Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 3
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in regime di continuità (di cui sia pacifica l'esistenza o del quale si chieda l'accertamento), il foro del luogo di cessazione del rapporto si individua con riferimento al luogo in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide con il domicilio del lavoratore, nel quale questi deve attendere le successive comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione del rapporto.
Con riguardo alle controversie individuali di lavoro nautico, la individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata in base ai criteri di collegamento fissati dall'art. 603 cod. nav., in quanto, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 1976, dichiarativa della illegittimità costituzionale di detta norma nella parte relativa alla giurisdizione del comandante di porto, essa conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stata abrogata, ne' esplicitamente, ne' implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie di lavoro.
In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav. Ne consegue che, ove il marittimo, in regime di continuità, sia stato illegittimamente cancellato dal turno particolare costituito presso l'armatore - turno che assicura ai lavoratori nautici che vi sono iscritti, provenendo dal turno generale, la precedenza nelle chiamate per imbarco da parte di quell'armatore - , egli gode della tutela reale, e può, quindi, ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro; mentre, nel caso di rapporto di arruolamento di marittimo iscritto al turno particolare che non sia connotato dal regime di continuità, la cancellazione da tale turno incide solo sulla disciplina dell'avviamento, inibendo al marittimo l'avviamento con diritto di preferenza sulle navi di quell'armatore, e, pertanto, la illegittimità di detta cancellazione comporta solo l'insorgenza in capo al lavoratore del diritto al conseguimento della particolare indennità per siffatta evenienza dalla contrattazione collettiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7823 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
S.p.a. ITALIA DI NAVIGAZIONE, quale incorporante la Viamare di NE s.p.a., in persona dell'amministratore delegato dott. Cesare d'Amico, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne n. 8, presso l'avv. Maurizio Marazza, che la rappresentata e difende con gli avv. Carlo Cardillo e Mario Vianello, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OD RA,
- intimato -
nonché
S.p.a. TIRRENIA DI NAVIGAZIONE, in persona dell'amministratore delegato Franco Pecorini elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 62, presso l'avv. Paolo Antonelli, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Piacci per procura a margine della memoria difensiva;
- resistente -
avverso la sentenza del Tribunale di NE 609/99 del 28.9.99 (in causa 112/98 r.g.), depositata il 14.1.2000;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8/1/2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di NE, giudice del lavoro, AS IM conveniva in giudizio la s.p.a. AL di NE e la s.p.a. IR di NE sostenendo di aver intrattenuto con la s.p.a. Viamare di NE, incorporata dalla prima convenuta, un rapporto di lavoro subordinato quale comandante di motonave, a decorrere dal 28.1.93, con primo imbarco in EN. In data 30.12.96, proseguiva l'attore, con lettera raccomandata pervenuta nella sua residenza di NE, la società Viamare gli aveva comunicato la cancellazione dal turno particolare - per asserita mancata accettazione del trasferimento nel turno particolare della IR - e, quindi, lo aveva licenziato. Chiedeva, pertanto, il AS di accertare preliminarmente il diritto alla continuità retribuita di lavoro (c.r.l.) in base al c.c.n.l. Confitarma e di ordinare alla soc. AL (e/o alla IR) la reintegrazione nel posto. di lavoro mediante reinserimento nel turno particolare con c.r.l., con risarcimento dei danni ed indennità supplementare per illegittima cancellazione dal ruolo. Chiedeva, inoltre, il pagamento di differenze retributive.
Le due convenute si costituivano in giudizio ed eccepivano entrambe l'incompetenza territoriale dell'adito giudice, indicando la soc. AL la competenza del giudice di EN (dove il marittimo era stato imbarcato alla nascita del rapporto) e la soc. IR quella del Tribunale di OL (dove essa aveva sede), o, in subordine, di quello di EN. Entrambe, inoltre, contestavano la domanda nel merito.
Con la sentenza indicata in epigrafe, quanto alla posizione della soc. AL incorporante della soc. Viamare, il Tribunale di NE ha dichiarato la propria competenza per territorio, essendo in quella città cessato il rapporto. Premette il giudicante che la domanda di accertamento del rapporto soggetto al regime di continuità è formulata solo in via incidentale, mentre principale è la domanda concernente il licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento del danno e il pagamento delle indennità supplementari. Il giudice competente per la domanda qualificata principale, va individuato, a norma dell'art. 603 del codice della navigazione, nel giudice del luogo in cui è cessato il rapporto,
ovvero del luogo in cui dopo lo sbarco il lavoratore interessato - in regime di c.r.l. - attende istruzioni ulteriori dal datore-armatore. A tale giudice, pertanto, deve essere proposta anche la domanda incidentale, qualificabile come accessoria, ai sensi dell'art. 31 c.p.c., fermo restando che, nella specie, per il criterio di collegamento creato dall'art. 603, lo stesso sarebbe direttamente competente anche per la domanda ritenuta accessoria, essendo la stessa discendente dal rapporto - cessato in NE - che si assume in c.r.l.
