CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2023, n. 28296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28296 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AF HM HM ME AR nato il [...] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 28296 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26 settembre 2022 la Corte di assise di appello di Catania, riformando solo in punto di pena la sentenza emessa in data 22 ottobre 2021 dalla Corte di assise di Catania, ha condannato ME ME MO FA AN alla pena di tredici anni e dieci mesi di reclusione ed euro 2.026.000 di multa per i reati di cui agli artt. 416, primo e sesto comma, cod.pen., 12, commi 3 lett. a), b) e d), 3 bis e 3 ter d.lgs. n. 286/1998. commessi sino al 20 ottobre 2013 per essersi, con altri soggetti, associato al fine di commettere più reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, agendo quale promotore od organizzatore dell'attività delittuosa, e per avere promosso od organizzato, per fine di profitto, tre trasporti di clandestini mediante imbarcazioni, con le aggravanti di avere trasportato più di cinque persone, di avere agito in più di tre persone riunite ovvero con il contributo di un gruppo criminale organizzato, e di avere esposto i trasportati a pericolo per la loro incolumità. 1.1. Secondo la Corte i le indagini, effettuate per lo più mediante intercettazioni, hanno dimostrato l'esistenza di un'associazione che organizzava ed effettuava trasporti di migranti dal porto di Alessandria d'Egitto fino alle acque internazionali e da qui in Italia, precisamente nella provincia di Siracusa, e il ruolo apicale dell'AN all'interno di questa. Gli accertamenti svolti in occasione del trasporto di migranti effettuato 111-12 settembre 2013, scoperto mentre era ancora in corso, hanno consentito di individuare tre basisti, due egiziani ed un palestinese, dimoranti a Vittoria e a Siracusa, in costante contatto con soggetti operanti in Egitto, e due persone al vertice del gruppo che organizzava i trasporti, tali AN e tale ME. Dalle intercettazioni svolte sull'utenza cellulare in uso ad AN, il cui numero è stato rinvenuto sul telefono satellitare sequestrato in uno degli sbarchi nonché su altre utenze collegate, è emerso chiaramente il suo ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione criminosa dedita alla commissione dei reati-fine sopra descritti. La sua identificazione è stata effettuata tramite rogatoria internazionale, avendo le autorità egiziane comunicato che l'intestatario di detta utenza telefonica è l'imputato AN. Infine tale AB IM AB, interrogato dal pubblico ministero, ha affermato di essere stato contattato dall'AN, e di sapere che questi era il capo ed era famoso quale organizzatore dei viaggi verso l'Italia. 1.2. La Corte ha respinto tutti i motivi di appello. In primo luogo ha confermato la corretta identificazione dell'AN come l'interlocutore o il soggetto menzionato nelle varie conversazioni intercettate, avendo potuto il perito, attraverso l'ascolto di molte conversazioni, attribuire 2 ogni voce ad un soggetto preciso, e chiamandosi spesso gli interlocutori per nome o per cognome. Il perito ha anche dichiarato di non avere avuto alcuna difficoltà nella traduzione delle varie conversazioni, avendo piena conoscenza della lingua arabo-egiziana e dei suoi vari dialetti, usati dagli interlocutori. In secondo luogo ha ribadito l'esistenza dell'associazione, già accertata con due sentenze emesse dalla Corte di assise di Catania e dalla Corte di assise di appello di Catania, divenute irrevocabili, a carico di correi responsabili dei trasporti di migranti effettuati nelle date del 25 luglio 2013, del 7 agosto 2013 e dell'11-12 settembre 2013. Le intercettazioni menzionate dimostrano senza dubbio la stabilità di un vincolo associativo tra più di tre persone, l'indeterminatezza del loro programma criminoso, l'esistenza di una struttura almeno rudimentale, con attribuzione di specifici ruoli ai diversi soggetti e con la coscienza e volontà di ciascun socio di far parte di un'associazione. Ha poi ribadito la sussistenza di una prova sufficiente circa il ruolo dell'AN quale capo e promotore dell'associazione, dimostrato sempre dalle conversazioni intercettate: egli è il proprietario delle imbarcazioni usate per i viaggi, impartisce direttive ai sodali, viene spesso appellato "capo" da questi ultimi, si attiva per risolvere i loro problemi anche giudiziari, ed è il punto di riferimento durante i trasporti, dal momento che proprio la sua utenza cellulare era memorizzata su un telefono satellitare trovato dopo uno sbarco. Pur respingendo la richiesta delle attenuanti generiche, la Corte, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello, ha ridotto l'aumento applicato per la continuazione con il reato associativo, così riducendo la pena finale. