Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, rientrano nella nozione di "cose pertinenti al reato" non solo quelle con un'intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per il quale si procede, ma anche quelle indirettamente legate al reato e però necessarie all'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la legittimità del sequestro, come cosa pertinente al reato, di un indumento intimo dell'indagato - un paio di mutande -, che serviva per l'estrapolazione di tracce di DNA a scopo comparativo con i reperti).
Commentario • 1
- 1. Danno all’immagine, danno non patrimoniale, reputazione compromessaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2007, n. 12929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12929 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 13/03/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 383
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 39120/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN;
avverso l'ordinanza, in data 24.5.2006, emesso dal Tribunale di Enna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere, Dott. CARDELLA Fausto;
udita la requisitoria del pubblico ministero, Sostituto procuratore generale, Dott. MURA Antonello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dello sfondamento di una vetrina erano state repertate tracce di sangue, probabilmente appartenenti all'autore del reato. A distanza di circa un anno dal fatto, i Carabinieri di Piazza Armerina, in esecuzione di decreto di perquisizione e sequestro, avevano sequestrato a IN AN, indagato per tale reato (art. 635 cod. pen.), un indumento intimo (mutande), per procedere all'estrapolazione del profili di DNA a scopo comparativo con i reperti.
Ciò premesso, il IN ricorre contro l'ordinanza, in data 24.5.2006, emessa dal Tribunale di Enna, in sede di riesame avverso il predetto sequestro. Si duole il ricorrente della eccessiva dilatazione della nozione di cosa pertinente al reato. Inoltre, trattandosi di "sequestro di mutande, che deve essere necessariamente compiuto alla presenza degli agenti operanti", secondo il ricorrente, dovrebbe essere considerato atto invasivo e, in quanto tale, non consentito, in mancanza di consenso dell'interessato.
Osserva il Collegio che il ricorso non è fondato per le ragioni espresse dal Tribunale, alle quali il ricorrente oppone argomentazioni prive di pregio.
Il tribunale, invero, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, aveva rilevato che "in tema di sequestro, mentre la nozione di corpo di reato postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale (con conseguente efficacia probatoria diretta in ordine all'avvenuta commissione del reato, indiziaria in ordine al suo autore), la locuzione cosa pertinente al reato esprime un concetto di più ampia portata che include, oltre al corpus delicti ed ai producta sceleris, le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile legame, individuabile caso per caso, tra le cose stesse e l'accertamento dell'illecito, che sia ritenuto rilevante ai fini del processo".
Il Collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale e ritiene che per "cose pertinenti al reato" debbano intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità, rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede le quali, come recita l'art. 253 c.p.p., comma 1, siano "necessarie per l'accertamento dei fatti".
Questa affermazione è coerente con la sentenza di questa stessa sezione, in data 2.12.2005, PM in proc. Chiaravallotti, 233366, che afferma: "È legittimo il provvedimento che dispone la perquisizione senza l'indicazione dettagliata delle cose da ricercare e sequestrare, perché è sufficientemente motivato se contiene, anche per successive integrazioni, la puntuale indicazione del reato per il quale si procede, posto che la nozione di cose pertinenti al reato è ricavabile dall'art. 253 c.p.p., comma 1, e vale operativamente per l'individuazione delle cose necessarie all'accertamento dei fatti".
Quanto all'asserita invasività dell'atto, che avrebbe richiesto il consenso dell'interessato, già il tribunale aveva sottolineato come l'attività posta in essere non avesse conculcato la libertà personale dell'indagato, essendosi trattato di accertamento volto ad effettuare l'estrapolazione del profilo di DNA da campioni organici acquisiti senza ledere in alcun modo la sfera della libertà personale dell'indagato, come sarebbe stato ove si fosse proceduto al forzoso prelievo di sangue, saliva, liquido seminale e simili.
Questa Corte ha stabilito che "In tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l'osservanza delle garanzie difensive. Per contro, le successive operazioni di comparazione del consulente tecnico pretendono l'osservanza delle garanzie difensive".
(Cass., sez. 1^, 2.2.2005, Candela ed altro, 233448). Il Collegio si allinea, condividendola, a tale giurisprudenza e rileva come nel ricorso si confondano, sovrapponendoli arbitrariamente, due concetti ben distinti, oggetto di diversa tutela da parte dell'ordinamento giuridico: quello della libertà di determinazione dell'individuo, che non può essere vulnerata, in mancanza del di lui consenso, da misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi stabiliti dalla legge (C. cost. 9 luglio 1996, n. 238); quello della "dignità" e del "pudore". Ebbene, a presidio di questi ultimi valori sono poste le norme in tema di ispezione e perquisizione personale, di cui all'art. 245 c.p.p., comma 2, e all'art. 249 c.p.p., comma 2, che li tutelano ma "nei limiti del possibile", norme di cui, nel caso di specie, non si denuncia la violazione.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007