Analoghe valutazioni compie il giudice quanto alla posizione della soc. IR, verso cui l'attore propone le stesse domande. Avverso questa sentenza la soc. AL di NE propone ricorso per regolamento di competenza illustrato con memoria. Solo la Soc. IR si è costituita, depositando a sua volta memoria. Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente rileva che, tra le domande proposte dal AS, principale deve essere ritenuta quella di accertamento del diritto alla continuità retribuita di lavoro rispetto alla seconda di declaratoria di illegittimità del licenziamento ed alla terza di corresponsione dell'indennità supplementare. La domanda principale così individuata sarebbe sottoposta alla competenza territoriale del giudice del luogo in cui avvenne il primo imbarco del ricorrente, ovvero EN. Le altre domande, quali accessorie, sarebbero, pertanto, attratte nella competenza del giudice della principale, di modo che la causa dovrebbe essere ritenuta definitivamente di competenza del giudice del lavoro di EN. Con il secondo motivo si contesta l'erronea applicazione dei principi di diritto che regolano la materia oggetto della causa. Il AS, infatti, era solamente iscritto nel turno particolare della soc. Viamare ma non era in regime di continuità retribuita di lavoro, dato che detta iscrizione di per sè non comporta il godimento del regime in questione. Per il AS, pertanto, mancando la continuità (o, quantomeno. essendo la stessa soggetta ad accertamento giudiziale) la cancellazione non poteva essere considerata licenziamento. Di conseguenza. punto essenziale della domanda proposta dal AS è l'accertamento del regime di continuità, per il quale, come già sostenuto nel primo motivo, la società ritiene che la competenza per territorio dovrebbe essere riconosciuta in capo al giudice del lavoro di EN.
Con la sua memoria la soc. IR aderisce alla richiesta di regolamento della soc. AL, ribadendo la sua tesi che la competenza dovrebbe essere fissata dinanzi al giudice di OL e, in subordine, dinanzi a quello di EN.
Trattando in unico contesto le questioni sollevate con il ricorso della soc. AL, deve premettersi che la individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alle cause di lavoro del personale marittimo va effettuata in base ai criteri di collegamento stabiliti dall'art. 603 del codice della navigazione, atteso che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale 19.2.76 n. 29 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della giurisdizione del comandante di porto, la norma conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo essa stata abrogata, ne' implicitamente, ne' esplicitamente, dalla legge 11.8.73 n. 533, sulla disciplina delle controversie di lavoro (cfr. Cass., S.u., 11.11.82 n. 5944 e, tra le molte che l'hanno seguita, Cass. 22.5.86 n. 3427 e 22.4.83 n. 2788, fino alla recente 12.8.98 n. 7923). È, dunque, ai criteri fissati dall'art. 603 cod. nav. (luogo in cui è iscritta la nave, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, per quanto qui interessa) che deve farsi riferimento ai fini della fissazione della competenza territoriale a giudicare sulle controversie di lavoro della gente di mare.
Onde accertare il criterio nella specie applicabile, deve considerarsi che il rapporto di lavoro nautico, in forza della disciplina collettiva, è andato sempre più discostandosi dall'originario carattere di temporaneità proprio dell'impostazione codicistica, accentuando la sua equiparazione a quello di diritto comune. I contratti collettivi (in virtù della potestà derogativa riconosciuta dall'art. 374 cod. nav.) hanno introdotto l'istituto della continuità retribuita di lavoro, in forza del quale il lavoro nautico assume il carattere di contratto di arruolamento a tempo indeterminato: al momento dello sbarco il lavoratore non percepisce indennità di preavviso e trattamento di fine rapporto, ma rimane a disposizione dell'armatore e, in mancanza di nuovo imbarco (dopo aver fruito di eventuali riposi compensativi e delle ferie non godute) gode della c.d. disponibilità retribuita. Il regime di continuità non è, tuttavia, generalizzato in quanto è riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione, di modo che in sua mancanza l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav. (cfr. in questo senso Cass. 29.9.98 n. 9723, in un caso in cui si discuteva della applicabilità della tutela reale dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori al rapporto di un lavoratore, cancellato dal turno particolare. ma non assistito da c.r.l., e. prima ancora, Cass.
8.3.90 n. 1874). Tale regime giuridico del rapporto di lavoro, ai fini della soluzione del presente regolamento, va coordinato con il vigente regime del collocamento della gente di mare fissato dal decreto del Ministro della marina mercantile 13.10.92 n. 584. L'art. 3 di tale decreto prevede che presso gli appositi uffici di particolari di altri porti, art. 5, c. 5).
Non esiste, tuttavia, alcun automatismo tra iscrizione nel turno particolare e regime di continuità, il quale - come evidenziato - non è conseguenza automatica del rapporto di lavoro nautico, di modo che la cancellazione dal turno particolare incide solo sulla disciplina del collocamento, facendo venir meno il "diritto di prelazione" all'assunzione previsto dall'art. 6, c. 9, sopra richiamato.
