Sentenza 11 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14502 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
66.59447 REPUBBLICA ITALIANA ORTE SRTE S PRETE 14 5 0 2 0 OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO imposta di registro: agevolazioni;
quisto 'prima casa' CIVILE V TRIBUTARIA ŞEZI Ja dai Magistrati: R.G. N. 4532/98 Brancesco Presidente CRISTARELLA ORESTANO 7242/98 Cons. relatore PAPA Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Enrico Consigliere Cron. 33836 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud.
8.5.2002 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 4532 R.G. 1998, proposto da N. 59447 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; •
- ricorrente -
contro
OT TA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paulucci de' Calboli 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe TOSATTI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso con ricorso incidentale;
- controricorrente -
RI RI;
- intimato -
e sul ricorso iscritto al n. 7242 R.G. 1998, proposto da OT TA, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;
"ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in giudizio come sopra;
- Intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio in data 16 dicembre 1996, depositata col n. 8-34-96 il 4 febbraio 1997. Uditi, nella pubblica udienza dell'8 maggio 2002: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Polizzi, per il ricorrente principale;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale. Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro di Velletri, con avvisi di liquidazione notificati il 24 marzo 1994, recuperò a tassazione l'imposta di registro nella misura ordinaria con relativa soprattassa nei confronti di IM TI e CA CO, negando i benefici per l'acquisto della 'prima casa' di cui alla legge 168/1982, in relazione ad un atto registrato il 14 giugno 1984 (n. 2222). I contribuenti impugnarono l'avviso, e la Commissione Tributaria di primo grado di Velletri respinse il ricorso. Il loro appello è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, che ha affermato la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento delle agevolazioni. Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con unico complesso motivo. Resistendo con controricorso, IM TI formula, in via gradata, un mezzo d'impugnazione incidentale, mentre CA CO non svolge attività difensiva. Motivi della decisione L'Amministrazione finanziaria, denunziando il difetto assoluto : di motivazione e la violazione della legge 168/1982, rileva in primo luogo il carattere apodittico dell'affermazione di sussistenza di "tutti i presupposti di legge per la concessione dei benefici" - contenuta nella sentenza impugnata -; prospetta comunque l'errore in cui il giudice 'a quo' sarebbe incorso - argomentando dalla citazione di una risoluzione ministeriale -, col desumere l'adempimento di legge dalla fissazione della residenza nel Comune ove l'immobile è ubicato, circostanza diversa dalla mancata destinazione di esso ad abitazione degli acquirenti, contestata in sede di revoca del beneficio. La resistente oppone, oltre alla infondatezza della tesi avversaria, un mezzo di ricorso incidentale subordinato, con cui deduce la violazione dell'art. 76 del d.P.R. 131/1986, per tale via 3 dichiarando di riproporre la questione di decadenza della finanza dal diritto fatto valere. I ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno previamente riuniti, a mente dell'art. 335 c.p.c., in relazione all'art. 49 d.lgs. 546/1992. Inammissibile si rivela il ricorso incidentale, da esaminare per primo, indipendentemente dalla formulazione in via subordinata, come quello che riguarda la preliminare questione di decadenza dell'ufficio, non esaminata dal giudice 'a quo' (Cass., Sez.un., 212/2001). La questione venne formulata, col ricorso introduttivo (spedito l'11 giugno 1994 e pervenuto il 16 successivo), nella maniera seguente: *1) Deve preliminarmente eccepirsi l'intervenuta estinzione del diritto fatto valere dall'Amministrazione Finanziaria con la notifica dei provvedimenti impugnati. Trattandosi infatti, come genericamente indicato negli avvisi sopra descritti, della richiesta da parte dell'Ufficio del Registro di una differenza d'imposta dovuta a titolo di penale in base alla dichiarazione di un evento successivo, e comunque vertendosi in tema di sanzioni pecuniarie, l'azione esercitata dall'Amministrazione Finanziaria era soggetta al termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si sarebbe verificato l'evento asseritamente attribuito ai ricorrenti” (ivi, p. 1 seg.). Essa è stata riproposta, nei medesimi testuali termini, col ricorso in appello (spedito il 5 febbraio 1996 e pervenuto l'8 successivo;