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso ME ME MO FA AN, per mezzo del suo difensore avv. Filippo Pino, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 12, commi 3 lettere a), b) e d), 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998, per l'erronea applicazione della legge, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione La sentenza impugnata non risolve i dubbi sulla identificazione dell'imputato quale interlocutore nelle conversazioni intercettate o quale soggetto citato da terzi. Il perito ha ammesso di avere dovuto utilizzare numerose interpretazioni, deduzioni e valutazioni soggettive per ricostruire il contenuto delle intercettazioni e per identificare le persone intercettate, ma i giudici non si sono curati di tale problematica e non hanno affrontato in modo adeguato la doglianza difensiva relativa alla criticità dell'approccio sensoriale per la identificazione dei soggetti captati solo mediante le loro voci. 3 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 cod.pen., per l'erronea applicazione della legge, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. La sussistenza di un'associazione criminosa avente le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza è stata desunta da circostanze meramente indiziarie e non univoche. L'elemento temporale contrasta con le conclusioni della sentenza impugnata, perché i tre reati-fine sono stati commessi nell'arco di meno di due mesi e quindi in un periodo di tempo molto breve. Inoltre non sono stati accertati né le fonti economiche che sostenevano la presunta associazione, né l'entità dei suoi proventi, né le modalità di gestione e suddivisione di qu'esti. Non è stata neppure acquisita la prova dell'essere l'AN il promotore o l'organizzatore della supposta associazione, perché gli elementi accertati, come la proprietà delle barche utilizzate per il trasporto, possono al massimo dimostrare una sua partecipazione al sodalizio criminoso, secondo l'ipotesi alternativa fornita dalla difesa e non adeguatamente contrastata dalla sentenza impugnata. Anche la tesi difensiva, secondo cui i contatti telefonici tra l'AN ed altri membri del gruppo dimostrano solo un ruolo di collettore tra questi ultimi, non è stata sconfessata con una motivazione convincente. Infine, l'affermazione secondo cui i testi escussi confermerebbero il ruolo apicale dell'AN è frutto di una mera deduzione, non sorretta da idonea motivazione. 2.3. Con il terzo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 62-bis cod.pen. La Corte ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche senza valutare i fattori positivi esposti dal difensore, e cioè la brevità del tempo di commissione dei vari reati, e senza adeguare quindi la pena alla effettiva gravità dei reati. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la sua aspecificità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutti i suoi motivi nonché privo di specificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. 4 SS ripropone la questione della correttezza dell'identificazione dell'imputato attraverso le captazioni telefoniche, a causa delle difficoltà incontrate dal perito anche nella ricostruzione del contenuto delle varie conversazioni, ma non si confronta con l'ampia motivazione resa dalla Corte di appello per respingere il relativo motivo di appello. Dalla pagina 17 alla pagina 19 della sentenza viene descritta l'attività svolta dal perito e vengono riportate le sue precisazioni circa il fatto di non avere trovato difficoltà nella traduzione delle conversazioni, pur essendo queste tenute con linguaggio criptico, e di non avere incontrato difficoltà nell'identificare i vari soggetti conversanti, riportandone i nomi quando questi venivano pronunciati, ed avendo inoltre memorizzato le voci, potendo così identificare gli interlocutori anche quando venivano chiamati con nomi diversi. Le «criticità dell'approccio sensoriale quale limite dell'opera di interpretazione e riconoscimento dei soggetti captati», che il ricorrente afferma non essere state adeguatamente affrontate, sono state al contrario valutate dalla Corte di appello, che ha esaminato in modo critico e approfondito l'operato del perito, motivando poi in modo logico l'affermazione di validità delle risultanze della sua attività. Il ricorso, inoltre, è del tutto generico perché non indica alcuna conversazione che sarebbe stata interpretata o tradotta in modo non corretto, né alcun elemento trascurato o mal compreso, idoneo a mettere in dubbio l'identificazione dell'AN come l'interlocutore, nelle intercettazioni a lui attribuite. 