Sentenza 28 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora sia stata ordinata la confisca di una azienda ceduta al proposto mediante una vendita a rate con patto di riservato dominio, l'effetto ablativo resta limitato al diritto che spettava all'acquirente. Ne consegue che il venditore può proporre incidente di esecuzione davanti al giudice penale per ottenere l'accertamento della buona fede, che esclude l'estinzione del diritto, e quindi fare valere davanti al giudice civile le proprie pretese nei confronti dello Stato, subentrato al proposto, per il mancato pagamento integrale del prezzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2008, n. 8775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8775 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/01/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 182
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 038074/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AI RG N. IL 28/09/1942;
2) RI AS N. IL 07/04/1942;
avverso ORDINANZA del 20/07/2006 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. OSSERVA
1) Con ordinanza in data 20 luglio 2006 il Tribunale di Milano ha respinto la opposizione presentata, ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, da SM ER e GI QU contro il provvedimento dello stesso Tribunale dell'1.3.2005 che aveva rigettato l'incidente di esecuzione promosso dai suddetti con atto in data 6.10.2004 affinché venisse dichiarata inopponibile nei loro confronti e quindi revocata la confisca della "impresa individuale denominata VO AR IO con insegna NOVI BAR, sita in Milano nel viale Monza n. 76, titolare di licenze di pubblico esercizio per bevande alcoliche e superalcoliche e prodotti di gastronomia, nonché ricevitoria del lotto e relativo complesso aziendale".
SM ER e GI QU, con atto pubblico 19.7.2000, regolarmente registrato, avevano ceduto a VO AR IO il suddetto esercizio con riserva di proprietà, ai sensi degli artt.1523 c.c. e ss., per il prezzo dichiarato nell'atto pubblico di L.
500.000.000, ma in realtà di L. 750.000.000, di cui 50.000.000 quale caparra, 200.000.000 "in nero" versati con assegni alla stipula dell'atto notarile ed il resto mediante cambiali scadenti a partire dal 30.9.2000 al 30.11.2007. Era stato previsto che il mancato pagamento sino a tre effetti cambiari protestati e non pagati, anche se non consecutivi, avrebbe dato diritto alla parte venditrice di chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno causato alla parte cessionaria per la sua inadempienza.
2) Con successivo decreto 14.6.2002 - con cui si dava atto che le cambiali fino a quel momento erano state regolarmente pagate - il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, disponeva la confisca del suddetto esercizio commerciale, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso nei confronti di OV QUle, per conto del quale risultava essere stata fittizia acquirente la convivente VO AR IO.
3) Contro la confisca insorgevano i SM chiedendo che venisse dichiarata inefficace ed inopponibile nei loro confronti, essendo essi rimasti proprietari dell'azienda in conseguenza della vendita con riserva di proprietà, che comunque non si sarebbe potuta perfezionare poiché la VO non aveva onorato gli effetti cambiari con scadenza ottobre, novembre e dicembre 2002, mentre quelli successivi non erano stati posti all'incasso, ed in via subordinata che venissero riconosciuti i lori diritti relativi alle somme non incassate per la cessione e per le somme erogate per conservare la gestione dell'esercizio; ma il Tribunale, pur reputando ammissibile l'incidente di esecuzione - così disattendendo, sotto tale profilo, la tesi della Agenzia del Demanio - e pur dando atto della buona fede dei SM che avrebbe potuto legittimare gli stessi ad esercitare le azioni volte ad ottenere il soddisfacimento delle loro aspettative nei confronti della Agenzia del Demanio, cui l'esercizio commerciale era pervenuto quale successore a titolo particolare nella titolarità del bene, da un lato ha ritenuto che non si fosse verificata la condizione risolutiva prevista nel contratto poiché non erano stati protestati e non pagati almeno tre effetti cambiari (come risultava dalla documentazione acquisita), e, da altro lato, ha rilevato che ciò che aveva costituito oggetto del provvedimento di confisca, sia sotto l'aspetto formale che sotto quello sostanziale, non era stato il diritto di proprietà, di cui la VO non poteva ancora disporre non avendo pagato integralmente il prezzo, bensì "i beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta potere disporre" e cioè il diritto della VO di godere del bene in via esclusiva e di acquistarne la proprietà con l'integrale pagamento del prezzo.
