Sentenza 24 marzo 2003
Massime • 1
In riferimento al pagamento di prestazione previdenziale effettuato in favore di ente diverso dall'effettivo creditore, l'art. 116, ventesimo comma, della legge 23.12.2000,n.388 prevede che il pagamento - se effettuato in buona fede - ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare del credito ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. (In applicazione di tale principio di diritto , introdotto da una normativa entrata in vigore successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affinché il giudice di merito accertasse la sussistenza o meno della buona fede del solvens).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI V. Mario - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FINLOMBARDA LEASING s.p.a., in persona del liquidatore Dott. Francesco Cattaneo, elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci n. 14, presso l'avv. Mario Buoncristiano, che con l'avv. Danilo Vitali la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
I.N.P.D.A.I. - Istituto Nazionale di Previdenza Dirigenti Aziende Industriali;
- intimato -
avverso la sentenza n. 19 del Tribunale di Lecco, depositata il 2 marzo 2000 (R.G. n. 606/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Danilo Vitali e Fabrizio Correra;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Lecco, giudice di rinvio dinanzi al quale è stata riassunta la causa promossa dalla AR Leasing s.p.a. nei confronti dell'Inps, a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte n. 7182 del 22 luglio 1998, ha rigettato la domanda della società diretta a mantenere la posizione contributiva del proprio dirigente con l'Inpdai, per il periodo successivo al 1 settembre 1988, decorrenza dalla quale l'Inps aveva specificato la variazione dell'inquadramento, ai fini contributivi e previdenziali, della società dal settore industria, ove era stata iscritta sin dalla sua costituzione (10 settembre 1982), al settore commercio, in cui doveva essere inquadrata in considerazione dell'attività svolta.
Il giudice del rinvio ha pure rigettato la domanda, proposta in via subordinata dalla società, di continuare a versare le contribuzioni dovute per il suo unico dirigente all'Inpdai anche dopo il 6 settembre 1991, data della suddetta nota di rettifica dell'inquadramento, a seguito dello ius superveniens costituito dalle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 234, e 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il Tribunale Lecco è pervenuto alle suesposte conclusioni, rilevando che anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni dettate dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, in tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, l'Inps non aveva potestà amministrativa di emanare atti d'inquadramento delle imprese o di determinare la consistenza dell'obbligazione contributiva prevista dalla legge, essendo tenuto solo ad interpretare la normativa all'epoca vigente e ad avere conseguenti comportamenti materiali. Pertanto la qualificazione, anteriormente alla citata legge n. 88 del 1989, dell'attività della società come industriale non concretava un provvedimento di inquadramento, dovendo essere invece considerato come atto ricognitivo, con la conseguenza che la comunicazione di rettifica dell'inquadramento inviata nel settembre 1991 non poteva essere considerata un provvedimento di variazione, e la società di leasing rientrava nel settore commercio sin dalla sua iscrizione. Riguardo alla richiesta in via subordinata, il giudice del merito ha evidenziato che il Legislatore del 1996, come nella precedente normativa del 1989 ora richiamata, ha fatto salva la possibilità di mantenere l'iscrizione presso l'Inpdai per i dirigenti delle imprese che anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 erano inquadrate nel ramo industria, collocazione nella specie insussistente in mancanza per l'ente di una potestà amministrativa di emanare atti d'inquadramento delle imprese.
Avverso questa sentenza la società AR Leasing, nel frattempo posta in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con memoria.
L'Inps ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 215, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 27, comma secondo, decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30). Deduce l'erroneità dell'interpretazione da parte del Tribunale di Lecco delle disposizioni dettate dalla norma denunciata, nel ritenere che esse avevano recepito lo stesso concetto di inquadramento di cui all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, poiché in base alla lettera e alla ratio esse dovevano essere intese come dirette a salvaguardare le posizioni previdenziali del personale dirigente già iscritto presso l'Inpdai prima della legge n. 88 del 1989, e che potevano vantare una situazione di legittimo affidamento in virtù dalla condotta tenuta dall'Inps. Evidenzia che la richiamata disposizione della legge n. 662 del 1996 aveva messo fine al regime transitorio di cui all'art. 49, comma terzo, legge n. 88 del 1989, in tal modo manifestando una netta differenziazione rispetto al contenuto di quest'ultima norma e un cambiamento di prospettiva, ancora poi ribaditi con il successivo decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, che all'art. 27, secondo comma, aveva stabilito l'inapplicabilità dell'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri della legge del 1989 sino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Inpdai, relativamente al personale dirigente già iscritto all'Inpdai delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Aggiunge poi che la legge sopravvenuta ha voluto porsi in un'ottica di tutela della parte in buona fede e richiama il precedente costituito da Cass. 20 maggio 1996 n. 4637 in ordine alla regola dettata dall'art. 1189 cod. civ.. La censura può essere accolta solo in parte.
