ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - A.C.I.S.M.O.M. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI COSTANTINO;
- ricorrente -
contro RI SS, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARA SPERA;
- controricorrente -
nonchè contro ENPAM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI;
- intimata - Oggetto R.G.N. 17530/2025 Cron. Rep. Ud. 24/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 17424 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: SOLAINI LUCA Data pubblicazione: 02/06/2026 2 avverso la sentenza n. 576/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2025 R.G.N. 1944/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OL FI che ha concluso per l'accoglimento; udito l'avvocato ALESSANDRO DEBOLE per delega verbale avvocato GIOVANNI COSTANTINO;
udito l'avvocato CHIARA SPERA. R.G. 17530/25 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del giorno 24.2.2025 n. 576, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da ACISMOM – Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda di VE SS volta a chiedere l’accertamento dell’obbligo di ACISMOM di versare i contributi previdenziali a suo favore presso il fondo speciale dell’ENPAM dei medici ambulatoriali ovvero la condanna di ACISMOM al risarcimento del danno. Il tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla richiesta di versamento dei contributi previdenziali presso l’Enpam, limitatamente alle pretese creditorie non prescritte e di condanna generica al risarcimento del danno (rinviando a separato giudizio la quantificazione del danno da liquidarsi in conseguenza dell’omissione contributiva), in relazione alle pretese prescritte, con rigetto delle altre domande. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, ACISMOM ricorre in cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre VE SS ha resistito con controricorso. 3 Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso. Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 4 comma 13 del d.lgs. n. 502/92 e della successiva legge n. 157/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile all’Acismom non solo l’art. 48 della legge n. 833/78, ma anche tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli Accordi Collettivi Nazionali applicati ai medici specialisti ambulatoriali del SSN, pur in assenza di un esplicito e formale atto di recepimento da parte dell’odierna ricorrente per cassazione. Con il secondo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare del DPCM 16.10.1987, dell’art. 4 comma 13 del d.lgs. n. 502/92 e della legge n. 157/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, applicando erroneamente le norme di cui in rubrica, ha equiparato l’attività medica resa nelle strutture Acismom, con quella resa dal personale sanitario operante nel SSN, a qualsiasi titolo. Con il terzo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art.48 della legge n. 833/78 e dell’art. 39 Cost. del DPR n. 316/90, degli ACN del 1994, del 2005 e del 2015, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva condannato l’Acismom al pagamento dei contributi al Fondo speciale Enpam, ritenendo che fosse ad esso applicabile, 4 per la parte previdenziale, le previsioni degli ACN per gli specialisti ambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC (struttura interregionale Sanitari Convenzionati) e dai sindacati dei medici convenzionati, pur in assenza di qualsivoglia mandato dell’Acismom nei confronti della componente datoriale firmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost. Con il quarto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dei regolamenti Enpam del 1976 e del 1983, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché in violazione delle norme di cui in rubrica, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’obbligo contributivo in favore del Fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali, riguardasse tutti i liberi professionisti a qualsiasi titolo operanti negli ambulatori del SSN e non solo i medici convenzionati di cui al citato art. 48 della legge n. 833/78, estendendo così inopinatamente l’ambito oggettivo di applicazione del citato accordo. Con il quinto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 24 Cost. e dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva ricondotto il rapporto di lavoro della dottoressa VE ai rapporti convenzionali di cui all’art. 48 della legge n. 833/78, sebbene tale questione non fosse mai stata sollevata dalle parti nel corso del giudizio, con conseguente violazione del diritto di difesa di Acismom. Con il sesto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 48 della legge n. 833/78 e degli ACN, perché erroneamente la Corte d’appello aveva erroneamente ricondotto il rapporto di lavoro della dottoressa VE ai rapporti convenzionali, di cui all’art. 48 5 della legge n. 833/78, in violazione dello stesso articolo 48 e delle previsioni degli ACN, che disciplinano tali rapporti. Il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente a cagione dei collegamenti che presentano per la complessiva soluzione della controversia, devono essere accolti in base alle considerazioni di seguito esposte. L’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblico internazionale, svolge nei Centri Antidiabetici da essa gestiti - equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a fini previdenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o comunque equiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciò riconducibile agli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati che sono tenuti al versamento dei contributi all’ENPAM. Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimento dell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni dello SMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 attraverso un sistema di convenzioni - pone tali istituti su un identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane. Essi non appartengono né all'amministrazione pubblica né alla sanità privata ma sono piuttosto equiparati ai soggetti del sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsione della regolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività del servizio sanitario pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass. sez. un. n. 11513 del 2012). 