Il Tribunale ha quindi escluso che lo Stato, in sede di confisca dei beni del soggetto indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, potesse conseguire un diritto maggiore e più ampio rispetto a quello sottoposto a sequestro, in origine facente parte del destinatario del provvedimento, posto che un soggetto terzo, estraneo alle esigenze sottostanti alla misura di prevenzione, non poteva essere privato di diritti legittimamente acquisiti, ma che peraltro nell'incidente di esecuzione in sede penale fosse possibile, per il terzo, ottenere soltanto il riconoscimento della eventuale buona fede, quale adempimento necessario per potere poi esercitare l'azione per il soddisfacimento dei suoi diritti nei confronti dello Stato, successore a titolo particolare, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale dell'acquisto a titolo derivativo. Ed ha all'uopo precisato che, nell'ambito del rapporto fisiologico proprio della vendita con riserva di proprietà, il mancato pagamento integrale del prezzo non legittimava affatto la pretesa di restituzione del bene ai venditori, essendo questi ultimi, al contrario, tenuti a garantire il godimento del bene in capo all'acquirente, mentre l'inadempimento dell'acquirente (e dei soggetti ad esso subentrati a titolo particolare) poneva i venditori nella condizione di fare valere i loro diritti conseguenti all'inadempimento, scegliendo se fare valere le condizioni per ottenere la risoluzione del contratto, previa restituzione delle rate riscosse, ovvero se chiedere l'adempimento, non potendo invece gli stessi limitarsi a chiedere la inefficacia del decreto di confisca, come avevano preferito fare, poiché evidentemente, avendo regolato una parte consistente del rapporto "in nero", avevano delle forti remore a promuovere una qualsiasi azione civile che avrebbe fatto emergere tale rilevante irregolarità.
4) Contro la ordinanza 20.7.2006 hanno proposto ricorso per cassazione SM ER e GI QU per violazione di legge e difetto di motivazione, rilevando che, stante la loro acclarata buona fede ed il grave inadempimento del compratore che riguardava una parte rilevante del prezzo, come riconosciuto anche dal provvedimento impugnato, il loro diritto a rientrare nel possesso del bene non poteva essere subordinato alla previa risoluzione del contratto in via giudiziale poiché, in virtù del patto di riserva, l'effetto traslativo della proprietà non si era verificato a causa dell'inadempimento della controparte, sicché essi avevano titolo di chiedere ed ottenere la revoca della disposta misura ablatoria che non poteva riguardare un bene di proprietà di terzi in buona fede, del quale il proposto non poteva disporre al momento del provvedimento di sequestro poiché il bene non era mai entrato nel patrimonio del suddetto che non ne aveva acquisito la proprietà. 5) Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato rilevando che il patto di riservato dominio era opponibile allo Stato ed impediva la confisca di un bene che era stato individuato, nella motivazione e nella parte dispositiva del provvedimento ablatorio, nell'esercizio commerciale appartenente a terzi e non invece nella posizione soggettiva della VO risultante dal contratto, come ritenuto dal giudice dell'esecuzione.