3. Il secondo motivo di ricorso, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un ct‹, v v vizio motivazionale relativo alla ricostruzione del fatto adottata dal Tfi-berrate —ctt riesaffre, e finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari e probatori raccolti. 3.1. Questa Corte, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha da tempo chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per 5 giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3.2. Nel presente caso la Corte di appello ha fornito una motivazione esaustiva, congrua e non illogica in merito agli elementi di prova da cui ha dedotto la colpevolezza dell'imputato, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi anche in questo caso a riproporre, in termini generici, le doglianze avanzate con l'atto di appello. L'esistenza della contestata associazione è ampiamente valutata alle pagine da 20 a 24 della sentenza, nelle quali la Corte di appello risponde a tutte le obiezioni prospettate, in particolare quanto alla sussistenza di un accordo stabile, dimostrata da plurimi elementi che non sono contrastati dall'accertamento, in questo processo, di soli tre reati-fine, e quanto alla non necessità di una prova specifica in merito all'entità dei guadagni e alle modalità della loro spartizione. In particolare la Corte di appello ha chiarito, alla pagina 22, che le intercettazioni dimostrano l'esistenza di un legame già stabile e continuo, che non si è interrotto neppure dopo lo sbarco del settembre 2013 e i relativi sequestri, perché i sodali avevano già programmato di eliminare le schede telefoniche usate, all'evidente fine di proseguire l'attività. Ha, inoltre, logicamente motivato che la consumazione dei reati-fine qui contestati richiede necessariamente l'intervento di un'organizzazione dedita stabilmente ad organizzare simili operazioni, date le molte attività che queste comportano, anche prima dell'inizio del trasporto. La breve durata nel tempo dei reati-fine qui contestati è quindi irrilevante, atteso che un'associazione criminosa ben può esistere al di là della commissione di un numero determinato di reati, nonché oltre il tempo in cui essa gestisce in concreto delle specifiche attività criminose. Il ricorso, poi, non si confronta con l'accertamento circa l'esistenza dell'associazione già contenuto in due sentenze irrevocabili, emesse in data 22 dicembre 2015 e 29 marzo 2017 a carico dei coimputati per i reati-fine qui contestati. E' un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, che deriva dal testo stesso dell'art. 238-bis cod.proc.pen., quello secondo cui «La sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi» (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517). Nel presente caso la Corte di appello ha valutato autonomamente la sussistenza dell'associazione contestata, sulla base delle prove acquisite nel dibattimento, e l'accertamento compiuto nelle due 6 sentenze irrevocabili sopra citate costituisce un ulteriore elemento che conferma la correttezza di tale valutazione, e sul quale il ricorso non esprime alcuna contrastante considerazione. 3.3. La motivazione della sentenza impugnata è adeguata, completa e logica anche con riferimento al ruolo dell'imputato di capo, promotore e organizzatore dell'attività delittuosa. La Corte di appello ha valutato approfonditamente le prove che dimostrano tale sua qualità, alle pagine da 24 a 28 della sentenza, richiamando le conversazioni più significative da cui essa emerge in modo evidente, oltre a ricordare che egli è il proprietario delle barche usate per il trasporto dei migranti clandestini. Il ricorso, anche su questo punto, è del tutto generico, in quanto non contesta l'interpretazione di alcuna di tali conversazioni, né contrappone alle predette prove altri elementi, acquisiti in dibattimento, che a suo parere sconfesserebbero la ricostruzione e la valutazione effettuata dai giudici di merito. 