Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
Il tribunale di sorveglianza può concedere una misura alternativa alla detenzione diversa da quella richiesta dall'interessato, se di questa meno gravosa. (Fattispecie in cui è stata concessa la misura alternativa della semilibertà al soggetto che aveva richiesto l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2009, n. 11826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11826 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 551
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 035551/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TABAKU ALBERT N. IL 28/12/1971;
avverso ORDINANZA del 10/06/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Bua Francesco che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bari, in data 10.06.2008, rigettava la sua istanza volta all'ammissione alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, dichiarava non luogo a provvedere in ordine a quella relativa alla detenzione domiciliare, e nel contempo, lo ammetteva alla misura alternativa della semilibertà, propone ricorso per cassazione Tabaku Albert, chiedendone l'annui lamento perché viziata, a suo avviso, da illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente di non aver mai proposto istanza di ammissione alla misura alternativa della semi libertà, di guisa che il provvedimento impugnato, adottato sull'erroneo presupposto, richiamato esplicitamente nella motivazione, che siffatta istanza sia stata presentata, risulta irrimediabilmente viziato da ultra petitione.
Lamenta altresì il ricorrente che il Tribunale avrebbe dato atto di una serie di dati favorevoli all'accoglimento della sua domanda, quali il tempo trascorso dalla consumazione del reato, l'assenza di precedenti e di carichi pendenti, l'esistenza di una concreta possibilità di lavoro, per poi negare, contraddittoriamente, le invocate misure sul rilievo di una indimostrata assenza di adeguato "percorso di rivisitazione critica".
Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente chiedeva al giudice a qua, ottenendola, la sospensione del provvedimento impugnato.
Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l'inammissibilità del ricorso.
La doglianza, nonostante il diverso opinamento del P.G., merita di essere positivamente valutata, ancorché nei limiti che si passa ad esporre e precisare.
Il ricorso pone la questione giuridica se sia in potere del tribunale di sorveglianza, adito dal detenuto con domanda di concessione di una certa misura alternativa alla detenzione in carcere, di concederne un'altra non richiesta.
Ritiene la Corte che nella ipotesi prospettata debba essere data risposta positiva.
Ed invero, premesso che il procedimento di sorveglianza ha natura e caratteristiche giurisdizionali, integra principio generale e fondante dell'ordinamento processuale che il giudice debba limitare la sua cognizione all'ambito prospettatogli dalle parti in causa. Tanto per coerenza sia con il principio del contraddittorio, quanto con il ruolo di terzi età del giudice.
La violazione di tale regola concretizza infatti una ipotesi di ultra petizione, prospettabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge ovvero del difetto di motivazione, dappoiché contraddittoria la risposta giudiziale in assenza di corrispondente domanda.
Tale fattispecie non risulta però riconducibile alla ipotesi illustrata nell'atto di gravame e venuta all'esame del collegio, dappoiché la misura della semilibertà, in quanto più favorevole di quella, della detenzione domiciliare, pure richiesta dal ricorrente, deve ritenersi in quest'ultima ricompresa.
Non solo;
anche sotto altro profilo non può negarsi al Tribunale di Sorveglianza di concedere una misura non richiesta senza con questo incorrere ne vizio di ultrapetizione, e cioè quando il giudice ritenga di indirizzare la sua decisione e la concreta scelta tra gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario applicando il principio della gradualità nella concessione delle misure, come è noto ampiamente applicato nella pratica coerentemente al disposto legislativo.
li ricorso peraltro merita condivisione per le altre ragioni denunciate e precisamente là dove rileva l'omessa motivazione in ordine alla sua richiesta principale, dappoiché il Tribunale, dopo aver elencato i dati di fatto giuridicamente rilevanti per accedere alla invocata misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo ha conclusivamente negato sul rilievo di un ancora incompiuto percorso critico delle anteriori esperienze delittuose. Osserva sul punto la Corte che ricorre l'ipotesi del difetto di motivazione allorché il giudice del merito contrasti gli elementi favorevoli all'accoglimento della domanda con il riconoscimento di una circostanza contraria, senza criticamente ponderare l'importanza di quest'ultima in confronto alle prime ed in assenza di una adeguata illustrazione delle ragioni per le quali si ritenga tale dato negativo sussistente, non potendosi all'uopo ritenere sufficiente la mera indicazione di esso.
L'ordinanza va pertanto cassata nei limiti ora precisati e cioè con riferimento alla mancata concessione al ricorrente dell'affidamento in prova, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009