CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 9614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9614 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE SQ BR C.U.I. 04KEMOU nato il [...] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RO;
Lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Il Proc. gen. conclude chiedendo di annullare la decisione impugnata limitatamente all'applicabilità dell'espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Ancona. Lette le conclusioni del difensore il difensore, avv. Annalisa Marinelli, chiede che di annullare l'impugnata sentenza nella parte in cui commina a ER AS RI l'espulsione quale misura di sicurezza al termine della condanna ex art.86 d.P.R.309/90, Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9614 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: RO CA Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 22 marzo 2022 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma di quella del 30 settembre 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, ha rideterminato la pena inflitta a RI ER AS in 4 anni e 6 mesi di reclusione ed € 22.000 per i delitti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione ed il trasporto di gr. 339 di cocaina, ed ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così qualificata l'originaria contestazione di cui al comma 4 dal Tribunale, per la detenzione di gr. 14 di hashish (in Ancora il 29 aprile 2021); ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il vizio di mancanza della motivazione sul motivo di appello relativo all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. Ex art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non sarebbe consentita l'espulsione dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana: RI ER AS sarebbe padre convivente di due figli, cittadini italiani, nonché fratello convivente di EV ER AS, anch'egli cittadino italiano, e, infine, convivente more uxorio di OR Teepao, cittadina italiana. Nonostante la proposizione di specifico motivo di appello sull'espulsione e la produzione sin dalla fase di indagini preliminari, dello stato di famiglia del ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza della condizione ostativa, limitandosi all'apodittica frase «non risultando condizioni ostative all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa quella dello straniero condannato per i reati in materia di sostanze stupefacenti (Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017, Hassine, Rv. 270983-01). Le condizioni ostative all'espulsione poste da tale norma, infatti, hanno portata generale in quanto si riconnettono a prevalenti esigenze umanitarie, di tutela della persona del condannato o delle sue relazioni familiari (Sez. 1, n. 45473 del 28/06/2022, Hammouda, non massimata). 1.2. Il ricorrente con specifico motivo di appello ha dedotto, allegando il proprio stato di famiglia, di essere padre di due figli, KE e AN ER AS, di cittadinanza italiana, con lo stesso conviventi, nonché di convivere con il fratello, EV ER AS, anch'egli cittadino italiano (pag. 5 dell'atto di appello). 1.3. Rispondendo con l'apodittica frase «non risultando condizioni ostative all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione», la Corte territoriale ha omesso la concreta valutazione di tale specifico motivo di appello, fondato sulla documentazione prodotta, e la valutazione sull'applicabilità dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1988. A fronte di deduzioni specifiche o introduttivi di rilievi non sviluppati nel giudizio di primo grado, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (Sez. 6, n. 5224 del 02/01/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01). 2. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, limitatamente all'applicazione al ricorrente della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, sussistendo il dedotto vizio della motivazione. Tenuto conto che il ricorso non ha riguardato l'an della responsabilità e l'annullamento con rinvio concerne esclusivamente l'espulsione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati per il quale è intervenuta la condanna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 09/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RO;
Lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Il Proc. gen. conclude chiedendo di annullare la decisione impugnata limitatamente all'applicabilità dell'espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Ancona. Lette le conclusioni del difensore il difensore, avv. Annalisa Marinelli, chiede che di annullare l'impugnata sentenza nella parte in cui commina a ER AS RI l'espulsione quale misura di sicurezza al termine della condanna ex art.86 d.P.R.309/90, Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9614 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: RO CA Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 22 marzo 2022 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma di quella del 30 settembre 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, ha rideterminato la pena inflitta a RI ER AS in 4 anni e 6 mesi di reclusione ed € 22.000 per i delitti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione ed il trasporto di gr. 339 di cocaina, ed ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così qualificata l'originaria contestazione di cui al comma 4 dal Tribunale, per la detenzione di gr. 14 di hashish (in Ancora il 29 aprile 2021); ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il vizio di mancanza della motivazione sul motivo di appello relativo all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. Ex art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non sarebbe consentita l'espulsione dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana: RI ER AS sarebbe padre convivente di due figli, cittadini italiani, nonché fratello convivente di EV ER AS, anch'egli cittadino italiano, e, infine, convivente more uxorio di OR Teepao, cittadina italiana. Nonostante la proposizione di specifico motivo di appello sull'espulsione e la produzione sin dalla fase di indagini preliminari, dello stato di famiglia del ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza della condizione ostativa, limitandosi all'apodittica frase «non risultando condizioni ostative all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa quella dello straniero condannato per i reati in materia di sostanze stupefacenti (Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017, Hassine, Rv. 270983-01). Le condizioni ostative all'espulsione poste da tale norma, infatti, hanno portata generale in quanto si riconnettono a prevalenti esigenze umanitarie, di tutela della persona del condannato o delle sue relazioni familiari (Sez. 1, n. 45473 del 28/06/2022, Hammouda, non massimata). 1.2. Il ricorrente con specifico motivo di appello ha dedotto, allegando il proprio stato di famiglia, di essere padre di due figli, KE e AN ER AS, di cittadinanza italiana, con lo stesso conviventi, nonché di convivere con il fratello, EV ER AS, anch'egli cittadino italiano (pag. 5 dell'atto di appello). 1.3. Rispondendo con l'apodittica frase «non risultando condizioni ostative all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione», la Corte territoriale ha omesso la concreta valutazione di tale specifico motivo di appello, fondato sulla documentazione prodotta, e la valutazione sull'applicabilità dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1988. A fronte di deduzioni specifiche o introduttivi di rilievi non sviluppati nel giudizio di primo grado, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (Sez. 6, n. 5224 del 02/01/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01). 2. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, limitatamente all'applicazione al ricorrente della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, sussistendo il dedotto vizio della motivazione. Tenuto conto che il ricorso non ha riguardato l'an della responsabilità e l'annullamento con rinvio concerne esclusivamente l'espulsione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati per il quale è intervenuta la condanna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 09/02/2023.