3.4. Deve infine ribadirsi, in merito alla completezza, alla non contraddittorietà e alla non illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che sul merito delle accuse essa ha confermato la sentenza di primo grado, ancora più ampia nella sua motivazione, e che perciò «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, in motivazione). Anche questo motivo di ricorso è quindi inammissibile. 4. Infine deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio ed in particolare all'omessa concessione delle attenuanti generiche. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con l'ampia motivazione con cui la sentenza impugnata ha respinto tale richiesta, formulata con l'atto di appello, essenzialmente ritenendo ostativi al beneficio la gravità dei fatti commessi, l'elevato contributo concorsuale dell'imputato per la loro consumazione, ed anche l'assenza di una sua rivisitazione critica del proprio comportamento, non avendo l'imputato, peraltro esercitando un diritto, mai ammesso alcuna responsabilità. La Corte di appello ha espressamente affermato che, «a fronte dell'elevato disvalore della condotta», non sono ravvisabili «elementi positivi sì pregnanti da poter giustificare la concessione delle 7 attenuanti generiche». E' quindi errata l'affermazione del ricorrente, secondo cui la sentenza avrebbe del tutto omesso di valutare gli elementi favorevoli all'imputato. Peraltro la prospettazione, quale elemento idoneo a sovvertire le considerazioni espresse dai giudici di merito, solo dell'essere state le condotte di reato realizzate per un tempo breve, è palesemente irrilevante, non venendo neppure contestata la valutazione della rilevante gravità di tali condotte, benché compiute nell'arco di meno di tre mesi, secondo le imputazioni. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 28296 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26 settembre 2022 la Corte di assise di appello di Catania, riformando solo in punto di pena la sentenza emessa in data 22 ottobre 2021 dalla Corte di assise di Catania, ha condannato ME ME MO FA AN alla pena di tredici anni e dieci mesi di reclusione ed euro 2.026.000 di multa per i reati di cui agli artt. 416, primo e sesto comma, cod.pen., 12, commi 3 lett. a), b) e d), 3 bis e 3 ter d.lgs. n. 286/1998. commessi sino al 20 ottobre 2013 per essersi, con altri soggetti, associato al fine di commettere più reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, agendo quale promotore od organizzatore dell'attività delittuosa, e per avere promosso od organizzato, per fine di profitto, tre trasporti di clandestini mediante imbarcazioni, con le aggravanti di avere trasportato più di cinque persone, di avere agito in più di tre persone riunite ovvero con il contributo di un gruppo criminale organizzato, e di avere esposto i trasportati a pericolo per la loro incolumità. 1.1. Secondo la Corte i le indagini, effettuate per lo più mediante intercettazioni, hanno dimostrato l'esistenza di un'associazione che organizzava ed effettuava trasporti di migranti dal porto di Alessandria d'Egitto fino alle acque internazionali e da qui in Italia, precisamente nella provincia di Siracusa, e il ruolo apicale dell'AN all'interno di questa. Gli accertamenti svolti in occasione del trasporto di migranti effettuato 111-12 settembre 2013, scoperto mentre era ancora in corso, hanno consentito di individuare tre basisti, due egiziani ed un palestinese, dimoranti a Vittoria e a Siracusa, in costante contatto con soggetti operanti in Egitto, e due persone al vertice del gruppo che organizzava i trasporti, tali AN e tale ME. Dalle intercettazioni svolte sull'utenza cellulare in uso ad AN, il cui numero è stato rinvenuto sul telefono satellitare sequestrato in uno degli sbarchi nonché su altre utenze collegate, è emerso chiaramente il suo ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione criminosa dedita alla commissione dei reati-fine sopra descritti. La sua identificazione è stata effettuata tramite rogatoria internazionale, avendo le autorità egiziane comunicato che l'intestatario di detta utenza telefonica è l'imputato AN. Infine tale AB IM AB, interrogato dal pubblico ministero, ha affermato di essere stato contattato dall'AN, e di sapere che questi era il capo ed era famoso quale organizzatore dei viaggi verso l'Italia. 