p. 2). Si tratta, in realtà, della mera riproduzione della preliminare eccezione - in senso stretto - di decadenza, senza la formulazione di alcuna censura alla statuizione, sul punto, della decisione impugnata (Commissione Tributaria di primo grado di Velletri in data 20 ottobre 1995, depositata col n. 103 il 26 ottobre 1995), che, sia pure in forma sintetica, aveva affermato l'assoggettamento della pretesa fiscale al termine decennale di prescrizione: "Il diritto dell'Ufficio è stato fatto valere nel termine di dieci anni di legge. L'applicazione della soprattassa è conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni prescritte dalla legge 168/82”. Si versa quindi in una ipotesi di inammissibilità dell'appello sulla questione preliminare di merito, per mancata esposizione delle ragioni del dissenso rispetto alla ratio decidendi' della decisione impugnata - imposta dall'art. 22 del d.P.R. 636/1972, applicabile 'ratione temporis' e per la correlata insufficienza della rilevata - pedissequa ripetizione dell'eccezione respinta. Tale- inammissibilità, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, comporta il giudicato sul punto relativo alla decadenza, necessariamente riverberandosi sul ricorso incidentale (v., fra le altre, Cass. 3128, 11252 e 11273/ 2001). Venendo al ricorso principale, lo stesso si rivela fondato. La soluzione favorevole ai contribuenti si fonda, nella sentenza impugnata, sulla considerazione - tratta dalla lettura degli atti - "che ricorrono tutti i presupposti di legge per la concessione dei benefici (di) cui alla L. 168/82 e succ. mod.”, nonché sulla “circ. n. 43 dell'8.5.93 del Min. Fin. depositata in atti dall'Ufficio". Si è in presenza di una motivazione meramente apparente, per ciò che riguarda la - non argomentata e, comunque, non riscontrabile affermazione di - sussistenza del "presupposti di legge". Né è dato d'altronde ricostruire il percorso logica del giudice 'a quo' attraverso l'impiego dei dati emergenti dalla parte espositiva. In essa si legge che la pretesa erariale si basa sulla "perdita dei benefici fiscali (di) cui alla L. 168/82... per non aver adibito a propria abitazione l'immobile acquistato”; e vi si contrappone l'impugnativa dei contribuenti, con riguardo alla richiamata circolare, “la quale ricomprendeva nella previsione normativa anche l'ipotesi di eventuale mancata coincidenza tra residenza e luogo ove è sito l'immobile". La totale assenza di riferimenti di fatto non consente di individuare la 'ratio decidendi', tanto più in presenza di una decisione impugnata di opposto tenore. In particolare, non consente di individuare un comune denominatore - di carattere logico - tra possibile divergenza del luogo di residenza rispetto a quello di 'abitazione' e destinazione effettiva ad abitazione dell'immobile acquistato, oggetto dell'agevolazione in discussione. Ne deriva, in accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per il necessario nuovo esame, ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, chiamata a provvedere, all'esito, anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile quello incidentale 6 ed accoglie il ricorso principale;
cassa, in relazione ad esso, la sentenza impugnata, e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2002. Il Presidente II Cons. estensore Francesco Cristarella Orestano - Enrico Papa - Нимах относит tuico N IL CANCELLIERE C1 O I AL Casano Z A S E A T A I M R 1 . 1 N 3 A T B A L L . . N - B 5 . . 9 6 8 / / 2 1 6 4 . L D P E N R D . S S I I E A S E T A N E G R R Z E S D E O I E I T N A DEPOSITATO IN CANCELLERIA 111 OTT 2002Oggi A T R B I A I U R T IL CANCELLIERE aldo Calano