6) In relazione al contenuto della decisione impugnata e alle argomentazioni formulate dai ricorrenti, occorre in primo luogo rilevare che non è in discussione la legittimazione del terzo, una volta esauritosi il procedimento di prevenzione con la confisca di un bene (nella specie una azienda), a fare accertare l'opponibilità allo Stato - divenuto proprietario per effetto della devoluzione L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter - della propria buona fede e della esistenza di un diritto sul bene, quanto piuttosto se l'accertamento del diritto possa comportare automaticamente la revoca della confisca adottata nel procedimento di prevenzione, ovvero se - come ha ritenuto il Tribunale - il diritto del terzo su beni di cui dispone direttamente o indirettamente l'indiziato di appartenere ad associazioni mafiose, qualora limitato ad "tura in re aliena" ovvero sottoposto comunque a limiti o condizioni, come nel caso in esame, in cui il diritto del terzo aveva già costituito oggetto di compravendita a favore della convivente del proposto, sia pure "sotto la condizione sospensiva del pagamento del prezzo" (come parte della dottrina ritiene verificarsi nella compravendita con patto di riservato dominio, a norma dell'art. 1523 c.c.), debba essere fatto valere dinanzi al giudice civile, attraverso l'esercizio delle azioni civili a tutela di tale diritto.
Il problema si pone poiché, nel caso in cui il terzo possa dimostrare direttamente ed indiscutibilmente il proprio diritto di proprietà legittima ed esclusiva sul bene sequestrato o confiscato sull'erroneo presupposto che appartenesse all'indiziato, l'attuale arresto giurisprudenziale, dopo alterne vicende, consente in linea di massima di richiedere al giudice penale - sia in sede di giudizio di prevenzione, in occasione del quale il terzo deve essere citato ad intervenire, sia successivamente, in sede di incidente di esecuzione, qualora il terzo non sia stato citato nel precedente procedimento - l'accertamento della proprietà dell'immobile in capo al terzo di buona fede, con la conseguente revoca della misura di prevenzione patrimoniale, mentre, nel caso invece di diritti reali limitati, con scissione delle facoltà nell'ambito del diritto di proprietà, ovvero di diritti sottoposti a limitazioni o a condizioni, in genere la giurisprudenza riconosce la legittimazione del terzo ad intervenire nel giudizio di prevenzione ovvero, in alternativa, a proporre incidente di esecuzione, ma esclude poi il potere del giudice penale di accertare la sussistenza e l'ambito di applicazione dei diritti "in re aliena" o comunque dei diritti reali limitati, ritenendo trattarsi di questione civilistica che deve essere proposta davanti al giudice competente per la risoluzione delle controversie civili.
7) In riferimento ad una fattispecie nella quale il terzo aveva acquistato un immobile già confiscato, a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, per errore non gravato da alcuna trascrizione immobiliare, è stato stabilito che il terzo che rivendichi di aver acquistato in buona fede il bene oggetto di un provvedimento irrevocabile di confisca non è legittimato a proporre incidente di esecuzione, dovendo le sue pretese essere fatte valere esclusivamente dinanzi al giudice civile (Cass., Sez. 6^, 2 giugno 2003, Carotenuto, rv. 227133). Sembra collocata in una medesima prospettiva la decisione della Cassazione civile con cui è stato ritenuto che il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablatorio, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile, essendo il diritto reale limitato "de quo" un diritto che si estingue per le sole cause indicate dall'art. 2878 c.c. (Cass. civ., Sez. 3^, 29 ottobre 2003, n. 16227).
Analoghe conclusioni sono accolte dalla corrente di pensiero che esclude l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione facendo leva sulla prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla misura di prevenzione patrimoniale rispetto all'interesse del titolare di ipoteca sull'immobile confiscato: è stato deciso, infatti, che il terzo, titolare di diritto reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro di prevenzione, non rientra tra i soggetti che, a norma della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5, devono essere chiamati a intervenire nel procedimento per l'applicazione della confisca, con la precisazione che a favore della interpretazione proposta militano argomenti di ordine costituzionale, posto che l'art. 41 della Carta fondamentale, nel conflitto tra l'iniziativa economica privata e l'utilità sociale, privilegia quest'ultima, e la circostanza che il sacrificio imposto al creditore non riguarda l'esistenza o l'entità del credito, anche in considerazione della solvibilità del debitore, che è lo Stato, ma solo le modalità per ottenerne il pagamento (Cass., Sez. 1^, 19 febbraio 2003, Monte dei Paschi di Siena, rv. 224027).
