Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12059
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, concernente la corresponsione delle indennità per maternità obbligatoria e facoltativa, ritenendo non desumibili dall'atto introduttivo del giudizio gli estremi dettagliati dei fatti costitutivi e del "petitum", senza tuttavia verificare se il ricorso non consentisse, in ragione della tipicità delle prestazioni richieste e della documentazione allegata, e in particolare dalle domande amministrative - le quali, condizionando la stessa proponibilità in giudizio delle pretese dell'assicurato, devono in ogni caso essere verificate dall'Istituto previdenziale in relazione alle domande contro di esso proposte - un'adeguata identificazione dell'oggetto del ricorso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12059
    Data del deposito : 9 agosto 2003

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