Sentenza 19 febbraio 2008
Massime • 1
In caso di concorso tra sospensione condizionale della pena e indulto, prevale la prima, in quanto estingue il reato e non la sola pena, mentre il secondo, condonando in tutto o in parte la pena, non estingue il reato, né le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna. (Fattispecie in cui è stata annullata la decisione del giudice d'appello che, sia pure implicitamente, ha revocato la sospensione della pena concessa dal giudice di primo grado, applicando il condono).
Commentario • 1
- 1. Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2008, n. 21454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21454 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/02/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 328
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 028066/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA ON N. IL 01/01/1964;
avverso SENTENZA del 20/03/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Di Casola Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 20.3.2007, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna, in composizione monocratica, in data 7.11.2003, appellata da LA NT confermava la pronuncia di condanna del predetto, in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 (perché faceva mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori LA EL e TA, non versando, per il periodo 5.7.1997 - 26.10.2000 alla moglie HI SA alcuna somma a titolo di mantenimento delle medesime fin dalla data di separazione di fatto avvenuta nel 1990 e corrispondendo somme assolutamente insufficienti al fine indicato) e, concesse le attenuanti generiche, determinava la pena nella misura di mesi 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, dichiarando, ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, la pena stessa interamente condonata alle condizioni di legge.
2. Con il proposto ricorso, il LA, a mezzo del difensore, avv. Gaetano GUGLIARA, denuncia:
- mancanza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento alla condanna per il periodo dal 5.7.1997 al 26.10.2000 (ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c) e art. 570 c.p.). Quanto sopra alla stregua delle produzioni documentali, comprovanti come egli viveva in assoluta miseria, al disotto del limite di povertà;
- inosservanza e/o erronea applicazione di norme penali ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art.
1. Si richiama il principio che nel concorso tra sospensione condizionale della pena e indulto, deve prevalere la prima che estingue il reato e non solo la pena, mentre il secondo, condonando in tutto e in parte la pena, non estingue il reato ne' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.
3. Il primo motivo è infondato.
I giudici del merito hanno, con corretta motivazione, evidenziato come non possa la dedotta condizione di indigenza in cui versava l'imputato, operare quale esimente della sua condotta - sia pure solo parzialmente - omissiva.
Il LA, infatti, non ha affatto dimostrato di essersi vanamente dedicato, nel periodo dal 1997 al 2000, alla ricerca di una stabile attività lavoro che gli consentisse di raggiungere un livello reddituale minimamente idoneo ad assicurare i mezzi di sostentamento alle figlie minori, affidate alla moglie, dalla quale si era legalmente separato, accontentandosi piuttosto di effettuare alle dipendenze della Forestale quel minimo di periodo lavorativo che gli permetteva di fruire poi della indennità di disoccupazione. Nè tale suo comportamento può apparire giustificato dalla riferita condizione di invalidità in cui il GA versava a seguito di un incidente stradale occorsogli, nel quale, a suo dire, aveva riportato la frattura del femore e della rotula.
L'imputato medesimo ha, al riguardo, nel corso dell'esame, riferito che l'incidente è avvenuto l'8/7/1992 e non risulta che dallo stesso siano residuati postumi invalidanti.
Trattasi d'altra parte di un soggetto di giovane età (all'epoca del sinistro l'imputato aveva 28 anni), per il quale può ragionevolmente presumersi avvenuto un recupero integrale dopo cinque anni dal fatto. Si sono in proposito richiamati principi giurisprudenziali ormai consolidati, secondo cui in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio ad impossibilia nemo tenetur, solo allorché sia assoluta, nel senso che ponga il soggetto nella totale impossibilità di adempiere ai propri obblighi, e non sia ascrivibile a colpa dell'imputato (cfr. ex pluribus, Cass. Sez. 6^, 17/10/2001 n. 37419). Fondato è, invece, da ritenere il secondo motivo, stante il corretto rilievo difensivo, secondo cui, alla stregua di costante giurisprudenza, nel concorso tra sospensione condizionale della pena e indulto, deve prevalere la prima, che estingue il reato e non la sola pena, mentre il secondo, condonando in tutto o in parte la pena, non estingue il reato ne' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna. Viola, pertanto, il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che (sia pure implicitamente) revochi la sospensione della pena concessa dal primo giudice, applicando il condono (Cfr. ex pluribus, Cass. Sez. 6^, 2.2.2000, D'Angelo). Consegue da quanto sopra l'annullamento senza rinvio limitatamente all'applicazione dell'indulto, disponendosi la sospensione condizionale della pena. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'indulto, che elimina, disponendo la sospensione condizionale della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008