Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 1
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, concernente la corresponsione delle indennità per maternità obbligatoria e facoltativa, ritenendo non desumibili dall'atto introduttivo del giudizio gli estremi dettagliati dei fatti costitutivi e del "petitum", senza tuttavia verificare se il ricorso non consentisse, in ragione della tipicità delle prestazioni richieste e della documentazione allegata, e in particolare dalle domande amministrative - le quali, condizionando la stessa proponibilità in giudizio delle pretese dell'assicurato, devono in ogni caso essere verificate dall'Istituto previdenziale in relazione alle domande contro di esso proposte - un'adeguata identificazione dell'oggetto del ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12059 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mauro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IACOBELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, VA BIONDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 292/00 del Tribunale di NOLA, depositata il 08/02/00 - R.G.N. 516/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Nola, OV NO, premesso di essere bracciante agricola e di avere prestato lavoro dipendente negli anni dal 1989 al 1993, esponeva di avere presentato all'IN richieste (rispettivamente in data 18.1.1993 e in data 10.8.1993) per ottenere, per i periodi 1993-1994, le indennità di maternità per astensione obbligatoria e per astensione facoltativa. Stante il mancato accoglimento di dette domande, chiedeva la condanna dell'IN al pagamento di dette prestazioni.
L'IN resisteva alla domanda.
Il Pretore dichiarava la nullità del ricorso, poiché nel medesimo non erano stati indicati ne' il periodo di fruizione dell'astensione dal lavoro ne' la data del parto.
La NO proponeva appello, deducendo che dai documenti esibiti, in parte su richiesta del Pretore, era rilevabile sia il periodo di astensione obbligatoria (7.1.1993-7.5.1993) che quello di astensione facoltativa (30.7.1993-30.1.1994) e risultavano i dati relativi al parto e alla nascita del figlio.
Il Tribunale di Nola rigettava l'appello, osservando che nel ricorso introduttivo non era dato riscontrare un preciso riferimento ne' al periodo di astensione obbligatoria e facoltativa ne' alla data del parto, e che tale carenza comportava la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. e, in particolare, del relativo n. 3, senza che rilevasse la documentazione in atti e la mancanza di eccezioni al riguardo da parte del resistente.
Contro questa sentenza la NO propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.
L'IN resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, denunciando violazione dell'art. 414, n. 3, c.p.c. e dell'art. 156 c.p.c., oltre che omessa e contraddittoria motivazione, osserva che in realtà nel ricorso introduttivo era stato indicato l'oggetto della domanda, mediante l'indicazione delle prestazioni richieste (indennità per astensione obbligatoria e facoltativa) e delle date di presentazione delle relative domande, il che rendeva l'atto idoneo al raggiungimento dello scopo. La mancata indicazione dei relativi periodi temporali non giustificava la sanzione della nullità, sia perché l'IN era stato adeguatamente posto in grado di difendersi, avendo a disposizione tutti gli elementi per esaminare la domanda, sia perché l'omessa indicazione di un elemento della domanda da un punto di vista meramente formale è irrilevante, se lo stesso sia individuabile mediante un esame complessivo dell'atto, alla luce anche dei documenti allegati ed indicati.
Inoltre il giudice di primo grado - e analogamente quello di appello che si è limitato a ribadire il dispositivo della prima pronuncia - è incorso in contraddittorietà, perché, da un lato, ha richiamato la documentazione in atti (dopo avere chiesto la produzione di ulteriori documenti) e, dall'altro, non ha valorizzato la medesima ai fini della individuazione della domanda.
Il ricorso è fondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte può ritenersi acquisito il principio secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass., Sez. un., 2 giugno 1993 n. 6140; Cass. 1 luglio 1999 n. 6714, 7 marzo 2000 n. 2572, 25 luglio 2001 n. 101514, 18 ottobre 2002 n. 14817). Il punto su cui, almeno apparentemente, la giurisprudenza non è univoca, è quello della rilevanza o meno degli elementi rilevabili dalla documentazione allegata al ricorso, poiché alcune pronunce escludono la rilevanza ai fini in questione della documentazione, a meno che essa non sia notificata insieme al ricorso (Cass. n. 6714/1999, cit., e Cass. 14817/2002, cit.), mentre altre, nel richiedere la considerazione anche della documentazione, non presuppongono che la stessa rappresenti un allegato del ricorso in senso materiale, e talvolta espressamente precisano che è sufficiente il deposito della documentazione e il suo richiamo nell'atto introduttivo (cfr. Cass. 4 febbraio 1985 n. 764, 15 dicembre 1989 n. 5648, 4 agosto 1994 n. 7221, 29 gennaio 1999 n. 817, oltre a Cass. n. 10154/2001, cit.). I due indirizzi giurisprudenziali appaiono non necessariamente in contraddizione sostanziale tra di loro, in quanto in realtà il problema appare essere quello della precisazione dei limiti in cui può e deve procedersi alla valorizzazione, ai fini in esame, anche della documentazione indicata nel ricorso e insieme ad essa prodotta. In tale prospettiva, sembra, da un lato, doversi escludere che il rinvio, anche espresso, a documenti non materialmente allegati al ricorso possa esonerare il ricorrente da una indicazione degli estremi della domanda necessari affinché risulti sostanzialmente delineato il thema decidendum e la controparte possa, già dalla lettura del ricorso, essere messa in grado di valutare, nelle loro linee fondamentali, i termini della domanda e le proprie esigenze di difesa. Viceversa rappresenterebbe un formalismo eccessivo, in possibile contrasto con ragioni di economia e chiarezza espositiva e, talvolta, anche con le concrete e ragionevoli possibilità espositive degli atti giudiziari, richiedere che inderogabilmente nel ricorso siano precisati tutti i dettagli del petitum e della causa petendi. Non è possibile, naturalmente, precisare compiutamente e in astratto quale possa essere la linea di demarcazione tra quanto deve inderogabilmente desumersi dal ricorso e quanto può trovare integrazione nella documentazione. Si tratta di valutazioni che devono essere compiute, in maniera ragionevole, con concreto riferimento alle varie situazioni, assicurando in ogni caso che siano adeguatamente tutelati il diritto di difesa del convenuto e la funzionalità del giudizio.
Nella specie i giudici di merito non si sono attenuti al principio appena esposto, poiché hanno considerato in se ostativa la mancata desumibilità dall'atto introduttivo degli estremi dettagliati dei fatti costitutivi e del petitum, senza verificare se in effetti il ricorso non consentisse l'identificazione, pur approssimativa, dei periodi cui si riferivano le domande relative alle indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa e quindi, in relazione anche alla tipicità delle prestazioni richieste e delle relative fattispecie costitutive, un'adeguata identificazione anche dell'oggetto del giudizio;
inoltre, gli stessi giudici, ai fini di una più precisa delimitazione (temporale e quantitativa) di quest'ultimo, non hanno preso in considerazione gli elementi desumibili dalla documentazione allegata e, innanzitutto, dalle domande amministrative (le quali dovrebbero essere in possesso dell'ente e, condizionando la stessa proponibilità in giudizio delle pretese dell'assicurato, devono in ogni caso essere verificate dall'istituto previdenziale in relazione alle domande contro di esso proposte).
Consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice per nuovo esame sulla base dei principi già esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003