Invece, secondo un differente orientamento, la misura di prevenzione della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi della L. n. 575 del 1965, art 2 ter (Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2003, soc. San Paolo IMI, rv. 227585).
8) Come già rilevato, a fronte della varietà delle posizioni giurisprudenziali, ha alla fine prevalso la soluzione interpretativa da ultimo indicata, per la ragione che - come è stato affermato in una recente decisione di questa stessa Sezione (Cass., Sez. 1^, 11 febbraio 2005, Fuoco ed altro) - l'opinione favorevole all'ammissibilità dell'incidente di esecuzione a tutela dei diritti reali dei terzi, di godimento e di garanzia, corrisponde a quella maggiormente compatibile con precisi dati normativi, con le linee fondanti dell'ordinamento e con i valori protetti dalla Costituzione. La L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, dispone infatti che se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le proprie deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. E la consolidata giurisprudenza di questa Corte riconosce che il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione quando non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere (sia che venga chiamato dal tribunale con decreto motivato ovvero decida di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Cass., Sez. 6^, 18 settembre 2002, Diana;
Sez. 1^, 20 ottobre 1997, Cifuni, rv. 208927). Precisi e concludenti argomenti logici e sistematici depongono univocamente nel senso che il potere di proporre incidente di esecuzione, dinanzi al giudice della prevenzione, fa capo anche al terzo che sia titolare di un diritto reale limitato di godimento o di garanzia sul bene colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale. Con riferimento alla confisca regolata dall'art. 240 c.p. e da altre leggi speciali, le Sezioni Unite Penali hanno stabilito che la tutela dei diritti dei terzi non può essere circoscritta alla proprietà ma assiste anche i diritti reali di godimento e di garanzia, che sopravvivono, quindi, al provvedimento ablatorio di confisca (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, rv. 199174; Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri). Nell'identica direzione è orientata la giurisprudenza civile di questa Corte in materia di confisca amministrativa, anch'essa connotata dalla funzione preventiva e repressiva di illeciti (Cass. civ. Sez. Un., 30 maggio 1989, n. 2635). Si è precisato, in particolare, che, quand'anche la confisca dovesse qualificarsi quale causa di acquisto a titolo originario, il trasferimento del diritto non può avere ad oggetto "un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare", ne' lo Stato può "legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità" (Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit.). 9) Gli stessi principi operano anche rispetto alla confisca quale misura di prevenzione patrimoniale prevista dalla L. n. 575 del 1965. Infatti, se è vero che il citato art. 2 ter, comma 5, subordina la partecipazione al procedimento di prevenzione (e, in mancanza, la proponibilità dell'incidente di esecuzione) alla circostanza che "i beni sequestrati appartengono a terzi", è non di meno certo che nella nozione di "appartenenza", che figura anche nelle norme sulla confisca quale misura di sicurezza e nella confisca amministrativa, sono inclusi, oltre al diritto dominicale, anche i diritti reali, di godimento e di garanzia, che incidono sul bene confiscato. Tali diritti, col delimitare la giuridica consistenza degli effettivi poteri spettanti al proprietario colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale, concorrono a circoscrivere l'oggetto effettivo della confisca ex art. 2 ter, di talché questa, stante la precipua funzione di interrompere la relazione col bene del soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso e di eliminare il bene stesso dal circuito criminale, non può non investire gli stessi diritti dei quali detto soggetto è titolare, senza sopprimere i diritti dei terzi che siano completamente estranei all'attività illecita del proposto.
