Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5834 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DICASSAZIONE LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 8136/00 - Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere 10722/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.17153 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere Ud. 31/01 /02 ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: RETE GAMMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TARICCO VALERIO, TRUCCO BARTOLOMEO, MANA ROBERTO;
intimati e sul 2° ricorso n 10722/00 proposto da: 2002 VALERIO, TRUCCO BARTOLOMEO, MANA RENATO, 528 TARICCO -1- elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
RETE GAMMA SPA;
intimato avverso la sentenza n. 104/99 del Tribunale di CUNEO, depositata il 17/04/99 R.G.N. 84/99;- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Saverio udienza del 31/01/02 dal TOFFOLI;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed assorbimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi al Pretore di Cuneo, AL CC, LO TR e TO MA lamentavano che la loro datrice di lavoro, Rete Gamma s.p.a., successivamente al giugno 1993 non aveva più loro corrisposto l'indennità di L. 4000 mensili per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e chiedevano la condanna di detta società a corrispondere i relativi arretrati, computati fino al settembre 1995. La convenuta si costituiva nei giudizi, contestando le pretese dei lavoratori. Deduceva, infatti, che l'indennità in questione era stata corrisposta sulla base di un accordo prevedente che l'indennità stessa, diretta a premiare i più assidui al lavoro, sarebbe stata corrisposta secondo l'insindacabile discrezionalità della direzione, anche in modo discontinuo, e avrebbe potuto essere sempre revocata, non costituendo un elemento retributivo o un diritto acquisito. Il Pretore, riuniti i giudizi, accoglieva le domande. Rilevava, infatti, che dall'istruttoria espletata era rimasto confermato che la corresponsione dell'indennità era stata pattuita con un rappresentante della società Rete Gamma e che era stata illegittima l'abolizione unilaterale della medesima, facente parte a tutti gli effetti della retribuizione. A seguito di appello della Soc. Rete Gamma, a cui resistevano i lavoratori, il Tribunale di Cuneo confermava la sentenza di primo grado, salvo che per la esclusione della voce relativa alla rivalutazione delle somme richieste. Ad avviso del Tribunale, doveva disattendersi la tesi relativa al carattere meramente occasionale dell'erogazione, poiché le indennità in questione fin dal 1987 erano state erogate in modo costante e senza alcuna soluzione di continuità nei confronti delle maestranze che avevano i requisiti per beneficiarne, sicché 3 esse facevano ormai parte della retribuzione non riducibile. Non rilevava, quindi, se l'emolumento avesse costituito o meno oggetto di un'espressa pattuizione dei lavoratori con un rappresentante dell'azienda. Doveva anche escludersi la sussistenza della prova del consenso dei lavoratori alla revoca dell'indennità, non essendo adeguatamente significativo il silenzio serbato in un primo momento da alcuni dei lavoratori. Il cumulo della rivalutazione con gli interessi era escluso dal Tribunale in base all'art. 22, comma 36, 1. n. 724/1994. La Rete Gamma propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo articolato in cinque punti. I tre lavoratori resistono con controricorso e propongono un motivo di ricorso incidentale. La Rete Gamma ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi devono essere riuniti, in quanto hanno ad oggetto la stessa sentenza. La ricorrente in via principale Rete Gamma s.p.a. deduce violazione degli artt. 1340, 2103, 1362, 1363 c.c. e omissione o contraddittorietà di motivazione su punti decisivi. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante il contenuto del documento attestante la volontà datoriale circa la connotazione liberale, discrezionale e revocabile dell'erogazione, valorizzando la mera reiterazione della sua corresponsione, in violazione del principio per cui il comportamento delle parti può costituire elemento di interpretazione della loro volontà, ma non esso stesso essere fonte di un'obbligazione contrattuale, e del principio per cui 4 per l'instaurazione di un uso aziendale non è sufficiente la mera reiterazione del comportamento, ma è necessario anche uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo (punto 1). Deduce inoltre che la sentenza sia carente sotto il profilo dell'analisi della volontà datoriale di impegnarsi incondizionatamente anche per il futuro, incorrendo nei vizi di motivazione e di violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. Il giudice di merito, infatti, aveva valorizzato, della lettera