1.2. La Corte ha respinto tutti i motivi di appello. In primo luogo ha confermato la corretta identificazione dell'AN come l'interlocutore o il soggetto menzionato nelle varie conversazioni intercettate, avendo potuto il perito, attraverso l'ascolto di molte conversazioni, attribuire 2 ogni voce ad un soggetto preciso, e chiamandosi spesso gli interlocutori per nome o per cognome. Il perito ha anche dichiarato di non avere avuto alcuna difficoltà nella traduzione delle varie conversazioni, avendo piena conoscenza della lingua arabo-egiziana e dei suoi vari dialetti, usati dagli interlocutori. In secondo luogo ha ribadito l'esistenza dell'associazione, già accertata con due sentenze emesse dalla Corte di assise di Catania e dalla Corte di assise di appello di Catania, divenute irrevocabili, a carico di correi responsabili dei trasporti di migranti effettuati nelle date del 25 luglio 2013, del 7 agosto 2013 e dell'11-12 settembre 2013. Le intercettazioni menzionate dimostrano senza dubbio la stabilità di un vincolo associativo tra più di tre persone, l'indeterminatezza del loro programma criminoso, l'esistenza di una struttura almeno rudimentale, con attribuzione di specifici ruoli ai diversi soggetti e con la coscienza e volontà di ciascun socio di far parte di un'associazione. Ha poi ribadito la sussistenza di una prova sufficiente circa il ruolo dell'AN quale capo e promotore dell'associazione, dimostrato sempre dalle conversazioni intercettate: egli è il proprietario delle imbarcazioni usate per i viaggi, impartisce direttive ai sodali, viene spesso appellato "capo" da questi ultimi, si attiva per risolvere i loro problemi anche giudiziari, ed è il punto di riferimento durante i trasporti, dal momento che proprio la sua utenza cellulare era memorizzata su un telefono satellitare trovato dopo uno sbarco. Pur respingendo la richiesta delle attenuanti generiche, la Corte, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello, ha ridotto l'aumento applicato per la continuazione con il reato associativo, così riducendo la pena finale. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso ME ME MO FA AN, per mezzo del suo difensore avv. Filippo Pino, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 12, commi 3 lettere a), b) e d), 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998, per l'erronea applicazione della legge, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione La sentenza impugnata non risolve i dubbi sulla identificazione dell'imputato quale interlocutore nelle conversazioni intercettate o quale soggetto citato da terzi. Il perito ha ammesso di avere dovuto utilizzare numerose interpretazioni, deduzioni e valutazioni soggettive per ricostruire il contenuto delle intercettazioni e per identificare le persone intercettate, ma i giudici non si sono curati di tale problematica e non hanno affrontato in modo adeguato la doglianza difensiva relativa alla criticità dell'approccio sensoriale per la identificazione dei soggetti captati solo mediante le loro voci. 3 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 cod.pen., per l'erronea applicazione della legge, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. La sussistenza di un'associazione criminosa avente le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza è stata desunta da circostanze meramente indiziarie e non univoche. L'elemento temporale contrasta con le conclusioni della sentenza impugnata, perché i tre reati-fine sono stati commessi nell'arco di meno di due mesi e quindi in un periodo di tempo molto breve. Inoltre non sono stati accertati né le fonti economiche che sostenevano la presunta associazione, né l'entità dei suoi proventi, né le modalità di gestione e suddivisione di qu'esti. Non è stata neppure acquisita la prova dell'essere l'AN il promotore o l'organizzatore della supposta associazione, perché gli elementi accertati, come la proprietà delle barche utilizzate per il trasporto, possono al massimo dimostrare una sua partecipazione al sodalizio criminoso, secondo l'ipotesi alternativa fornita dalla difesa e non adeguatamente contrastata dalla sentenza impugnata. Anche la tesi difensiva, secondo cui i contatti telefonici tra l'AN ed altri membri del gruppo dimostrano solo un ruolo di collettore tra questi ultimi, non è stata sconfessata con una motivazione convincente. Infine, l'affermazione secondo cui i testi escussi confermerebbero il ruolo apicale dell'AN è frutto di una mera deduzione, non sorretta da idonea motivazione. 