Tirando, dunque, una prima conclusione, con riferimento alla fattispecie ora in esame, deve rilevarsi che la cancellazione dal ruolo attiene esclusivamente al diritto di ricollocamento del lavoratore sul naviglio dell'armatore titolare del ruolo e non costituisce di per sè licenziamento. Correttamente, pertanto, l'attore ha posto a base della sua domanda l'accertamento del regime di continuità, di cui assume di avere il godimento. Ove, nell'ambito del giudizio di merito, risultassero accertate la continuità e la illegittimità della cancellazione, egli potrebbe ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento con tutte le conseguenze invocate (ivi compresa la reintegrazione nel posto di lavoro, ove prospettabile ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 3.4.87 n. 96). Ove la continuità mancasse, ma risultasse provata l'illegittimità della cancellazione, il lavoratore potrebbe richiedere solamente la particolare indennità fissata per tale evenienza dalla contrattazione collettiva (anche in questo caso può essere utilmente richiamata la sentenza 9723/98 già citata).
Nel caso ora in esame, nella prospettazione della domanda, l'attore è ben consapevole che può affermarsi l'esistenza del licenziamento solo se sia ritenuto esistente il regime di continuità; prova sia che egli richiede un accertamento preliminare della c.r.l. Quella sottoposta al giudice è, dunque, una domanda di accertamento del regime di continuità e di eliminazione delle conseguenze del licenziamento, nonché di risarcimento e di corresponsione delle differenze retributive.
La determinazione della competenza territoriale deve essere effettuata in base a questa prospettazione di parte attrice, atteso che le contestazioni mosse dalle due società convenute a proposito dell'inesistenza del licenziamento attengono al merito e dovranno essere oggetto dell'accertamento giudiziale.
Dato che è facoltà dell'attore scegliere uno dei fori alternativamente previsti dall'art. 603 (salvo l'onere di allegazione delle relative circostanze, cfr. Cass. 27.4.92 n. 5018), è, dunque, sulla base delle premesse di diritto sopra formate e della domanda così unitariamente delineata nella prospettazione datane dall'interessato - che deve procedersi alla individuazione del giudice competente per territorio, procedendo al riscontro dell'esistenza (o meno) delle condizioni del criterio di collegamento previsto dall'art. 603 cod. nav. scelto dall'attore, ovvero del luogo in cui (secondo la prospettazione) è cessato il rapporto di lavoro. Per giurisprudenza costante, in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in regime di continuità (di cui sia pacifica l'esistenza o del quale si chieda l'accertamento), il foro del luogo di cessazione del rapporto si individua con riferimento al luogo in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide con il domicilio del lavoratore, nel quale questi deve attendere le successive comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione del rapporto (cfr., fra le tante, Cass. 24.7.98 n. 7285, n. 5018/92 cit., 13.2.91 n. 1478, 5.2.91 n. 1108). Essendo pacifico che, nella specie, il lavoratore era residente in [...]e che in quella sede - al termine di un periodo di imbarco - gli pervenne la comunicazione di cancellazione, deve ritenersi che il rapporto sia cessato in tale luogo e che, pertanto, correttamente sia stato adito il giudice del lavoro di NE.
Quanto alla richiesta di regolamento proposta dalla soc. IR, deve rilevarsi che nei suoi confronti la domanda del AS è formulata negli stessi termini che per l'altra convenuta, di modo che anche per essa deve esaminarsi la questione di competenza negli stessi termini sopra espressi per la soc. AL, ritenendo, quindi, che le contestazioni da essa sollevate - ivi compresa quella di estraneità al giudizio - attengano al merito della causa e debbano essere oggetto di accertamento nel corso del giudizio. Si tratta, nella sostanza, di una sola domanda proposta nei confronti di due diversi soggetti, da cui nascono due cause tra di loro connesse per l'oggetto e per il titolo, in cui ad essere differente è solo la difesa delle parti convenute. Ritiene, pertanto, il Collegio che nella specie si verta nella fattispecie di cumulo soggettivo di cause, regolata dall'art. 33 c.p.c., e, pertanto, è consentita la proposizione delle stesse dinanzi ad unico giudice per essere decise in unico giudizio.
In conclusione, devono essere rigettate le istanze di regolamento di competenza proposte dalla soc. AL e dalla soc. IR e deve essere dichiarato competente per territorio il giudice del lavoro di NE.
Quanto alle spese di questa fase giudiziale, mentre nulla deve statuirsi nei confronti del AS, non costituitosi, deve procedersi a compensazione per quanto riguarda i rapporti tra le due società di navigazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di NE in funzione di giudice del lavoro. Nulla per le spese nei confronti di AS. Spese compensate tra AL NE e RE NE.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001