Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2002, n. 11996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11996 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget.to SEZIONE LAVORO Lavoro ZA1 1 9 96/02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo R.G.N. 1097/00 Cron. 29606 Dott. Mario PUTATURO LONATI VISCIDO-Consigliere Rel. Consigliere Rep. Dott. PI CUOCO -Consigliere Ud. 19/04/02 Dott. Francesco MAIORANO -Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ES ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO che lo rappresenta e difende, giusta delega AGOSTINI, in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 1717 MORIELLI, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 64/99 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 13/02/99 - R.G.N. 198/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. PI CUOCO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 4 settembre 1995 PI LV, sostenendo che, per decreto ingiuntivo non opposto, egli era creditore del suo datore di lavoro di LE NZ per lire 1.342.000 a titolo di TFR ed accessori, e che ше aveva infruttuosamente proceduto a pignoramento mobiliare e per la pendenza di ipoteche per 420.000.000, non aveva tuttavia proceduto ad esecuzione immobiliare (un appartamento e due terreni con fabbricato rurale), chiese che il Pretore di Ascoli Piceno, in applicazione dell'art. 2, Ciclo quinto comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, condannasse 'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.). presso cui era costituito il Fondo di garanzia, al pagamento della relativa indennità. Costituitosi in giudizio, l'I.N.P.S. eccepi che il ricorrente non aveva proposto istanza di fallimento né aveva esperito la procedura immobiliare, e contestò il suo obbligo di pagare interessi e rivalutazione. Il Pretore accolse la domanda. Sull'appello proposto dall'Istituto, in cui questi, coltivando le pregresse eccezioni, eccepi anche la nullità della sentenza per l'omessa chiamata in causa dell'NZ ed il LV produsse documentazione sul valore degli immobili (277.000.000) e sul suo ingresso nella procedura immobiliare, il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto la domanda. Afferma il Tribunale che, in base alla predetta disposizione (art. 2, quinto comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297), il lavoratore può avanzare la richiesta, e, simmetricamente, sorge l'obbligo dell'Istituto, dopo l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata nei confronti del datore di 3 lavoro. E poiché la norma non distingue fra esecuzione mobiliare ed immobiliare, è necessario l'esperimento di ogni forma di esecuzione. Condizionare questo onere ad una prognosi ex ante sulla fruttuosità dell'esecuzione significherebbe introdurre incertezze e discrezionalità che vanificherebbero le finalità del procedimento. D'altra parte, le conseguenze negative dell'onere in esame ce costituiscono le difficoltà nelle quali si dibatte ogni creditore: né diverse , a differenza , ove, tuttavia , v'è possono essere quelle del credito in esame d'ogni altro, la certezza del recupero. Nel contempo il terzo garante non può esser gravato oltre misura: condizione legislativa è l'equo contemperamento degli interessi in gioco. Né ciò esige un comportamento che ecceda l'ordinaria diligenza del creditore: anche attraverso eventuali procedure presso terzi, ove il debitore risulti di altri creditore. La documentazione allegata in secondo grado, relativa ad una procedura immobiliare iniziata nei confronti del datore, da un canto aveva per oggetto un fatto nuovo. non allegato con l'atto introduttivo;
d'altro canto era elemento che, certificando la contestuale richiesta d'adempimento nei confronti del datore e del Fondo, esprimeva il fatto che il lavoratore aveva seguito "questa via fuori dei casi previsti dalla legge". Per la cassazione di questa sentenza ricorre PI LV, percorrendo le linee di un unico motivo: l'I.N.P.S. ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360,nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2, quinto comma, della legge 29 4 maggio 1982 n. 297, degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell'art. 12 delle preleggi nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la norma in esame non esige che la procedura sia completata, e pertanto l'interpretazione data dal Tribunale è erronea: il rapporto causale fra insolvenza ed esecuzione consente di ipotizzare l'obbligo dell'I.N.P.S. anche quando appare certa, anche attraverso presunzioni (che hanno la dignità di prova), l'inesistenza delle garanzie patrimoniali. La ragione della legge, la soddisfazione urgente d'un credito alimentare, conduce a ritenere che il lavoratore non debba aspettare anni ed anticipare ingenti somme in attesa di far valere la propria garanzia. Ciò, nel caso in esame, ove gli ingenti crediti ipotecari iscritti (da 18 diversi creditori), ed il ridotto valore del patrimonio immobiliare consentivano di ritenere, anche per presunzione, l'infruttuosità della procedura immobiliare. Egli era peraltro intervenuto in una procedura immobiliare in corso per l'esecuzione di crediti per 420.000.000: egli era