Sentenza 8 maggio 2000
Massime • 1
Mentre nella determinazione della pena da eseguire va computato il periodo di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, solo se questa non sia stata, poi, applicata definitivamente, la custodia cautelare sofferta in costanza di esecuzione della detta misura è suscettibile di valutazione ai fini del computo della pena complessiva da espiare e anche della determinazione della data di decorrenza di essa. (Fattispecie relativa all'individuazione del termine iniziale di espiazione dell'ergastolo, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto sussistere un interesse concreto del condannato nella possibilità di anticiparne la decorrenza, al fine di ottenere in anticipo l'ammissione ai benefici penitenziari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 08/05/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 3397
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO EP " N. 41800/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VI EP n. il 01.11.1938
avverso ordinanza del 22.06.1999 C. ASS. APP. di MESSINA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE NARDO EP lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letti gli atti del ricorso di NE PP avverso l'ordinanza in data 22.6.'99 della Corte di Assise di Appello di Messina con la quale era stato respinto l'incidente d'esecuzione proposto avverso il provvedimento di cumulo di pene concorrenti del P.G. in data 30.4.97 che aveva fissato la residua pena da espiare, ricondotta nei limiti di cui agli artt. 72, 78 e 80 c.p., quella dell'ergastolo e pene accessorie con decorrenza dal 2.5.'86, osserva;
deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti punti dell'ordinanza impugnata:
deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti punti dell'ordinanza impugnata:
1) decorrenza della pena che secondo il ricorrente dovrebbe decorrere dal 22.4.1977, data di inizio della carcerazione presofferta e non invece, come ritenuto nel provvedimento di cumulo dal 2.5.1986, data di notifica dell'ordine di carcerazione per l'esecuzione della pena di anni 24 di reclusione inflittagli con sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 14.7.'84, esecutiva il 21.11.'85;
2) omessa computazione come periodo di pena presofferta del periodo di internamento in O.P.G. per applicazione di misura di sicurezza a seguito di proscioglimento per infermità di mente, tenuto conto che in ogni caso durante il detto ricovero il ricorrente era stato raggiunto in data 14.11.83 e 20.12.83 da tre provvedimenti di custodia cautelare meglio indicati nella posizione giuridica relativa al ricorrente;
3) omessa declaratoria di estinzione per amnistia ex D.P.R. 12.4.90 n. 75 dei reati di resistenza a p.m. e lesioni per i quali era stata pronunziata sentenza di proscioglimento per infermità di mente;
4) omessa applicazione del condono nella misura di 6 anni con riferimento alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 12.2.1996. - Motivi della decisione -
Il ricorso merita di essere accolto nei termini di seguito precisato con riferimento al primo motivo di gravame relativo alla data di decorrenza della pena da espiare (ergastolo). Va premesso che pur trattandosi di pena perpetua sussiste interesse del ricorrente ad anticipare la data di inizio dell'espiazione della pena al fine ottenere anticipatamente l'ammissione ai benefici penitenziari. Per quanto risulta dagli atti e dalle prospettazioni del ricorrente, l'NE era stato tratto in arresto il 22.4.1977 mentre il delitto di omicidio di cui alla sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo era stato commesso il 6.4.1976 e, quindi, in epoca anteriore alla data del primo arresto. Dunque, nel caso in esame, l'inizio della espiazione della pena dell'ergastolo potrebbe farsi risalire alla data del 22.4.1977 in cui si è verificato il primo atto privativo della libertà dopo la commissione del delitto di omicidio (cfr. nello stesso senso Cass. sez. I 1.4.'98 n. 1898 Leanza). Invero i presupposti del concorso di pene si determinano con riferimento alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione a nulla rilevando che le varie pene concorrenti siano state espiate in anticipo rispetto alle altre (Cass. sez. I 25.3.91 n. 1454). Peraltro, la Corte di Assise d'Appello di Messina, che già con provvedimento del 16.6.'98 aveva disatteso la richiesta dell'NE sul rilievo che la carcerazione preventiva avesse subito interruzione, ribadiva tale decisione con il provvedimento impugnato ritenendo che non fosse computabile come periodo di pena presofferta il periodo in cui il ricorrente era stato internato in ospedale psichiatrico giudiziario in applicazione ex art. 222 c.p. di misura di sicurezza a seguito di proscioglimento per infermità psichica. La decisione della Corte territoriale appare corretta in quanto agli effetti dell'art. 657, comma 1, c.p.p. per la determinazione della pena detentiva da eseguire si computa il periodo di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva (art. 206 c.p.), se questa non è stata poi applicata definitivamente, ma non anche se trattasi di misure di sicurezza disposte ed attuate a seguito di proscioglimento per infermità di mente.
Senonché nell'incidente di esecuzione, l'NE rilevava ancora che nel periodo in cui era rimasto ricoverato presso l'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto egli era stato raggiunto da ben tre provvedimenti custodiali in data 14.11.'83 e 20.12.83, come poteva rilevarsi dalla sua posizione giuridica (ff. 18 e 19),e su tale punto la Corte di Assise d'Appello non ha fornito alcuna risposta in ordine alla possibilità di valutare i relativi periodi di detenzione in stato di custodia cautelare anche ai fini della determinazione della data di decorrenza dell'esecuzione della pena da espiare. E, dunque, sotto tale profilo l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame sul punto della richiesta dell'interessato.
Sono, invece, infondati gli altri motivi di ricorso sul secondo motivo che riguarda la asserita compatibilità come periodo di pena presofferta del ricovero in O.P.G. in applicazione di misura di sicurezza a seguito di proscioglimento per infermità psichica si è già detto come tale computabilità non sia configurabile. Parimenti per quanto riguarda la declaratoria di estinzione dei reati per amnistia richiesta dall'NE, correttamente il giudice dell'esecuzione ha escluso la possibilità di applicare il beneficio ai reati in ordine ai quali il ricorrente era stato prosciolto, posto che l'amnistia c.d. impropria presuppone pur sempre che sia intervenuta una condanna come prevede lo stesso articolo 151, comma 1, c.p.. In ogni caso la misura di sicurezza detentiva che abbia avuto esecuzione a seguito di proscioglimento per infermità di mente non potrà mai essere computata, come invece vorrebbe il ricorrente, nella determinazione della pena detentiva da eseguire poiché, come si è detto, ai sensi del 1^ comma dell'art. 657 c.p.p. ciò è possibile soltanto nel caso di applicazione provvisoria della misura, equiparata a tal fine alla custodia cautelare.
È inammissibile, infine, l'ultimo motivo del ricorso con il quale si deduce carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del condono con riferimento alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 12.2.96 nella misura di anni 6, atteso che la richiesta costituisce, come rileva l'ordinanza impugnata, mera riproposizione di precedente istanza già rigettata con ordinanza della stessa Corte del 16.6.98 e, comunque, la richiesta difetta di ogni ulteriore specificazione, mancando perfino il riferimento ai decreti di indulto in forza dei quali si chiede la concessione del beneficio per non averne il condannato ancora usufruito e tenuto conto che il medesimo ha, fra l'altro, già interamente beneficiato, come rileva l'ordinanza impugnata, dei condoni concessi con i DPR del 1986 e del 1990.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla data di decorrenza dell'espiazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Assise di Appello di Messina, rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2000