Sentenza 10 giugno 2005
Massime • 1
La previsione, contenuta nell'art. 666, comma sesto, cod. proc. pen. della notificazione dell'ordinanza decisoria alle parti e ai difensori che intendono proporre ricorso per cassazione, al pari di quella, del tutto analoga, contenuta nell'art. 127 comma settimo, cod. proc. pen., valendo unicamente ad individuare il mezzo d'impugnazione esperibile avverso il provvedimento e non, invece, i destinatari della notificazione stessa, implica che quest'ultima è dovuta anche al difensore che, non essendo iscritto nell'apposito albo, non sia abilitato a proporre il ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2005, n. 23472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23472 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 10/06/2005
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 759
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 9071/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG CC:
avverso la sentenza, in data 23.11.2004, della Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Fausto Cardella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, rappresentato dal s.p.g., Dr. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. CIAFARDO Nicola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
GR CC, tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza, in data 23.11.2004, della Corte d'appello di Ancona confermativa della condanna, irrogata dal Tribunale di Ascoli Piceno, per il reato di ricettazione, e deduce:
Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. per nullità delle notifiche ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La notifica del decreto di citazione per l'udienza del 23.11.2004 è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza le necessarie, doverose ricerche. Non bastano i numerosi accessi dell'ufficiale giudiziario con esito negativo. Inoltre, è stata effettuata la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello ad un difensore non abilitato a proporre ricorso per Cassazione con conseguente violazione dei diritti della difesa. Il ricorso deve essere rigettato.
La notifica è stata effettuata regolarmente, posto che dall'accesso dell'ufficiale giudiziario risulta che l'imputato si era trasferito da quel domicilio.
Del pari regolare è la notifica dell'estratto contumaciale al difensore non iscritto nello speciale albo della Corte di Cassazione. Questa Corte ha, infatti, stabilito che: "La previsione, contenuta nell'art. 666, comma sesto, cod. proc. pen., della notificazione dell'ordinanza decisoria "alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per Cassazione", al pari di quella, del tutto analoga, contenuta nell'art. 127, comma settimo, cod. proc. pen., valendo unicamente ad individuare il mezzo d'impugnazione esperibile avverso il provvedimento e non, invece, i destinatari della notificazione stessa, implica che quest'ultima è dovuta anche al difensore che, non essendo iscritto nell'apposito albo, non sia abilitato a proporre il ricorso". (Cass. pen., sez. 1^, 27.2.96, Giannattasio, 244220).
2) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione atteso che non si comprende a quale dei due imputati si riferisca la proposizione in ordine alla simulazione di reato per la quale si è deciso di procedere separatamente. Il motivo è infondato.
Allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, come nel caso di specie, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Alla stregua di questo principio, ribadito dalla massima che segue, la presunta mancanza di chiarezza della impugnata sentenza in ordine alla riferibilità al ricorrente delle affermazioni di colpevolezza, può essere agevolmente superata, attingendo alla motivazione della sentenza del tribunale di Ascoli Piceno. Dall'esame integrato dei due provvedimenti risulta chiaramente che le affermazioni concernenti l'autore della simulazione riguardano altro imputato, oggi non ricorrente.
"In tema di vizio della motivazione,la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme;
in assenza di tali condizioni non è possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza (Cass. pen., sez. 3^, 1.1.2002, Lombardozzi, 221116). 3) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 648 cod. pen., poiché la Corte avrebbe dovuto ritenere sussistente l'ipotesi del capoverso dell'art 648 cod. pen.. Il motivo è infondato.
La decisione della Corte di Ancona è incensurabile nel giudizio di legittimità, essendo congruamente motivata con riferimento all'oggettiva gravità del fatto e agli specifici precedenti penali dell'imputato.
Con motivi aggiunti, l'avvocato Gian Maria Guala deduce la mancata assunzione di una prova necessaria a decidere, l'omesso riconoscimento della sussistenza delle attenuanti di cui all'art. 62 bis, cod. pen. e dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, cod pen.
Questi motivi sono inammissibili perché tardivamente presentati, ai sensi del comma 4 dell'art. 585 cod. proc. pen.. Inoltre, con particolare riguardo alle prime due doglianze, osserva il collegio che "motivi nuovi" di impugnazione, di cui è menzione negli artt. 585, comma quarto, e 611, comma primo, cod. proc. pen., debbono essere inerenti - come si evince anche dall'art. 167 disp. att. cod. proc. pen. - agli specifici temi dell'impugnazione già
presentata e possono, quindi, essere costituiti soltanto da nuove argomentazioni ed ulteriori approfondimenti sui punti o capi della decisione già indicati, ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen., in detta impugnazione. (Conf. cass. pen. sez. 4^, 20.2.2003,
P.G. in proc. Cardillo ed altri, 224579; sez. 2^, 20.3.97, Carena ed altro, 207415).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2005