6 Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore di strutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggetto all'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo un sistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992 ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni delle maggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazione della tutela della salute mediante il coinvolgimento degli enti pubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziende sanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenza sanitaria). Il processo di decentramento ("regionalizzazione" e aziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuovi accordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e tra questi anche l'ACISMOM. All’art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992, citato nel preambolo dell'Accordo del 2000, è espressamente riaffermata la preminenza del criterio generale dell'integrazione con il servizio pubblico (art. 2, comma 1) consolidando il potere di vigilanza e di sorveglianza degli organismi pubblici, rimodellato alla stregua del decentramento della programmazione e dei livelli di operatività (Cass. s.u. ult. cit.). Nella loro attività i CAD si avvalgono di personale in regime di subordinazione - per il quale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l. del comparto Sanità stante la detta equiparazione alle strutture sanitarie di diritto pubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734)– e anche di liberi professionisti neppure legati da un rapporto convenzionale. È incontroverso che in favore dei collaboratori che, come la dott.ssa VE, hanno lavorato negli anni senza vincolo di esclusività e sono stati pagati a fronte della presentazione di fattura, l’Associazione ha versato i contributi dovuti al Fondo di 7 Previdenza Generale dell’ENPAM per i medici libero professionisti. Occorre stabilire se invece era tenuto al versamento dei contributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali. Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondo di previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i medici odontoiatri come conseguenza necessaria e automatica della loro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cui sono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto di convenzione e/o accreditamento con gli istituti del servizio sanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici di medicina generale;
b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;
b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l'iscrizione ai Fondi Speciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delle convenzioni. Il Regolamento dell’ENPAM, vigente ratione temporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e ivi il rinvio al successivo comma 3 della stessa norma del Regolamento Enpam in atti). Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “la determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’Accordo 8 Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”. Occorre riempire di significato l’espressione generica contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapporto professionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. ad esempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire se essa debba intendersi limitata restrittivamente al personale in regime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenuti anche libero professionali. Ritiene il Collegio che dell’espressione “rapporto professionale” debba essere necessariamente data una lettura più rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo speciale ed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a quei rapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833 del 1978. Come più sopra ricordato le strutture gestite dall’ACISMOM devono considerarsi equiparate alle strutture sanitarie pubbliche e rientrano perciò tra gli “altri istituti” i cui medici e odontoiatri sono iscritti al Fondo speciale “sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale” di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 (cfr. Art. 1 commi 2 e 3 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali. Si tratta di strutture che, come detto, sono poste su un identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, e sono equiparate ai soggetti del sistema pubblico. In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da “altri istituti” è possibile l’iscrizione al Fondo – previa delibera del Comitato Direttivo dell’ENPAM su conforme parere del Comitato 9 Consultivo -a condizione che il rapporto con il medico sia regolamentato dall’Accordo che a norma del primo comma dell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamento economico e normativo del personale che opera in regime di convenzionamento. L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983disciplina le incompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e tra queste individua l’esercizio della professione medica con rapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente ( Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi a qualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditate con il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizio e la continuità terapeutica. Coerentemente anche la misura dei contributi e le modalità del loro versamento è demandata poi alla disciplina dettata dai medesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. è stabilita la misura dei contributi – 13 per cento a carico dell’Azienda e 9% a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cui vanno calcolati). Al fine della individuazione dell’obbligo poi non è sufficiente la circostanza che i Centri Antidiabetici gestiti dall’ACISMOM siano essi legati da un regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto che consente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istituti potenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione e contributivi che tuttavia restano ancorati al necessario accertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza di rapporti in regime di convenzione con i medici. In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CAD a determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento dei contributi. 10 Tale accertamento è mancato. La sentenza impugnata si è mossa infatti nella prospettiva di una generale estensione dell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui in concreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suo concreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti nel tempo. Sotto tale profilo è perciò necessario che la sentenza cassata sia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad un nuovo esame della controversia applicando il seguente principio di diritto: “Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come i Centri Antidiabetici dell’Acismom, offrano servizi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione”. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi sopra esposti. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.QM.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026. 11 Il Consigliere estensore Il Presidente CA IN LU ES
