Sentenza 18 ottobre 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro, il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli artt. 414, 164 e 156 cod. proc. civ., sempre che non si tratti di un'omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto; tale nullità opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell'integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso ma non offerta in comunicazione, e senza che, nella valutazione in ordine alla completezza del ricorso, possa attribuirsi rilievo alla natura ed organizzazione della parte convenuta in giudizio (nella specie, ente previdenziale dotato di sistema informatico), posto che ciascun convenuto, allo stesso modo, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentano di individuare la pretesa in modo certo in base a quanto risulta dalla domanda giudiziale, e ciò specie nel rito del lavoro, nel quale incombe sullo stesso convenuto, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14817 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' т IN NOM DEL P OL1 48 17 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU REM CAUSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 825 /00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere - Cron.34593 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere - Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere - Ud. 18/04/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AS IN, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE PELLEGRINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso 2002 VINCENZOrappresentato e difeso dagli avvocati 1711 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 137/99 del Tribunale di PALMI, depositata il 11/03/99 - R.G.N. 239/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato JENI per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 137 depositata l'11 marzo 1999, respingendo l'appello proposto da SO AT, in contraddittorio con l'INPS, confermava la sentenza del Pretore della stessa città, in funzione di giudice del lavoro, che aveva dichiarato nullo il ricorso della stessa SO - inteso al riconoscimento del diritto all'indennità giornaliera di -maternità per il periodo di astensione dal lavoro per l'indeterminatezza dell'oggetto conseguente alla mancata indicazione della data del parto e di quella di presentazione della domanda amministrativa. I giudici di appello rilevavano che in effetti il ricorso introduttivo non indicava la data del parto, né la data di presentazione della domanda amministrativa, né il periodo in cui si era verificata l'astensione dal lavoro, e che tali elementi neanche risultavano dalla documentazione depositata unitamente al ricorso (domanda amministrativa di indennità di maternità e ricorso al Comitato Provinciale), mentre l'ulteriore documentazione era priva di data di deposito, fatta eccezione per quella depositata in sede di discussione dell'appello, ed era comunque inidonea a sanare la nullità dell'atto introduttivo. Avverso tale decisione la SO propone ricorso per cassazione deducendo un unico motivo. Resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, deducendosi violazione di legge e mancata o insufficiente motivazione su punti decisivi, si lamenta che il Tribunale 1 non abbia considerato che la nullità dell'atto introduttivo ricorre solo allorchè dall'esame complessivo degli atti non sia possibile desumere l'oggetto della domanda, mentre, nella specie, come sarebbe dovuto risultare ad una completa disamina delle risultanze processuali, i documenti regolarmente depositati unitamente al ricorso (domanda amministrativa e ricorso al Comitato Provinciale) valevano ad individuare gli elementi essenziali della domanda e consentivano, comunque, allo stesso ente previdenziale di verificare la fondatezza della pretesa dell'assicurata. Il motivo non è fondato. Nel rito del lavoro, il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli art. 414, 164 e 156 cod. proc. civ., sempre che non si tratti di un'omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione;
tale nullità opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell'integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso ma non offerta in comunicazione (v. Cass. n. 6714 del 1999). Nella specie, è indubbio che, nell'ambito di una domanda intesa ad ottenere l'indennità giornaliera di maternità per astensione dal lavoro, la mancata indicazione della data del parto (che già in sede amministrativa comporta la decadenza dal diritto alla prestazione, ex art. 15 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, contenente il regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1971 n. 1204) integri un'omissione sostanziale nella esposizione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, del quale - in difetto di tale indicazione- viene impedita ogni verifica giudiziale. Oggetto della censura della ricorrente, d'altra parte, non è la rilevanza di tale omissione ai fini della validità dell'atto introduttivo, contestandosi invece che l'indicazione della data del parto- pur necessaria a tali fini - non sia stata individuata dal giudice di merito mediante l'esame dei documenti allegati. Mette conto rilevare, al riguardo, che la sentenza impugnata, pur premettendo l'affermazione che la produzione documentale non varrebbe comunque a rimediare alla carenza dell'atto in sé considerato (affermazione in sé erronea, in quanto contrastante con i principi sopra enunciati, e che, peraltro, è meramente