Una simile analisi ricostruttiva delle linee della disciplina posta dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter è stata condivisa da una decisione della Cassazione civile con la quale è stato stabilito che il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi del citato art. 2 ter nei confronti dell'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia, costituiti sui beni confiscati in epoca anteriore al procedimento di prevenzione a favore di terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo a detto provvedimento, potendo costoro far valere le loro pretese davanti al giudice dell'esecuzione penale nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 c.p.p. e ss., che attribuiscono al giudice dell'esecuzione competenza a decidere in ordine alla confisca e, pertanto, sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possano vantare sul bene confiscato (Cass. civ., Sez. 1^, 12 novembre 1999, n. 12535). 10) La conclusione trova convincente conferma negli argomenti svolti nella pronuncia della Corte costituzionale, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 quinquies, comma 2, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte Cost. 20 novembre 1995, n. 487). Deve, dunque, affermarsi - alla luce di una interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata della legislazione antimafia - che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, dovendo considerarsi la sua posizione "protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte Cost., 10 gennaio 1997, n. 1): con la conseguenza che l'unica sede in cui può verificarsi la tutela della buona fede del terzo è costituita dal procedimento di prevenzione, ovvero dall'incidente di esecuzione, qualora il terzo non sia stato posto in condizione di partecipare al procedimento nel quale è stata disposta la misura di prevenzione patrimoniale. 11) Accertata l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione, occorre però, poi, chiarirne i contenuti, precisando che l'oggetto della pronuncia del giudice di tale procedimento va identificato nell'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell'eventuale esistenza di "iura in re aliena", che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato, contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso e a delimitare l'effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca. Come è stato chiarito in una recente decisione di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 11 febbraio 2005, Fuoco ed altro), dal coordinamento delle norme del codice civile che regolano l'ipoteca e il diritto potestativo ad essa inerente, comunemente qualificato come "ius distrahendi", con la disciplina della misura di prevenzione patrimoniale, prevista quale mezzo di repressione dell'illecita accumulazione di capitali da parte di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, può trarsi un primo preciso dato normativo:
quello per cui ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale non basta che l'ipoteca sia stata costituita, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, prima della trascrizione del sequestro L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, ma è altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, dovendo individuarsi in quest'ultimo requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia (cfr. la già citata Corte cost., 20 novembre 1995, n. 487). Ed in proposito è stato precisato che "l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare e quindi ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito", in quanto "l'accertamento del diritto del terzo impone un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione" (Cass. civ., Sez. 1^, 12 novembre 1999, n. 12535, cit.). Pertanto, non può mai prescindersi dalla prova della effettiva terzietà di chi assume avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo colui che, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole rispetto alle attività illecite del soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale e patrimoniale. 11) Il principio testè indicato deve essere integrato rilevando che anche nel sistema della L. n. 575 del 1965 è applicabile il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di confisca quale misura di sicurezza applicabile per il delitto di usura, secondo cui i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato e, di riflesso, la sopravvivenza del loro diritto (cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit.). Deve inferirsene che, nell'analoga ipotesi della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale L. n.575 del 1965, ex art. 2 ter, sui terzi fa carico l'onere della prova sia relativamente al punto della effettiva titolarità dello "ius in re aliena", il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore al sequestro di cui al più volte citato art. 2 ter, sia relativamente al punto della mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto, indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o di fiancheggiamento. In altri termini, l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'eventuale ignoranza o difetto di diligenza senza, però, poter provvedere sulle ulteriori istanze relative all'obbligo dello Stato di liberare gli immobili dalle ipoteche mediante il pagamento del credito o alla promovibilità dell'espropriazione forzata immobiliare, trattandosi di questioni estranee all'ambito giurisdizionale di pertinenza del giudice dell'esecuzione penale. 