Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
Integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio.
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La massima Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, impossessatosi di un cane di provenienza furtiva, sostituisce il microchip che lo contraddistingue, essendo tale operazione idonea ad ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa dell'animale (Cassazione penale , sez. II , 11/02/2022 , n. 9533). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 11/02/2022 , n. 9533 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 10/07/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Oristano 23/11/2018 nei confronti di …
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(Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, aveva assolto per insussistenza del fatto un imputato dall'accusa di ricettazione ipotizzata come commessa in luogo imprecisato in epoca anteriore e prossima al 27/01/2017. In particolare, la motivazione del Tribunale, posta a fondamento dell'esito assolutorio, era nel senso che l'imputato si era appropriato di un bene non già oggetto di reato bensì semplicemente smarrito (e il delitto di cui all'art. 647 cod. pen. era stato depenalizzato). I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Il procuratore della Repubblica del Tribunale di Ragusa proponeva ricorso per Cassazione deducendo, come unico motivo, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2016, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
0171 0-17 10 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2498/2016 MAURIZIO FUMO Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.11601/2016 ZI LAPALORCIA FRANCESCA MORELLI ZI IC AN SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR SE AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere ZI LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI BIRRITTERI pettoche ha concluso per 2 горело del геочноночью; Udit i difensor Avv. Carbone re sostruzione ove. A. Dostums;
RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza della Corte di Appello di Milano, oggetto di impugnazione, confermando quella del Tribunale di Lecco, ha ritenuto GI ON OR responsabile del reato di furto di un cellulare smarrito dal proprietario Andrea Ferracini, in linea con il filone giurisprudenziale secondo il quale la presenza del codice IMEI sull'apparecchio lo rende riferibile al legittimo proprietario, a maggior ragione se in abbinamento alla scheda sim (Cass. 40327/2011, Tronca).
2. Il ricorrente deduce due motivi di doglianza.
3. Con il primo denunzia erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen. ricorrendo invece il reato di cui all'art. 647 cod. pen. (norma ora abrogata n.d.r.) essendo asettico il codice IMEI (della cui presenza non vi era nella specie nemmeno prova, come del resto della carta sim).
4. Con il secondo lo stesso vizio è dedotto in relazione all'art. 131 bis cod. pen. di cui la corte territoriale ha ritenuto di non poter fare applicazione essendo il cellulare di un certo pregio e valore economico e comunque perché la sottrazione di un apparecchio telefonico arreca sempre al suo utilizzatore 'un qualche non proprio tenue pregiudizio', senza tener conto che il cellulare era vetusto, oltre tutto smarrito, e che il comportamento non è abituale essendo l'imputato incensurato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita rigetto.
2. Alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità evocato nella sentenza, commette il reato di furto, secondo il principio di diritto massimato, e non quello di appropriazione di cose smarrite -ora abrogato- colui che si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possesso altrui ed in particolare il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio (Sez. 5, n. 40327 del 21/09/2011 dep. 08/11/2011, Tronca, Rv. 25172301).
3. Con detto indirizzo si pone in apparente contrasto quello secondo il quale integra il reato di appropriazione di cose smarrite e non quello di furto l'impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, atteso che il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio identifica la cosa ma non la proprietà del bene (Sez. 2, n. 40654 del 09/10/2012 - dep. 17/10/2012, Pmt in proc. Shelko, Rv. 25344601).
4. Osservato per incidens che il contrasto giurisprudenziale segnalato con la relazione 20001128R in data 25/10/2000 dell'Ufficio del Massimario riguarda l'ipotesi di appropriazione di assegni o carte di credito, ed è anteriore alle decisioni di cui sopra, va premesso che in effetti l'IMEI è legato esclusivamente al dispositivo cellulare in uso, 2 del quale contiene le informazioni sull'origine, sul modello e sul numero di serie, mentre non ha alcuna relazione di tipo permanente o semi-permanente con l'utente, la cui identificazione all'interno della rete cellulare è affidata al codice IMSI (International mobile subscriber identity) contenuto nella scheda sim.
5. Ciò posto, occorre però evidenziare che la sentenza Tronca non si limita ad affermare il principio espresso nella massima, ma precisa nella motivazione che il reato configurabile in caso di impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, è il furto non solo 'perché il telefono cellulare ha un codice stampato nel vano batteria, detto codice IMEI, che consente di identificare l'apparecchio', ma anche perché 'Tale codice, però, consente agevolmente anche di individuare il proprietario del cellulare attraverso l'abbinamento tra il codice stesso e le sim impiegate per il suo funzionamento'.
6. Con la conseguenza che i due indirizzi di legittimità riconoscono entrambi che il codice IMEI identifica soltanto l'apparecchio e non il suo utilizzatore, ma, mentre la sentenza Shelko si arresta anche in motivazione all'affermazione di tale principio, la sentenza Tronca, per giustificare la conclusione che il cellulare smarrito conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possesso altrui, evidenzia in motivazione la portata soggettivamente identificativa della carta sim.
7. Pur essendo quindi pacifico il carattere asettico del codice IMEI, su cui fa leva il ricorso, tuttavia il primo motivo dell'impugnazione è infondato laddove assume mancanza di prova della presenza, nella specie, tanto del codice in questione quanto della carta sim.
8. A tale censura, per vero generica, la corte territoriale ha ineccepibilmente risposto, facendo implicita applicazione del criterio dell'id quod plerumque accidit, da un lato che l'IMEI è usualmente stampato all'interno di ogni apparecchio, dall'altro che quello del Ferracini era presumibilmente dotato anche della carta sim non essendo credibile quanto dichiarato dal teste Castelnuovo e cioè che il cellulare sarebbe stato rinvenuto privo di quella scheda, sia perché sostanzialmente smentito dal possessore dell'apparecchio, sia perché sarebbe irragionevole che un eventuale terzo, dopo aver sottratto o trovato il cellulare, si fosse impossessato di tale scheda, inutilizzabile in quanto immediatamente disattivabile, abbandonando l'apparecchio invece pienamente utilizzabile, come di fatto avvenuto.
9. Senza contare, il che avvalora tali conclusioni, che, come risulta dalle sentenze di merito, lo smarrimento del cellulare era stato seguito in rapida successione dal ritrovamento e dall'impossessamento, la sera stessa, ad opera del Corti. 10. Infondato ai limiti dell'inammissibilità perché sostanzialmente versato in fatto il secondo motivo di ricorso che, al fine di sostenere la speciale tenuità del fatto, esclusa in sentenza sulla base del pregio e del valore economico dell'apparecchio del Ferracini e del pregiudizio conseguentemente arrecatogli, sostiene assertivamente che il cellulare era vetusto e illogicamente che esso era smarrito, in sostanza quindi 3 invocando solo la non abitualità del comportamento che è solo uno dei requisiti di applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.. 11. Al rigetto del ricorso segue il carico delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6.10.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Lefolored Maurizio Fumo Дай? D O TATA IN CANCELLERIA CO 13 OER 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIETARIO Carmole Labzuise ои ихujun 4