accessoria e qui non rilevante), contiene tuttavia, a fondamento della ratio decidendi, la disamina dei documenti prodotti, in base alla quale il giudice di merito ha escluso la sussistenza delle necessarie e sopra richiamate indicazioni, idonee a configurare gli esatti termini della domanda, almeno alla stregua dei documenti depositati ritualmente. Tale conclusione sfugge alle censure della ricorrente, che si sostanziano nella deduzione di un vizio di motivazione sotto il profilo dell'omesso od anche insufficiente esame della documentazione prodotta. Ed invero, in base all'esame diretto degli atti indicati dalla ricorrente, consentito in questa sede se pure al limitato fine di verificare la sussistenza dei 3 ཅིམ་ documenti dedotti ed il carattere decisivo degli stessi, può rilevarsi che all'atto introduttivo depositato presso la Pretura di Palmi vennero regolarmente allegati due soli documenti (come risulta dall'elencazione in calce al ricorso e dall'indice del fascicolo di parte controfirmato dal cancelliere), costituiti dalla domanda amministrativa di indennità di maternità per astensione obbligatoria e da un ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS con la medesima causale, privi entrambi di alcuna indicazione riguardo alla data del parto e al relativo periodo di astensione;
un terzo documento, costituito da un successivo ricorso al medesimo Comitato Provinciale relativo ad indennità di maternità per astensione facoltativa, si trova allegato al fascicolo di primo grado della ricorrente e contrassegnato con il n. 3, ma- a prescindere dal fatto che non risulta regolarmente depositato unitamente al ricorso introduttivo (l'elenco dei documenti depositati comprendendo solo due documenti, specificamente numerati, di cui il n. 2 è indicato come "ricorso" al reca, comunque, la sola indicazione di un periodoComitato Provinciale) - di astensione, peraltro promiscuamente riferito a "malattia/maternità”, senza specificazione della data del parto e del periodo di astensione obbligatoria (né tali elementi sarebbero desumibili - anche a voler concedere che una tale specificazione possa essere implicita - dall'indicazione del periodo suddetto, ove interamente riferito ad astensione facoltativa per maternità, posto che, a norma dell'art. 7, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, i sei mesi di assenza facoltativa possono collocarsi in un ambito temporale intercorrente tra la fine del periodo di astensione obbligatoria e il compimento del primo anno di vita del bambino). In definitiva, quindi, né il ricorso introduttivo, inteso al riconoscimento dell'indennità per periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, nè la documentazione ivi allegata (anche a volervi includere il secondo ricorso al Comitato Provinciale), indicano la data del parto e neanche il periodo di astensione obbligatoria;
il che, come puntualmente osservato dal Tribunale, non consente di ritenere sussistenti i requisiti minimi richiesti per la validità dell'atto introduttivo. Va aggiunto che, al riguardo, le stesse indicazioni contenute nel ricorso per cassazione appaiono carenti, non specificandosi l'identità, la consistenza e l'efficienza di ognuno dei documenti dedotti, così come sarebbe stato necessario in virtù del principio di autosufficienza (v. ex plurimis Cass. n. 3173 del 1992). L'ulteriore documentazione (certificazione anagrafica) è stata depositata solo in sede di discussione in appello;
e quindi tale produzione, pure prescindendosi dalla sua ammissibilità, non poteva comunque valere, alla stregua dei principi sopra enunciati, a sanare la nullità dell'atto introduttivo di primo grado. Va osservato, infine, che nessun rilievo può attribuirsi alla avvenuta costituzione dell'INPS ed alla asserita possibilità, per quest'ultimo, di verificare comunque, anche in base alla documentazione offerta, la fondatezza o meno della pretesa dell'assicurata. Ed infatti il ricorso introduttivo del giudizio non può essere apprezzato alla stregua di una richiesta di informativa alla pubblica amministrazione, posto che ciascun 5 er convenuto, indipendentemente dalla sua natura ed organizzazione, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentono di individuare la pretesa in modo certo in base a quanto risulta dalla domanda giudiziale (cfr. la già citata Cass. n. 6714 del 1999); e ciò vale soprattutto nel rito del lavoro, nel quale incombe sul convenuto, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., l'onere di contestare specificamente, a pena di decadenza, i fatti costitutivi della domanda (cfr., sulle conseguenze del mancato assolvimento di tale onere, Cass. S.U. n. 761 del 2002). D'altra parte, la ricorrente non ha neanche precisato in base a quale documento presentato nella fase amministrativa, diverso da quelli allegati alla domanda giudiziale, l'Istituto avrebbe potuto desumere, al momento di costituirsi, la data del parto o l'inizio dell'astensione obbligatoria. Ne deriva, conclusivamente, che il ricorso va rigettato. Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, trovando applicazione l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002. D A E E L M G 1 8 E . G 5 - - 3 1 3 N 3 7 Il Preside Il Consigliere estensore T O R E I S T R D O L E L I N D E I A A . ' 1 0 S T faluating G E I R T R S O D E A O G , N S P I S E A S A S A , T Veri AL Chillie S E D I E A L E M L O T N S O D B D A P , I I O T IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,180TT. 2002 IL CANCELLIERE 6