Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5553 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZION0 5 5 5 3 7/03 LA CORTE SUPI MATOI getto AMMISSIONE PASSIVO CREDITO DI LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24467/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Consigliere Cron. 12269 Dott. Francesco Maria FIORETTI SALVAGO Consigliere Rep. 1517 Dott. Salvatore Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere Ud. 11/12/2002 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SICUREZZA SEBASTIANO, relettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso l'avvocato PAOLO MARINI rappresentato e difeso dall'avvocato PETINO PLACIDO, giusta procura in calce al ricorso successivamente dall'aw. Alba GIORDANC (Via E210, 19) in statifiinio dell' Aw. P. Petino per not. G. Fioreuse Nr. 20996 di reject. - ricorrente poc
contro
PROVINCIALE REGGIO CALABRIA IN CONSORZIO AGRARIO LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA in persona del COATTA Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88 presso 2002 l'Avvocato ANTONIO PILEGGI che lo rappresenta e difende 2339 unitamente all'Avvocato M. DANIELA GRILLO giusta procura 1 a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 46/00 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento fel ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato PILEGGI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 3.7.92 IA EZ proponeva in- nanzi al tribunale di Reggio Calabria opposizione av- verso l'esclusione dallo stato passivo del Consorzio Agrario Provinciale di Reggio Calabria, posto in liqui- dazione coatta amministrativa, del credito, di cui ave- va chiesto l'ammissione in L. 44.4.87.774, di cui L.
3.125.821 per differenza retributiva e L. 179.873 e L. 41.102080 per differenza indennità di preavviso, rela- tivo al ricalcolo delle somme già versategli dal Con- sorzio a seguito della risoluzione consensuale del rap- 2 porto di lavoro svolto alle sue dipendenze. Esponeva, in fatto, che, con delibera del 19.3.91, il Commissario Governativo aveva accolto la sua richie- sta di risoluzione del detto rapporto, consensuale ed anticipata rispetto alla naturale scadenza, con ricono- scimento del trattamento previsto dall'art. 14 del CCNL vigente, ed una previsione di arrotondamento delle sue spettanze di L. 135.000.000, resosi necessario per con- sentirgli di riscattare il periodo relativo al corso di کرانے aveva ancora matu- studi universitario, atteso che non rato il diritto al pensionamento. Incassate le somme, egli aveva rilasciato quietanza. Essendo entrato in vigore successivamente, e segna- tamente in data 18.5.691, il nuovo CCNL stipulato fra le rispettive associazioni, che conteneva espressa pre- visione di decorrenza retroattiva al 1.1.91, che ritoc- cava in melius stipendio base ed indennità di preavvi- SO, egli aveva, perciò, richiesto al Commissario della procedura di 1.c.a., l'adeguamento delle somme già in- cassate, nell'importo indicato. Con sentenza n. 169 del 28.3.95, il tribunale reg- gino, nel contraddittorio della procedura che contesta- va la fondatezza della domanda, rigettava 1'opposizione, affermando che tra le parti era interve- nuto un accordo avente natura di transazione e conte- 3 nente reciproche concessioni atte a prevenire un'insorgenda lite, ormai divenuta inoppugnabile perchè non era stata impugnata nei termini di cui all'art. 2113 c. c., con cui si era regolamentato il trattamento economico spettante al lavoratore. Deduceva, inoltre, che, in ogni caso, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del nuovo CCNL invocato dall'opponente, poiché tale atto non conteneva espressa clausola di estensione della sua efficacia ai rapporti già risolti. Avverso tale sentenza il EZ proponeva appel- io lo innanzi alla corte d'appello di Reggio Calabria, de- prima istanza ducendo che erroneamente il giudice di mancavano gli aveva ravvisato la transazione, di cui estremi. Non risultava, infatti, esservi prova che il Consorzio avesse avuto l'intenzione di licenziarlo, co- sicchè il presunto intento di prevenire la lite, posto а fondamento del presunto accordo, poggiava su mera ipotesi ricostruttiva postuma. Nella realtà, egli, si era solo dichiarato disposto a lasciare il posto di la- voro, e la proposta era stata accettata dagli organi del consorzio