aziendale, l'intento di premiare i dipendenti maggiormente presenti sul posto di lavoro, trascurandone tutti gli altri aspetti, quali in particolare il riferimento all'insindacabile discrezionalità, e alla facoltà di revoca (punti 2 e 3). Si duole, poi, della violazione dell'art. 2103 c.c., per avere il Tribunale ritenuto legittima la riduzione della retribuzione solo in occasione di mutamento di mansioni o delle modalità della prestazione, e non anche in riferimento a semplici erogazioni oltre i minimi (punto 4). , те normeLamenta, infine, la violazione dell'art. 2103 C.C. e delle sull'interpretazione dei contratti, quanto all'esclusione che il comportamento tenuto dai dipendenti per lungo tempo significasse accettazione e assenso rispetto alla riduzione della retribuzione (punto 5). I ricorrenti in via incidentale deducono violazione dell'art. 22, comma 36, 1. 23 dicembre 1994 n. 724, rilevando l'inapplicabilità della disposizione relativa al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti maturati entro il 31 dicembre 1994. I primi tre profili di censura del ricorso principale devono ritenersi inammissibili, come fondatamente eccepito dai controricorrenti. 5 Al riguardo è opportuno premettere, in linea di diritto, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del decidere nel giudizio di secondo grado, quale fissato e delimitato dall'impugnazione delle parti, e non possono riguardare, in contrasto con il giudicato interno formatosi per difetto di impugnazione e rilevabile anche d'ufficio, eventuali ampliamenti dell'ambito del giudizio di appello, rispetto a quello circoscritto e delimitato dagli specifici motivi di gravame, operati dal giudice nella sentenza di secondo grado (Cass. 25 luglio 1994 n. 6903; Cass. 25 marzo 1995 n. 3496: cfr. anche Cass. 24 novembre 1994 n. 9960; Cass. 22 dicembre 1994 n. 11062; Cass. 28 luglio 2000 n. 9936; Cass. 21 gennaio 2001 n. 6). Nella specie, il giudice di primo grado ha rilevato, facendo riferimento al tenore dei listini paga e alla prova testimoniale, che l'indennità ("gettone di presenza”, successivamente denominato straordinario forfetizzato) richiesta dai ricorrenti, avente carattere retributivo, fu concordata con un rappresentante della società convenuta, e ha ritenuto illegittima la sua abolizione disposta unilateralmente dall'azienda. La Rete Gamma con l'atto di appello non ha posto in dubbio né la fonte pattizia dell'erogazione, né il suo carattere retributivo, limitandosi a contestare che la stessa costituisse parte della retribuzione coperta dalla garanzia di irriducibilità a norma dell'art. 2103 c.c., e a sostenere che per la sua soppressione non era necessario il consenso dei lavoratori, il quale era tuttavia ravvisabile nel loro prolungato silenzio, avente valore di un comportamento concludente. D'altra parte, non può darsi rilievo al generico richiamo conclusivo alle eccezioni e agli argomenti svolti nella memoria di costituzione e nelle note difensive del primo grado, certamente inidoneo ai fini 6 della enucleazione di ulteriori censure rispetto alle statuizioni del giudice di primo grado (Cass. 20 gennaio 1999 n. 498; Cass. 17 gennaio 2001 n. 573; Cass. 22 gennaio 2001 n. 875). Poiché in appello non è stata posta in discussione la fonte contrattuale delle erogazioni in questione, né comunque si è sostenuto, in contrasto con l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado circa l'obbligazione assunta dall'azienda, che alla stessa obbligazione andasse attribuito un tenore conforme alle lettere inviate ai lavoratori dall'azienda e ora invocate, deve rilevarsi la novità e il contrasto con il giudicato interno dei motivi di ricorso nella parte - in cui censurano la mancata considerazione delle medesime lettere in questione quale titolo delle erogazioni. Per la stessa ragione non sono comunque concludenti le censure mosse alla valorizzazione, compiuta dal giudice d'appello, della continuatività delle erogazioni, sotto il profilo della non sufficienza di tale elemento ai fini della instaurazione di un uso aziendale, nonché di alcuni elementi contenuti nelle stesse lettere dell'azienda. Infatti non era più in contestazione, già in appello, il fondamento contrattuale della corresponsione della indennità in questione. Deve comunque osservarsi che non è fondata neanche la censura delle argomentazioni sviluppate, sia pur superfluamente, dal giudice di appello, in merito alla configurabilità, nelle circostanze dell'erogazione sin dal 1987 e senza alcuna soluzione di continuità dell'indennità in questione, di un titolo idoneo a far ritenere l'inclusione della medesima indennità nella retribuzione incondizionatamente spettante ai dipendenti che in tali termini ne beneficiavano. In tale rilievo è insito, infatti, l'accertamento di fatto relativo a un