CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25093 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HA DZ, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 09/12/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., da DZ HA avverso l'ordinanza del 22 settembre 2022 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di revoca della misura del divieto di dimora in Roma applicata al predetto con ordinanza del 9 agosto 2022 in quanto gravemente indiziato per il delitto di tentato furto in abitazione aggravato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso DZ HA, a Penale Sent. Sez. 5 Num. 25093 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 16/03/2023 mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che lo stato di indigenza dell'imputato potrebbe integrare la esimente di cui all'art. 54 cod. pen.; 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che la motivazione fornita non spiega perché misure meno gravi non sarebbero idonee a soddisfare le esigenze di cautela, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni contenute nella memoria difensiva con la quale si deduceva che, considerata l'ora tarda e la scarsa visibilità in occasione del fatto per cui si procede, sarebbe stata opportuna l'adozione delle cautele di cui all'art. 213 e segg. cod. proc. pen. in tema di ricognizione. 3. Il ricorso è inammissibile. In realtà, anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa adozione delle cautele previste dal codice di rito in tema di ricognizione, attiene alla prova del fatto contestato all'imputato e quindi al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza. Deve, allora, considerarsi che del tutto correttamente il Tribunale del riesame, in relazione alla gravità indiziaria, si è limitato a rilevare che l'imputato è stato condannato, sia pure con sentenza non irrevocabile, per il fatto per il quale si procede, atteso che la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209). Difatti, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto, la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame — anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione — con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398), mentre siffatti elementi nuovi neppure vengono indicati dal ricorrente. 2 , Quanto alla sussistenza della scriminante dello stato di necessità, essa viene indicata dal ricorrente, peraltro in modo assolutamente generico, come una mera ipotesi astratta, non quale una realtà concreta. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., da DZ HA avverso l'ordinanza del 22 settembre 2022 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di revoca della misura del divieto di dimora in Roma applicata al predetto con ordinanza del 9 agosto 2022 in quanto gravemente indiziato per il delitto di tentato furto in abitazione aggravato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso DZ HA, a Penale Sent. Sez. 5 Num. 25093 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 16/03/2023 mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che lo stato di indigenza dell'imputato potrebbe integrare la esimente di cui all'art. 54 cod. pen.; 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che la motivazione fornita non spiega perché misure meno gravi non sarebbero idonee a soddisfare le esigenze di cautela, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni contenute nella memoria difensiva con la quale si deduceva che, considerata l'ora tarda e la scarsa visibilità in occasione del fatto per cui si procede, sarebbe stata opportuna l'adozione delle cautele di cui all'art. 213 e segg. cod. proc. pen. in tema di ricognizione. 3. Il ricorso è inammissibile. In realtà, anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa adozione delle cautele previste dal codice di rito in tema di ricognizione, attiene alla prova del fatto contestato all'imputato e quindi al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza. Deve, allora, considerarsi che del tutto correttamente il Tribunale del riesame, in relazione alla gravità indiziaria, si è limitato a rilevare che l'imputato è stato condannato, sia pure con sentenza non irrevocabile, per il fatto per il quale si procede, atteso che la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209). Difatti, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto, la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame — anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione — con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398), mentre siffatti elementi nuovi neppure vengono indicati dal ricorrente. 2 , Quanto alla sussistenza della scriminante dello stato di necessità, essa viene indicata dal ricorrente, peraltro in modo assolutamente generico, come una mera ipotesi astratta, non quale una realtà concreta. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2023.