Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
La procedura di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 674 c.p.p., si riferisce unicamente alle ipotesi di decadenza tassativamente previste dall'art. 168 c.p., e non anche ai casi di violazione dell'art. 164 dello stesso codice. Poiché le cause che determinano la revoca obbligatoria del provvedimento sono specificamente indicate dalla legge, non è possibile, per la preclusione nascente dal principio dell'intangibilità del giudicato, togliere in sede esecutiva il beneficio concesso con sentenza divenuta irrevocabile a colui al quale non lo si sarebbe potuto accordare per averlo già ottenuto due volte, nemmeno nel caso in cui dal certificato penale acquisito nel procedimento di cognizione non risulti ancora la pregressa doppia applicazione del beneficio.
Commentario • 1
- 1. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/1999, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 22.09.1999
1.Dott. MALZONE ENNIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " N.2650
3.Dott. ROMIS VINCENZO rel. " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BIANCHI LUISA " N.26583/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI UZ BR n. il 30.12.1967
avverso ordinanza del 19.02.1998 TRIBUNALE di CASSINO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli il quale ha chiesta l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento. OSSERVA
Con ordinanza del 19 febbraio 1998 il Tribunale di Cassino, quale giudice dell'esecuzione - rilevato che nei confronti di Di ZA IZ erano state pronunciate cinque condanne, tutte condizionalmente sospese (di cui alle sentenze in data 24 marzo 1992, 23 giugno 1992, 5 ottobre 1993, 8 novembre 1993 e 7 maggio 1996) - revocava, su richiesta del Procuratore della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le ultime tre sentenze.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Di ZA, tramite il difensore, chiedendo l'annullamento dell'impugnata statuizione per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 e 168 del codice penale. Il ricorso deve essere accolto, sia pure per un motivo diverso rispetto a quello dedotto a suo sostegno (con il quale l'impugnato provvedimento è stato censurato con riferimento alla disciplina del reato continuato).
Ed invero, l'applicazione per la terza, quarta e quinta volta della sospensione condizionale è stata fatta in violazione della norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 164 c.p.p., che consente solo una seconda concessione del beneficio ove permanga la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e sempre che la somma aritmetica delle due pene sospese non superi i limiti fissati dall'art. 163 del codice penale. Detta illegalità non poteva tuttavia essere eliminata dal giudice dell'esecuzione, posto che la procedura di revoca della sospensione condizionale ex art. 674 c.p.p. si riferisce unicamente alle ipotesi di decadenza tassativamente previste dall'art. 168 c.p. e non anche ai casi di violazione dell'art. 164 stesso codice. Le cause determinatrici della revoca obbligatoria (o di diritto) del beneficio in argomento sono, infatti, specificamente indicate dalla legge;
ne consegue che non è possibile, per la preclusione nascente dal principio di intangibilità del giudicato, togliere in sede esecutiva il beneficio concesso con sentenza divenuta irrevocabile a colui al quale non lo si sarebbe potuto accordare per averlo già ottenuto due volte: e ciò anche nel caso (tutt'altro che raro) in cui dal certificato penale acquisito nel procedimento di cognizione non risulti ancora la circostanza della pregressa doppia applicazione del detto beneficio che avrebbe impedito all'imputato condannato di poterne ancora usufruire (in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza N. 7551/98, imp. Cerroni, RV. 210798, ribadendo l'orientamento già seguito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso di beneficio della sospensione condizionale della pena erroneamente concesso, non ne è consentita la revoca in appello in assenza di impugnazione sul punto del P.M., nè in sede di esecuzione).
L'impugnato provvedimento deve essere pertanto annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1999