Sentenza 4 novembre 1999
Massime • 1
Ai fini di cui all'art.300, comma 4, c.p.p., secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando, essendo stata pronunciata sentenza di condanna, la sua durata risulti non inferiore all'entità della pena inflitta, non può tenersi conto, nel computo di detta durata, del periodo in cui il soggetto sia stato detenuto anche in forza di un sopravvenuto titolo di espiazione di una pena a lui inflitta per altri fatti, atteso che il regime della compatibilità fra custodia cautelare ed espiazione opera soltanto nei limiti di cui all'art.297, comma 5, c.p.p. e cioè ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1999, n. 6066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6066 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 4/11/1999
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 6066
3. Dott. FABBRI GIANVITTORE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 23023/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE PE n. il 20.09.1962
avverso ordinanza del 19.04.1999 TRIB. LIBERTÀ di LECCE sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 19-4-99 il Tribunale di Lecce, giudicando ai sensi dell'art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza del 26-3-99, con la quale la Corte di Appello di Lecce aveva respinto l'istanza di scarcerazione avanzata da TE SE.
Rilevava il Tribunale che l'istanza, formulata ai sensi degli artt. 300 comma 4 e 298 c.p.p., giustamente era stata respinta dalla Corte di Appello di Lecce. Osservava, in proposito, che il TE era in stato di custodia cautelare dal 28-1-95 ma era detenuto in espiazione pena, per altri reati, dal 3-5-95 al 4-11-98; riteneva, pertanto, che non era applicabile l'art. 300 comma 4 c.p.p., attenendo esso all'ipotesi in cui vi sia una sentenza di condanna per lo stesso fatto per cui è in corso la misura cautelare;
riteneva, inoltre, che la compatibilità tra misura cautelare ed espiazione pena, fissata dall'art. 298 c.p.p., è operante soltanto nei limiti indicati dall'art. 297 comma 5 c.p.p., cioè soltanto ai fini del computo dei termini di durata massima della stessa misura cautelare, che nel caso di specie non erano decorsi.
Avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo i vizi di cui all'art. 606 lettere b), c) ed e) c.p.p. Sosteneva il ricorrente che era applicabile l'art. 304 comma 4 c.p.p. in quanto il TE, arrestato il 28-1-95, era stato condannato ad anni quattro e mesi due di reclusione nello stesso processo;
sosteneva, inoltre, che l'art. 298 ha stabilito il principio di compatibilità tra misura cautelare ed espiazione della pena e che pertanto l'espiazione intervenuta per altro fatto non sospende la misura cautelare.
Osserva la Corte che il provvedimento impugnato è immune dai vizi denunciati. Invero è esaurientemente e logicamente motivato in tutti i passaggi atti a manifestare l'iter decisorio ed ha correttamente interpretato e applicato gli artt. 300 comma 4 e 298 c.p.p. È corretto, infatti, che l'art. 300 comma 4 sia applicabile soltanto nel caso in cui la sentenza di condanna sia per gli stessi fatti per i quali è in corso la misura cautelare;
ed è irrilevante che proprio tale situazione si sia verificata nel caso in esame - come sostiene il ricorrente - perché, per trovare applicazione l'art. 300 comma 4, è necessario anche che la durata della misura cautelare relativa ad un certo fatto sia non inferiore alla pena inflitta per quello stesso fatto, circostanza per la citi sussistenza è necessario valutare se l'espiazione della pena abbia o meno avuto effetto sospensivo sul decorso della misura cautelare. Considerare l'art. 298 c.p.p. del tutto svincolato dal precedente art. 297, come vorrebbe il ricorrente, porterebbe a conseguenze illogiche, posto che la compatibilità della custodia cautelare e dell'espiazione pena assumerebbe valenza diversa - a tutti i fini, ex art. 298, mentre soltanto ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 297 - in conseguenza di un fatto puramente casuale, cioè a seconda che sia l'esecuzione del provvedimento di custodia cautelare a precedere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione per espiazione pena o viceversa.
La compatibilità tra custodia cautelare e detenzione in esecuzione di pena deve sempre ritenersi sussistente non per Compatibilità naturale ma Per effetto della compatibilità ritenuta dalla legge, e quindi nei limiti indicati dalla norma generale di cui all'art. 297 comma 25 c.p.p. e cioè soltanto ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare (cfr. Cass. Sez. V, 17-5-91, Costarina e Cass. Sez. I, 22-6-90, Volpe). Il ricorso è pertanto infondato e dev'essere rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 4 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria 21 dicembre 1999