- ricorrente -
contro RI SS, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARA SPERA;
- controricorrente -
nonchè contro ENPAM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI;
- intimata - Oggetto R.G.N. 17530/2025 Cron. Rep. Ud. 24/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 17424 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: SOLAINI LUCA Data pubblicazione: 02/06/2026 2 avverso la sentenza n. 576/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2025 R.G.N. 1944/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OL FI che ha concluso per l'accoglimento; udito l'avvocato ALESSANDRO DEBOLE per delega verbale avvocato GIOVANNI COSTANTINO;
udito l'avvocato CHIARA SPERA. R.G. 17530/25 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del giorno 24.2.2025 n. 576, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da ACISMOM – Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda di VE SS volta a chiedere l’accertamento dell’obbligo di ACISMOM di versare i contributi previdenziali a suo favore presso il fondo speciale dell’ENPAM dei medici ambulatoriali ovvero la condanna di ACISMOM al risarcimento del danno. Il tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla richiesta di versamento dei contributi previdenziali presso l’Enpam, limitatamente alle pretese creditorie non prescritte e di condanna generica al risarcimento del danno (rinviando a separato giudizio la quantificazione del danno da liquidarsi in conseguenza dell’omissione contributiva), in relazione alle pretese prescritte, con rigetto delle altre domande. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, ACISMOM ricorre in cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre VE SS ha resistito con controricorso. 3 Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso. Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 4 comma 13 del d.lgs. n. 502/92 e della successiva legge n. 157/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile all’Acismom non solo l’art. 48 della legge n. 833/78, ma anche tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli Accordi Collettivi Nazionali applicati ai medici specialisti ambulatoriali del SSN, pur in assenza di un esplicito e formale atto di recepimento da parte dell’odierna ricorrente per cassazione. Con il secondo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare del DPCM 16.10.1987, dell’art. 4 comma 13 del d.lgs. n. 502/92 e della legge n. 157/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, applicando erroneamente le norme di cui in rubrica, ha equiparato l’attività medica resa nelle strutture Acismom, con quella resa dal personale sanitario operante nel SSN, a qualsiasi titolo. Con il terzo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art.48 della legge n. 833/78 e dell’art. 39 Cost. del DPR n. 316/90, degli ACN del 1994, del 2005 e del 2015, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva condannato l’Acismom al pagamento dei contributi al Fondo speciale Enpam, ritenendo che fosse ad esso applicabile, 4 per la parte previdenziale, le previsioni degli ACN per gli specialisti ambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC (struttura interregionale Sanitari Convenzionati) e dai sindacati dei medici convenzionati, pur in assenza di qualsivoglia mandato dell’Acismom nei confronti della componente datoriale firmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost. Con il quarto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dei regolamenti Enpam del 1976 e del 1983, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché in violazione delle norme di cui in rubrica, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’obbligo contributivo in favore del Fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali, riguardasse tutti i liberi professionisti a qualsiasi titolo operanti negli ambulatori del SSN e non solo i medici convenzionati di cui al citato art. 48 della legge n. 833/78, estendendo così inopinatamente l’ambito oggettivo di applicazione del citato accordo. Con il quinto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 24 Cost. e dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva ricondotto il rapporto di lavoro della dottoressa VE ai rapporti convenzionali di cui all’art. 48 della legge n. 833/78, sebbene tale questione non fosse mai stata sollevata dalle parti nel corso del giudizio, con conseguente violazione del diritto di difesa di Acismom. Con il sesto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 48 della legge n. 833/78 e degli ACN, perché erroneamente la Corte d’appello aveva erroneamente ricondotto il rapporto di lavoro della dottoressa VE ai rapporti convenzionali, di cui all’art. 48 5 della legge n. 833/78, in violazione dello stesso articolo 48 e delle previsioni degli ACN, che disciplinano tali rapporti. Il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente a cagione dei collegamenti che presentano per la complessiva soluzione della controversia, devono essere accolti in base alle considerazioni di seguito esposte. L’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblico internazionale, svolge nei Centri Antidiabetici da essa gestiti - equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a fini previdenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o comunque equiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciò riconducibile agli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati che sono tenuti al versamento dei contributi all’ENPAM. Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimento dell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni dello SMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 attraverso un sistema di convenzioni - pone tali istituti su un identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane. Essi non appartengono né all'amministrazione pubblica né alla sanità privata ma sono piuttosto equiparati ai soggetti del sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsione della regolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività del servizio sanitario pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass. sez. un. n. 11513 del 2012). 