senza accenno ad alcun problema. La quietanza da lui rilasciata, era stata redatta secondo mere formule di stile, e non provava affatto l'accordo transattivo perché rappresentava atto unila- terale. A tutto concedere, la lettera con cui aveva 4 chiesto l'applicazione dei nuovi benefici, valeva come impugnazione della presunta transazione. Il nuovo CCNL, infine, trovava sicura applicazione in quanto riconosceva il diritto del lavoratore che avesse raggiunto l'età pensionabile ai nuovi benefici a far tempo dal 1.1.91, e cioè da data anteriore allo scioglimento del suo rapporto di lavoro. La corte adita, nel contraddittorio dell'appellato, rigettava il gravame con sentenza n.181 del 28.4.00 con- tro la quale il EZ ha proposto ricorso per cas- sazione che ha articolato in tre motivi. Il Consorzio intimato ha resistito con controricor- So. Entrambe le parti hanno depositato memoria illu- strativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col 1° motivo il ricorrente denunzia violazione dei criteri d'interpretazione del contratto- artt. 1362, 1363, 1364 е 1366 c.c.e dell'art. 1346 C.C. ai sensi 3 c.p.c., ed omessa motivazione su di dell'art. 360 n. un punto decisivo della controversia. Sostiene che, pur data per ammessa l'esistenza del- la transazione, la corte di merito non ha correttamente applicato i criteri ermeneutici, dettati dalle norme citate, nell'individuazione del suo oggetto. Dal testo 5 dell'unico documento, da cui possa evincersi il suo contenuto, rappresentato dalla delibera commissariale n. 2 del 19.3.91, emerge che gli venne riconosciuto dal suo datore di lavoro il diritto a percepire l'indennità di preavviso secondo l'art. 14 del CCNL all'epoca vi- gente, non già in via transattiva, ma per effetto del diritto alla pensione, che costituì l'oggetto esclusivo dell'accordo. La corte ha violato le norme che impongo- no di valutare la comune intenzione delle parti sulla base del dato letterale e secondo buona fede, e neppure ha chiarito le ragioni per le quali abbia diversamente reputato che la transazione avesse riguardato anche le somme relative all'indennità contestata. Le reciproche concessioni sono consistite, in so- stanza, nello scambio fra la risoluzione del rapporto, da lui concessa, e l'importo forfettario, versatogli dal Consorzio, che gli ha consentito il riscatto degli anni universitari, contropartita monetaria riconosciu- tagli dalla controparte. La corte territoriale, che pur individua in ciò solo il reciproco scambio, vi fa rien- trare anche il trattamento economico di cui alla detta norma del contratto collettivo, che rimase, invece, estraneo ad ogni pattuizione poiché scaturiva ex se dall'acquisizione del diritto alla pensione. Tale cir- costanza rileva sotto il profilo della nullità della 6 transazione poiché, seguendo la ricostruzione del giu- dice di merito, tale atto avrebbe avuto un oggetto im- possibile, e cioè un diritto che già faceva parte del suo patrimonio. La decisione, infine, è contraddittoria in quanto per un verso conferisce rilievo decisivo alla trattati- va, e per altro verso, non tiene conto del fatto che non è emerso in causa che il diritto in contestazione fosse stato oggetto di negoziazione. Il resistente deduce che, divenuta cosa giudicata la statuizione sull'intervenuta risoluzione del rappor- to di lavoro per mutuo consenso, 1'indennità di preav- viso è stata correttamente esclusa, in quanto essa, per pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 3698/81), non compete al lavoratore in caso di risolu- zione consensuale dule rapporto. In ordine al rilievo attinente alla nullità della transazione ex art 1346 C.C.C., deuce la novità della questione, non detta in sede di merito, ma per la prima volta in questa sede, e la sua conseguente inammissiiblità., Col 2° motivo il ricorrente denunzia violazione de- gli artt. 1346, 1418 C.C. e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c. ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c., omessa motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia ai sensi dell'art 360 n. 5 c.p.c., deducendo 7 che, pur dando per ammessa la transazione e che essa avesse ad oggetto il trattamento economico ex art 14 CCNL, la corte non ha motivato in ordine alla circo- stanza che il diritto, al quale si riferisce la sua do- manda, non era ancora sorto al momento in cui venne concluso il presunto atto negoziale, essendo il CCNL, invocato а fondamento della richiesta, successivo a suddetto atto. L'oggetto delle transazione, sotto tale profilo, era pertanto indeterminato, in quanto non esi- stente, e su tale circostanza la decisione impugnata تھا non contiene motivazione. Di qui l'inapplicabilità della disposizione conte- nuta nell'art. 2113 c.c., che opera solo in materia di rinunce e transazioni su diritti già esistenti, e 1'applicabilità, invece, dell'ordinaria azione di nul- lità. Il resistente replica deducendo, anzitutto, la no- vità della questione di nullità e la sua conseguente inammissibilità, e, nel merito, ribadisce la correttez- za della decisione anche in parte qua Col 3° motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1372, 1364, 1365, 1366 C, C, sensiai dell'art.360 n. 3 c.p.c., insufficiente e contradditto- ria motivazione su punto decisivo della controversia. Osserva che la corte di merito ha escluso l'efficacia 8 retroattiva delle disposizioni del CCNL ancorchè all'art 27 precisi che esso entra in vigore il 1.1.91. Correttamente interpretando tale norma secondo buona fede, deve concludersi che la sua portata normativa, che solo una disposizione espressa poteva limitare, si estendeva invece, anche ai rapporti pregressi. Il resistente osserva al riguardo che la questione inerisce al merito, in quanto il motivo mira in sostan- za ad una nuova interpretazione della clausola
contro
- versa. dallaI primi due motivi, i quali sono accomunati medesima impostazione, e meritano, perciò, trattazione تاب congiunta, sono infondati. La corte di merito ha ritenuto che fra le parti in- tervenne risoluzione contrattuale del rapporto di lavo- ro, e, che, pertanto il EZ non attuò recesso VO- lontario dal relativo contratto. Ha tratto tale convin- cimento dall'esame degli atti indicati, rappresentati dalla lettera inviata dal EZ al consorzio in da- ta 8.3.91, dalla delibera commissariale con cui si di- sponeva la erisoluzione del rapporto, dalla lettera 20.3.91, che dimostrano, a suo avviso, che alla risolu- zione si pervenne a conclusione di una trattativa. Po- sta tale necessaria premessa, ha delimitato l'oggetto di tale negozio giuridico individuandolo, da un lato, 9 nella rinunzia del EZ al diritto alla prosecu- zione del rapporto di lavoro, ○ in caso contrario, al trattamento privilegiato allora vigente in tema di li- cenziamenti senza giusta causa, ed in cambio nel paga- mento, da parte del Consorzio, della somma aggiuntiva alla liquidazione, ufficialmente destinata a coprire l'importo necessario al riscatto degli anni universita- ri. Ha dato conto di tale ricostruzione, affermando che la lite che tale accordo evitò, era solo potenziale, traendo tale convincimento dal fatto che, essendovi trasformazioni in corso nell'assetto del Consorzio, era probabile che potesse scaturire un conflitto d'interessi con il sicurezza, che inevitabilmente كات avrebbe portato all'insorgere di una controversia giu- diziaria. La soluzione fu tenuta in conto anche dal ri- corrente, il quale ha qualificato la lettera da lui spedita il 2.9.91 come impugnativa della transazione, valida а procurare gli effetti previsti dall'art 2113 C.C. A tal riguardo, la corte territoriale ha, ancora escluso, in fatto, che tale impugnativa vi sia stata, in quanto dal testo della detta lettera emerge che essa conteneva mera richiesta di adeguamento, sulla base del nuovo CCNL, delle indennità a suo tempo corrispostegli, ed il comportamento del ricorrente, che ha fatto valere in giudizio la tesi solo in via di eccezione, senza 10 chiedere la rideterminazione di tutte le voci, ne ha dato implicita conferma. Tanto premesso ha escluso l'applicazione dei benefici del nuovo CCNL, poiché la corresponsione dell'indennità di preavviso che questo contratto prevede, presupponeva che il lavoratore aves- se raggiunto il diritto alla pensione, che il EZ non aveva ancora maturato. Ne espone quale dato di con- ferma il fatto che, con l'atto in discussione, venne al predetto corrisposto quanto gli necessitava per riscat- tare il corso di studi, cioè, in sostanza, per maturare che rappresentaappunto il diritto alla pensione, il 08 dato saliente, vero perno sul quale poggia, in sostan- za, l'impianto della decisione esaminata. Sotto il profilo motivazionale il percorso argomen- tativo riferito appare senz'altro del tutto incensura- bile, sia perchè contiene puntuale ed esaustiva illu- strazione degli elementi su quali si fonda la sintesi ricostruttiva dei dati probatori vagliati, sia perchè si snoda attraverso un iter aderente a quei criteri di logica razionalità,e cui devono essere improntati i provvedimenti giurisdizionali, sia perché, infine, non contiene la contraddizione che il ricorrente denunzia. Il sillogismo cui si è attenuta la corte di merito è, invero, agevolmente percepibile: dato per presuppo- sto che la corresponsione dell'indennità di preavviso, 11 prevista dal nuovo CCNL;