12) Una volta accertato che il diritto del terzo di buona fede non si estingue per effetto del solo provvedimento di confisca, in sè considerato, deve però ritenersi esaurito il compito del giudice dell'esecuzione penale, nelle cui funzioni non può farsi rientrare quella di accertare se e con quali modalità il terzo possa fare valere il suo diritto verso lo Stato, subentrato al sottoposto alla misura di prevenzione nella titolarità del bene confiscato, trattandosi di questioni estranee all'ambito giurisdizionale di pertinenza del giudice dell'esecuzione penale, in considerazione del regime giuridico dei beni confiscati a norma della L. n. 575 del 1965 che è assimilabile a quello dei beni demaniali o a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile, come disposto dall'art. 2 decies, stessa legge, laddove è specificato che la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse è effettuata con provvedimento dell'Amministrazione demaniale (comma 1) e che "anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica l'art. 823 c.c., comma 2" (comma 3). 13) Non si rinvengono precedenti di questa Corte con riguardo alla specifica ipotesi, che qui interessa, di vendita con riserva di proprietà, però al di là dell'inquadramento dottrinario che si voglia dare a tale contratto (a seconda dei punti di vista si tratterebbe di una vendita in cui il pagamento dell'ultima rata opera come condizione sospensiva dell'acquisto del diritto ovvero di una vendita con effetti obbligatori, o ancora dell'acquisto da parte dell'acquirente di una aspettativa di carattere reale, o ancor meglio di un negozio collegato ad uno scopo di garanzia in seguito al quale il venditore conserverebbe sul bene un diritto reale di garanzia mentre al compratore sarebbe trasferita la proprietà immediatamente, con ogni conseguenza in ordine ai poteri ed alle facoltà di diritto sostanziale e processuale che spettano al proprietario), resta il fatto oggettivo che al compratore viene trasferita, quanto meno, una aspettativa reale, se non la stessa proprietà, e che tali diritti o aspettative, che dir si voglia, possono essere oggetto di confisca che, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, riguarda "i beni di cui la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta potere disporre direttamente o indirettamente", con ciò volendo significare che il sequestro e la successiva confisca riguardano la disponibilità del bene, anche se non collegata alla piena proprietà in capo all'indagato.
13) Ad avviso del Tribunale la confisca ha appunto riguardato tale "disponibilità" o "proprietà" ed ha poi comportato la devoluzione allo Stato dei diritti così come si trovavano in capo al proposto e tale soluzione appare in effetti ineccepibile poiché non si può negare che, pur trattandosi di vendita con riserva di proprietà, all'acquirente fosse stata trasferita quanto meno la aspettativa reale che era assoggettabile a confisca.
14) Il rilievo per cui il decreto di confisca menzionava la azienda e non il più limitato diritto di cui disponeva il proposto non appare risolutivo, ne' può comportare comunque la revoca della confisca, così come non comporta la revoca della confisca l'accertamento in sede di incidente di esecuzione del diritto reale di godimento o di garanzia del terzo di buona fede, poiché la confisca ha riguardato legittimamente il diritto, pur se limitato ad alcune facoltà, così come ne disponeva il proposto, mentre il decreto di confisca faceva necessariamente riferimento al bene di cui il proposto risultava disporre e non all'ambito del diritto, poiché è la legge che prevede ciò. Il tenore non equivoco del decreto di confisca con riguardo alla azienda oggetto della vendita a rate con patto di riservato dominio non impedisce quindi la sua interpretazione nel senso, correttamente operato dal giudice dell'esecuzione, per cui il bene era stato confiscato limitatamente al diritto che spettava all'acquirente, spettando poi al giudice civile stabilire sulla richiesta subordinata dei ricorrenti concernente le loro pretese sulle somme non incassate per la compravendita e quelle erogate per la conservazione del bene.
15) Poiché la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione appare pertanto conforme alla elaborazione giurisprudenziale ormai assestata in ordine ai diritti "limitati" che il terzo può fare valere nell'ambito del procedimento di opposizione alla confisca prevista dalle disposizioni contro la mafia, il ricorso deve essere quindi respinto con le consequenziali statuizioni in punto di spese (art.616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008