6 Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore di strutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggetto all'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo un sistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992 ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni delle maggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazione della tutela della salute mediante il coinvolgimento degli enti pubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziende sanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenza sanitaria). Il processo di decentramento ("regionalizzazione" e aziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuovi accordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e tra questi anche l'ACISMOM. All’art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992, citato nel preambolo dell'Accordo del 2000, è espressamente riaffermata la preminenza del criterio generale dell'integrazione con il servizio pubblico (art. 2, comma 1) consolidando il potere di vigilanza e di sorveglianza degli organismi pubblici, rimodellato alla stregua del decentramento della programmazione e dei livelli di operatività (Cass. s.u. ult. cit.). Nella loro attività i CAD si avvalgono di personale in regime di subordinazione - per il quale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l. del comparto Sanità stante la detta equiparazione alle strutture sanitarie di diritto pubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734)– e anche di liberi professionisti neppure legati da un rapporto convenzionale. È incontroverso che in favore dei collaboratori che, come la dott.ssa VE, hanno lavorato negli anni senza vincolo di esclusività e sono stati pagati a fronte della presentazione di fattura, l’Associazione ha versato i contributi dovuti al Fondo di 7 Previdenza Generale dell’ENPAM per i medici libero professionisti. Occorre stabilire se invece era tenuto al versamento dei contributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali. Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondo di previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i medici odontoiatri come conseguenza necessaria e automatica della loro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cui sono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto di convenzione e/o accreditamento con gli istituti del servizio sanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici di medicina generale;
b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;
b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l'iscrizione ai Fondi Speciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delle convenzioni. Il Regolamento dell’ENPAM, vigente ratione temporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e ivi il rinvio al successivo comma 3 della stessa norma del Regolamento Enpam in atti). Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “la determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’Accordo 8 Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”. Occorre riempire di significato l’espressione generica contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapporto professionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. ad esempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire se essa debba intendersi limitata restrittivamente al personale in regime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenuti anche libero professionali. Ritiene il Collegio che dell’espressione “rapporto professionale” debba essere necessariamente data una lettura più rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo speciale ed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a quei rapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833 del 1978. Come più sopra ricordato le strutture gestite dall’ACISMOM devono considerarsi equiparate alle strutture sanitarie pubbliche e rientrano perciò tra gli “altri istituti” i cui medici e odontoiatri sono iscritti al Fondo speciale “sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale” di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 (cfr. Art. 1 commi 2 e 3 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali. Si tratta di strutture che, come detto, sono poste su un identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, e sono equiparate ai soggetti del sistema pubblico. In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da “altri istituti” è possibile l’iscrizione al Fondo – previa delibera del Comitato Direttivo dell’ENPAM su conforme parere del Comitato 9 Consultivo -a condizione che il rapporto con il medico sia regolamentato dall’Accordo che a norma del primo comma dell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamento economico e normativo del personale che opera in regime di convenzionamento. L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983disciplina le incompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e tra queste individua l’esercizio della professione medica con rapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente ( Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi a qualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditate con il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizio e la continuità terapeutica. Coerentemente anche la misura dei contributi e le modalità del loro versamento è demandata poi alla disciplina dettata dai medesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. è stabilita la misura dei contributi – 13 per cento a carico dell’Azienda e 9% a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cui vanno calcolati). Al fine della individuazione dell’obbligo poi non è sufficiente la circostanza che i Centri Antidiabetici gestiti dall’ACISMOM siano essi legati da un regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto che consente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istituti potenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione e contributivi che tuttavia restano ancorati al necessario accertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza di rapporti in regime di convenzione con i medici. In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CAD a determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento dei contributi. 10 Tale accertamento è mancato. La sentenza impugnata si è mossa infatti nella prospettiva di una generale estensione dell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui in concreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suo concreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti nel tempo. Sotto tale profilo è perciò necessario che la sentenza cassata sia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad un nuovo esame della controversia applicando il seguente principio di diritto: “Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come i Centri Antidiabetici dell’Acismom, offrano servizi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione”. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi sopra esposti. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.QM.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026. 11 Il Consigliere estensore Il Presidente CA IN LU ES