Relativamente alla dedotta violazione delle norme la giurisprudenza di legittimità è, in modo univoco, indirizzata nel senso che l'atto con il quale l'INPS modifica l'inquadramento, da un settore ad un altro, di un datore di lavoro - il quale abbia iniziato la sua attività anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88 - e con riferimento ai criteri previgenti a tale normativa, così determinando una diversa consistenza dell'obbligazione retributiva, non ha natura provvedimentale e resta valido qualunque ne sia la fonte ed ancorché sia intervenuto successivamente all'entrata in vigore della suddetta disciplina, pur riferendosi a periodi ad essa anteriori (cfr. Cass. sezioni unite 18 maggio 1994 n. 4837, Cass. 13 giugno 1996 n. 5419, Cass. 25 agosto 1999 n. 8873 e numerose altre). A siffatto orientamento è conforme la sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come prima che fosse introdotta la disciplina dettata con la legge n. 88 del 1989, gli inquadramenti dei datori di lavoro operati dall'INPS erano efficaci soltanto nei confronti del medesimo istituto e nel suo ordinamento interno, in quanto avevano valore meramente ricognitivo di qualità normativamente predeterminate e non natura provvedimentale, e pertanto non era ad essi applicabile il principio di irretroattività dell'atto amministrativo. Ed una volta affermata la validità con efficacia ex tunc (a decorrere dal 1 settembre 1988) dell'inquadramento nel settore commercio terziario della AR Leasing e con effetti che perduravano pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, erroneamente la ricorrente invoca la facoltà prevista dall'art. 2, comma 215, legge 23 dicembre 1996 n. 662 (l'art. 1 comma 234, della medesima legge, di identico contenuto
è stato abrogato dall'art. 10, comma 4-ter, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, aggiunto con la legge di conversione 28
febbraio 1997 n. 30), per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 88 del 1989 di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'Inpdai, l'iscrizione presso quest'ultimo ente. Poiché la società ricorrente è inquadrata nel settore commercio con decorrenza dal settembre 1988, manca il presupposto su cui si basa la possibilità di mantenere, anche dopo il 6 settembre 1991 (data della nota di rettifica dell'inquadramento), per il suo unico dirigente già iscritto all'Inpdai, l'iscrizione presso l'ente stesso.
Nè alcuna incidenza sulla fattispecie in esame può avere la disposizione dettata dall'art. 27, secondo comma, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, di cui la ricorrente lamenta la violazione.
Infatti, tale norma nello stabilire che l'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri di cui all'art. 49, primo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88 e di cui all'art. 1, comma 234, legge 23 dicembre 1996 n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e sino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Inpdai, che continua ad essere disciplinata per tale periodo dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, dato questo esplicito richiamo, fa riferimento, per le definizione di aziende industriali, a quelle che esercitano le attività sub nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. (o attività ausiliarie delle predette, o che risultino assegnate o aggregate, quali esercenti attività di natura industriale, alla cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Inps), così confermando i criteri generali di inquadramento vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 più volte richiamata. Non ricorre perciò la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 215, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 27, comma secondo, decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30). Successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione (notificato il 6 luglio 2000) è intervenuta la legge 23 dicembre 2000 n. 388 - specificamente richiamata dalla ricorrente nella memoria illustrativa - che all'art. 116, ventesimo comma, così dispone: "Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione". Tale norma concerne la liberazione del debitore in relazione al pagamento dei contributi previdenziali, che sia stato effettuato in buona fede ad un ente previdenziale diverso dal titolare, questione oggetto dell'ultimo profilo del motivo in esame, non esaminato dal Tribunale di Lecco. Cassata la sentenza impugnata in relazione a questa censura, la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale dovrà accertare la sussistenza (o meno) della buona fede del solvens, presupposto per l'applicazione della norma sopravvenuta.
Al giudice del rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2003