Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7823
CASS
Sentenza 8 giugno 2001

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Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in regime di continuità (di cui sia pacifica l'esistenza o del quale si chieda l'accertamento), il foro del luogo di cessazione del rapporto si individua con riferimento al luogo in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide con il domicilio del lavoratore, nel quale questi deve attendere le successive comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione del rapporto.

Con riguardo alle controversie individuali di lavoro nautico, la individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata in base ai criteri di collegamento fissati dall'art. 603 cod. nav., in quanto, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 1976, dichiarativa della illegittimità costituzionale di detta norma nella parte relativa alla giurisdizione del comandante di porto, essa conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stata abrogata, ne' esplicitamente, ne' implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie di lavoro.

In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav. Ne consegue che, ove il marittimo, in regime di continuità, sia stato illegittimamente cancellato dal turno particolare costituito presso l'armatore - turno che assicura ai lavoratori nautici che vi sono iscritti, provenendo dal turno generale, la precedenza nelle chiamate per imbarco da parte di quell'armatore - , egli gode della tutela reale, e può, quindi, ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro; mentre, nel caso di rapporto di arruolamento di marittimo iscritto al turno particolare che non sia connotato dal regime di continuità, la cancellazione da tale turno incide solo sulla disciplina dell'avviamento, inibendo al marittimo l'avviamento con diritto di preferenza sulle navi di quell'armatore, e, pertanto, la illegittimità di detta cancellazione comporta solo l'insorgenza in capo al lavoratore del diritto al conseguimento della particolare indennità per siffatta evenienza dalla contrattazione collettiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7823
    Data del deposito : 8 giugno 2001

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