Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14817
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Sentenza 18 ottobre 2002

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Nel rito del lavoro, il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli artt. 414, 164 e 156 cod. proc. civ., sempre che non si tratti di un'omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto; tale nullità opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell'integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso ma non offerta in comunicazione, e senza che, nella valutazione in ordine alla completezza del ricorso, possa attribuirsi rilievo alla natura ed organizzazione della parte convenuta in giudizio (nella specie, ente previdenziale dotato di sistema informatico), posto che ciascun convenuto, allo stesso modo, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentano di individuare la pretesa in modo certo in base a quanto risulta dalla domanda giudiziale, e ciò specie nel rito del lavoro, nel quale incombe sullo stesso convenuto, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14817
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14817
    Data del deposito : 18 ottobre 2002

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