uno dei 18 intervenuti nella procedura esecutiva, ed il suo credito, anche se fosse, come sembra, il solo credito privilegiato, potrebbe essere soddisfatto, ammesso però che i beni pignorati situati in tre Comuni diversi si vendano e si vendano al prezzo di stima, solo dopo la soddisfazione del creditore procedente e dei creditori ipotecari e delle relative spese. Il ricorso è infondato. Per l'art. 2, quinto comma, della legge 27 maggio 1982 n. 297, nei confronti del datore inadempiente e non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il lavoratore può chiedere al Fondo il pagamento di quanto dovutogli, “sempreché, a seguito 5 dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto od in parte insufficienti”. Come affermato da questa Corte (Cass. 2 aprile 2002 n. 4666), “la legittimazione ad agire è subordinata alla preventiva escussione del debitore inadempiente, richiedendosi che sia esperita l'esecuzione forzata e che, a seguito di essa, le garanzie patrimoniali del debitore siano risultate Holo insufficienti. Attraverso le "garanzie patrimoniali" richiamate dall'indicata la norma e risonanza della responsabilità prevista dall'art. 2740 cod. civ. ("tutti i beni, presenti e futuri"), la Corte deduce che la sufficienza deve essere commisurata "alla globalità del patrimonio" ed “all'insieme dej mezzi dei quali il creditore può avvalersi". E pertanto “l'infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione può legittimare l'azione solo in quanto non esistano le condizioni per la proficua utilizzazione dell'altro mezzo". E da aggiungere che alcune espressioni ("a seguito dell'esperimento"; le garanzie patrimoniali "siano risultate ") inducono a ritenere che la norma esiga anche la definitività dell'accertamento: questo è tale in quanto consenta di dedurre, quale risultato irreversibile della procedura eseguita, l'incapienza del credito nel patrimonio debitorio. Né (come rilevato anche da Cass. 2 aprile 2002 n. 4666) ciò risulta in contrasto con il principio indicato da Cass. 9 marzo 2001 n. 3511: pur ritenendo non necessario che la procedura sia portata a compimento, questa decisione esige che il preventivo esperimento sia stato “serio ed adeguato”: e l'esperimento è tale solo in quanto investa la globalità del patrimonio debitorio, sia attuato con l'insieme dei mezzi esecutivi, e consenta di dedurre, quale risultato irreversibile della procedura eseguita, l'incapienza del credito nel patrimonio debitorio. Questo principio, essendo (quale specificazione d'un modulo normativo, costituito da una "clausola generale") parte integrante della disposizione e di questa condividendo la natura giuridica, è soggetto al controllo in sede di legittimità. Diversamente è a dirsi, per la concreta applicazione del principio alla Inve realtà dedotta in controversia. L'accertamento dell'effettiva ricorrenza degli astratti elementi normativi nella concreta realtà è funzione del giudice del merito;
e, adeguatamente motivato, sfugge al predetto controllo. In particolare, è funzione del merito accertare che, nella situazione materiale dedotta in controversia, l'esperimento della procedura abbia investito la globalità del patrimonio debitorio, sia stato attuato con l'insieme dei mezzi esecutivi, e (anche nell'eventualità che questa non sia stata ancora portata a compimento: eventualità che non esclude, in astratto, la definitività dell'accertamento) consenta di dedurre, quale risultato irreversibile della procedura eseguita, l'incapienza del credito nel patrimonio debitorio. Nel caso in esame, il giudice di merito, ritenendo necessario l'esperimento di ogni forma di esecuzione e rilevando che non era stata effettuata la procedura immobiliare, ha applicato l'indicato principio. In ordine alla documentazione fornita in secondo grado sull'intervento nella procedura immobiliare nei confronti del debitore, lo stesso giudice di merito ha rilevato che l'intervento costituiva un fatto nuovo, non dedotto in primo grado;
ed ha ritenuto che “la contestuale richiesta d'adempimento", nei confronti del datore e del Fondo, provava 7 l'inesistenza delle condizioni previste dalla legge, con riferimento alla definitività dell'accertamento dell'insufficienza del patrimonio debitorio. Nei confronti di questa valutazione di merito, gli argomenti esposti dal ricorrente, pur esprimendo condivisibili esigenze, non costituiscono censure sull'astratto principio che è fondamento della decisione, né sulla ragione logica ("la contestualità delle richieste", quale elemento da cui il giudice ha dedotto il mancato accertamento dell'incapienza del credito) attraverso cui il principio è stato concretamente applicato. Per mera esigenza di completezza è da aggiungere che il fatto dedotto (e contestualmente documentato) in secondo grado (intervento nell'esecuzione immobiliare) sarebbe avvenuto prima dell'inizio del giudizio di primo grado. Il ricorso deve essere respinto. In assenza d'ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, il 19 aprile 2002. Julho Cuvee Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE MrekroVicceso Cessa валь IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,. -8 A60.2002 8 Aluse ille IL CANCELLIERE