Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
È ricorribile per cassazione la sentenza di applicazione della pena pronunciata in un processo cumulativo nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile, nel caso in cui le imputazioni per le quali è stata pronunciata la sentenza sono estranee alla pretesa risarcitoria e/o restitutoria. (Nella specie, la condanna riguardava le spese di difesa delle parti civili costituitesi nei confronti di un coimputato nel medesimo processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2010, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
M
REPUBBLICA ITALIANA 02 3 65 / 1 1 In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da: UDIENZA CAMERALE
Dott. GENNARO MARASCA - Presidente - DEL 18.11.2010
Dott. PAOLO OLDI - Consigliere -
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - SENTENZA N. 1945 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - 11879 Dott. CARLO ZAZA - Consigliere rel. - R. G. N. 119/2010
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di
VI LO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza in data 15.4.2008;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
LOTA LA REQUISITORIA DEL udite Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti, fra gli altri, di VI
LO la pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato continuato di bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria commesso quale consigliere di amministrazione del Consorzio CORAC di Potenza, posto il liquidazione coatta amministrativa il 9.1.2001; tanto nell'ambito di un processo nato dalla riunione di altri procedimenti, riguardanti imputazioni di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e peculato in relazione all'attività delle società s.p.a.
FISVI, s.p.a. SPAI, s.coop.r.l. ORTOFRUTTA, s.coop.r.l. UNIONCOOP, s.r.l.
Odissea, Consorzio Zoo Sem.
Con la stessa sentenza il VI veniva condannato, in solido con i coimputati, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili
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delle spese: 1. violazione degli artt. 444, 74 e 185 cod. proc. pen. e carenza di motivazione sull'essere state poste a carico del VI le spese riferibili alle parti civili SPAI e
SILVI;
2. violazione dell'art.444 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine alla solidarietà nella condanna alla rifusione delle spese di cui sopra ed alla determinazione delle stesse.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, relativo alla condanna del VI alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili SISVI e SPAI, è fondato.
Osserva in proposito il ricorrente che il VI era originariamente imputato nel procedimento relativo alla CORAC, la quale non si costituiva parte civile, e che i fallimenti SPAI e SISVI si costituivano in altri procedimenti nei confronti di imputati diversi dal VI, e non estendevano la costituzione nei confronti di questi.
I dati fattuali sui quali si fonda il motivo di ricorso risultano esatti alla lettura del fascicolo processuale. Dalla stessa sentenza impugnata il VI risulta del resto imputato delle sole condotte commesse in danno della CORAC ed oggetto di contestazione nell'originario procedimento penale n.21429/06 R. G. Tribunale
Potenza; dal che si comprende come i fallimenti SISVI e SPAI non fossero portatori di alcun interesse alla costituzione di parte civile nei confronti dell'odierno ricorrente.
I rilievi contenuti nella requisitoria scritta presentata dalla Procura Generale presso questa Corte, & richiamati nelle conclusioni del Procuratore Generále all'odierna udienza, per i quali il ricorso sarebbe inammissibile in quanto avente ad oggetto statuizioni, quali quelle relative alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, ricomprese nell'accordo sull'applicazione della pena, non sono nel caso concreto condivisibili. Il principio di diritto che ispira tali considerazioni è per il vero correttamente enunciato;
le disposizioni civili in esame, come questa
Corte ha avuto modo di affermare ( Sez. 5, n.14309 del 21.3.2008, imp. Leoni,
Rv. 239491), sono infatti parte integrante del negozio plurilaterale di natura processuale che caratterizza il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., ed in quanto tali non possono essere messe in discussione in questa sede.
Presupposto implicito di tale principio, tuttavia, è che le statuizioni civili trovino fondamento in un rapporto processuale effettivamente costituitosi fra la parte 2 32 civile e l'imputato ricorrente attraverso la costituzione della prima nei confronti del secondo, pur se la regolarità di detta costituzione, come nel caso esaminato dalla citata precedente decisione di questa Corte, venga contestata con il ricorso.
Solo in presenza di una quanto meno formalmente esistente costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato può invero apparire a quest'ultimo ragionevolmente prevedibile, all'esito della decisione sulla proposta di applicazione di pena, la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte costituita;
e solo a questa condizione, pertanto, siffatta statuizione può essere ritenuta compresa nella prospettiva dell'accordo a cui l'imputato consapevolmente partecipa formulando la proposta di applicazione di pena o aderendo alla stessa.
Nella situazione qui esaminata, come si è detto, le parti civili in favore delle quali venivano liquidate le spese poste a carico del ricorrente non si erano costituite nei confronti di quest'ultimo. Il ricorso avverso la relativa disposizione
è dunque ammissibile e, per quanto esposto, assolutamente fondato. Lo stesso deve pertanto trovare accoglimento con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in parola.
Rimane evidentemente assorbito il residuo motivo di ricorso, avente ad oggetto le modalità di liquidazione delle spese.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili SPAI e SISVI, che elimina.
Così deciso in Roma il 18.11.2010
Presidente
Il Consigliere estensore
Слън
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 25 CZK/2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise