Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1999, n. 6066
CASS
Sentenza 4 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini di cui all'art.300, comma 4, c.p.p., secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando, essendo stata pronunciata sentenza di condanna, la sua durata risulti non inferiore all'entità della pena inflitta, non può tenersi conto, nel computo di detta durata, del periodo in cui il soggetto sia stato detenuto anche in forza di un sopravvenuto titolo di espiazione di una pena a lui inflitta per altri fatti, atteso che il regime della compatibilità fra custodia cautelare ed espiazione opera soltanto nei limiti di cui all'art.297, comma 5, c.p.p. e cioè ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1999, n. 6066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6066
    Data del deposito : 4 novembre 1999

    Testo completo