postulava che il lavoratore avesse maturato il diritto al trattamento di quiescen- za, e ritenuto alla stregua della circostanza riferita, che il EZ non era titolare di siffatta posizione giuridica, non avendo raggiunto l'età pensionabile, la disposizione invocata non trova applicazione. La corte di merito è pervenuta a tale conclusione conducendo la sua indagine critica sugli atti esaminati in piena adesione ai criteri legali, che segnano le li- nee guida dell'ermeneusi degli atti giuridici posti da- كلة gli arrt.1362 e SS. del codice civile, fondando il suo convincimento sul loro tenore letterale, da cui ha ri- cavato la comune intenzione delle parti, giungendo così alla conclusione che il rapporto di lavoro venne risol- to, di comune accordo, prima ancora della sua naturale scadenza, nonchè prima che il lavoratore avesse rag- giunto il diritto al pensionamento L'oggetto della transazione, secondo il convinci- mento del giudice di merito, è, dunque, delimitato а questo solo ed esclusivo oggetto e non riguarda la voce controversa, che, secondo il giudizio insindacabile nel merito del giudice del gravame, resta fuori dal suo am- bito applicativo. Per logico corollario, la corte ter- ritoriale non ha ritenuto di attribuire al ricorrente l'indennità di preavviso, non già perchè essa fosse 12 stata ricompresa nell'oggetto delle questioni risolte in via consensuale con le reciproche concessioni, che ha limitato alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ed al pagamento della somma forfettaria, ma per la semplice ragione che essa, come si è rilevato, pre- supponeva la preesistenza in capo al lavoratore di quel diritto alla pensione che il EZ non ancora aveva maturato e che fu messo in condizione di maturare solo in via transattiva, attraverso la somma che gli avrebbe consentito di raggiungere il previsto limite d'età in via figurativa. La correttezza della decisione in esame, sia sotto il profilo formale, dato il rispetto dei principi che governano il processo interpretativo in materia con- trattuale, che motivazionale, la sottrae ad ogni censu- ra e preclude ogni altra indagine che sia percorribile in questa sede. Di certo non è consentito a questo giu- dice di legittimità sindacare nel merito la valutazione dei dati processuali esaminati dal giudice del gravame, il cui apprezzamento sulla vicenda fattuale non può es- sere censurata in questa sede, e resta sovrano Ogni altra questione, riferita alla nullità della transazione per l'impossibilità o l'indeterminatezza о indeterminabilità dell'oggetto della transazione, resta assorbita atteso che suddetti difetti attengono ad una 13 questione che, nel convincimento del giudice di merito, è rimasta estranea al detto negozio giuridico. Posta tale premessa, parimenti è a dirsi in ordine alla questione riguardante l'avvenuta impugnazione del- la transazione. La circostanza, infatti, non riveste rilevanza alcuna con riguardo al contenuto dell'atto negoziale suddetto come accertato definitivamente, at- teso che, nella chiave prospettica delineata dal ricor- rente, essa rileva solo ai fini della definizione con- trattuale della contesa sulla suddetta indennità. Resta assorbito anche l'esame sulle doglianze espresse nel terzo motivo. Alla luce delle considerazioni che precedono il ri- corso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi, considerata la natura della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa per l'intero le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 11.12.02 Il Presidente Il Consigliere estensore √be Maria Rosaria Cultrera Rosario De Musis Follly mis 14 ☐ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria ≤9 APR. 2003 it IL CANCELLIEREË IL CANCELLIERE NI para alufeбошикомак