comportamento concludente del datore di lavoro, costituente manifestazione di 7 una sua volontà negoziale in tal senso, accertamento rispetto al quale non è contraddittorio il richiamo da parte del Tribunale al tenore delle lettere invocate dalla Rete Gamma, a conferma della volontà dell'azienda di premiare i dipendenti maggiormente presenti del lavoro, senza considerazione anche delle precisazioni contenute nelle stesse circa il carattere discrezionale e revocabile dell'erogazione. Da quest'ultimo punto di vista, infatti, è giustificata, sul piano logico-giuridico, la valorizzazione da parte del giudice di merito delle modalità di erogazione in concreto seguite nella prassi, evidentemente ritenute espressione di una modificazione, per fatti concludenti, della ipotizzata diversa iniziale volontà della società datrice di lavoro (cfr. Cass 10 aprile 1990 n. 3039 e Cass. 23 agosto 1990 n. 8573). E' opportuno anche rilevare che, con riferimento a fattispecie come quelle in esame, è pertinente, appunto, il riferimento all'ipotesi della pattuizione contrattuale per fatti concludenti, mentre appare ultronea tutta la problematica relativa agli usi aziendali, che riguarda la rilevanza della ripetizione da parte del datore di lavoro di condotte che non possono assurgere al valore di manifestazione di volontà negoziale per comportamento concludente nei confronti dei singoli, specifici, dipendenti che invocano l'uso aziendale stesso (per esempio, per la non precedente verificazione nei loro confronti della situazione in ipotesi legittimante il loro diritto). Con la censura di cui al punto n. 4) non si contesta l'affermazione del giudice d'appello circa l'inapplicabilità della specie del principio secondo cui non sussiste il diritto alla conservazione di componenti accessorie della retribuzione collegate ad aspetti estrinseci della prestazione, e non all'intrinseco contenuto professionale della stessa. Si sostiene però che è suscettibile di riduzione anche la parte della retribuzione che eccede i minimi. Questa 8 affermazione è sicuramente infondata in termini generali. E' evidente, infatti, che l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi, se può rendere legittima una sua riduzione concordata, non abilita certo il datore di lavoro a ridurre unilateralmente la retribuzione in violazione del contratto di lavoro. Il profilo di ricorso di cui al punto n. 5 è a sua volta inammissibile, poiché presuppone un contenuto della motivazione della sentenza impugnata diversa da quella reale. Infatti il giudice d'appello non ha escluso l' idoneità di un lungo silenzio tenuto dai lavoratori ad esprimere accettazione di una riduzione della retribuzione, avendo fatto riferimento, in punto di fatto, al silenzio "serbato nell'immediatezza” e all'assenza di altri fatti idonei a renderlo univocamente significativo di una manifestazione tacita di volontà. Il ricorso incidentale è fondato, poiché è indubbio che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, posto dall'art. 22, comma 36, 1. n. 724/1994 - di cui peraltro nelle more del giudizio è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale quanto ai rapporti di lavoro privati (Coste cost. 2 novembre 2000 n. 459) - si applica, giusta il suo espresso tenore letterale, solo agli emolumenti il cui diritto sia maturato successivamente al 31 dicembre 1994. Proceduto al relativo annullamento della sentenza impugnata, questa Corte può procedere alla conseguente decisione nel merito, nei limiti derivanti dalla formulazione del motivo di ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Dovendosi procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio in relazione a tutti i suoi relativi gradi, si ritiene opportuno confermare per il giudizio di merito le statuizioni al riguardo già adottate nelle relative sedi;
la Rete Gamma s.p.a., soccombente, deve essere condannata a rimborsare alle 9 controparti anche le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
annulla in relazione a quest'ultimo la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Rete Gamma s.p.a. a corrispondere ai ricorrenti in via incidentale, sugli importi loro riconosciuti dalla sentenza d'appello, maturati entro il 31.12.1994, la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate;
conferma le statuizioni sulle spese dei giudici di merito;
condanna la ricorrente principale alle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 17,30 oltre a Euro 1500,00 per onorari. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2001. Spylich I will IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Schen Tabl Shille Pelle 1 1 T S . D T A R O C A L " L L A O L S C E E 8 I P D 7 S - D I I 8 S - N A N 1 T G E 1 S O S O I A P A D G M I E G O , E T A O T L D I R T R E I S A T I D L N G L E E O E S R E D 10