2.3. Con il terzo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 62-bis cod.pen. La Corte ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche senza valutare i fattori positivi esposti dal difensore, e cioè la brevità del tempo di commissione dei vari reati, e senza adeguare quindi la pena alla effettiva gravità dei reati. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la sua aspecificità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutti i suoi motivi nonché privo di specificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. 4 SS ripropone la questione della correttezza dell'identificazione dell'imputato attraverso le captazioni telefoniche, a causa delle difficoltà incontrate dal perito anche nella ricostruzione del contenuto delle varie conversazioni, ma non si confronta con l'ampia motivazione resa dalla Corte di appello per respingere il relativo motivo di appello. Dalla pagina 17 alla pagina 19 della sentenza viene descritta l'attività svolta dal perito e vengono riportate le sue precisazioni circa il fatto di non avere trovato difficoltà nella traduzione delle conversazioni, pur essendo queste tenute con linguaggio criptico, e di non avere incontrato difficoltà nell'identificare i vari soggetti conversanti, riportandone i nomi quando questi venivano pronunciati, ed avendo inoltre memorizzato le voci, potendo così identificare gli interlocutori anche quando venivano chiamati con nomi diversi. Le «criticità dell'approccio sensoriale quale limite dell'opera di interpretazione e riconoscimento dei soggetti captati», che il ricorrente afferma non essere state adeguatamente affrontate, sono state al contrario valutate dalla Corte di appello, che ha esaminato in modo critico e approfondito l'operato del perito, motivando poi in modo logico l'affermazione di validità delle risultanze della sua attività. Il ricorso, inoltre, è del tutto generico perché non indica alcuna conversazione che sarebbe stata interpretata o tradotta in modo non corretto, né alcun elemento trascurato o mal compreso, idoneo a mettere in dubbio l'identificazione dell'AN come l'interlocutore, nelle intercettazioni a lui attribuite. 3. Il secondo motivo di ricorso, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un ct‹, v v vizio motivazionale relativo alla ricostruzione del fatto adottata dal Tfi-berrate —ctt riesaffre, e finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari e probatori raccolti. 3.1. Questa Corte, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha da tempo chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per 5 giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3.2. Nel presente caso la Corte di appello ha fornito una motivazione esaustiva, congrua e non illogica in merito agli elementi di prova da cui ha dedotto la colpevolezza dell'imputato, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi anche in questo caso a riproporre, in termini generici, le doglianze avanzate con l'atto di appello. L'esistenza della contestata associazione è ampiamente valutata alle pagine da 20 a 24 della sentenza, nelle quali la Corte di appello risponde a tutte le obiezioni prospettate, in particolare quanto alla sussistenza di un accordo stabile, dimostrata da plurimi elementi che non sono contrastati dall'accertamento, in questo processo, di soli tre reati-fine, e quanto alla non necessità di una prova specifica in merito all'entità dei guadagni e alle modalità della loro spartizione. In particolare la Corte di appello ha chiarito, alla pagina 22, che le intercettazioni dimostrano l'esistenza di un legame già stabile e continuo, che non si è interrotto neppure dopo lo sbarco del settembre 2013 e i relativi sequestri, perché i sodali avevano già programmato di eliminare le schede telefoniche usate, all'evidente fine di proseguire l'attività. Ha, inoltre, logicamente motivato che la consumazione dei reati-fine qui contestati richiede necessariamente l'intervento di un'organizzazione dedita stabilmente ad organizzare simili operazioni, date le molte attività che queste comportano, anche prima dell'inizio del trasporto. La breve durata nel tempo dei reati-fine qui contestati è quindi irrilevante, atteso che un'associazione criminosa ben può esistere al di là della commissione di un numero determinato di reati, nonché oltre il tempo in cui essa gestisce in concreto delle specifiche attività criminose. Il ricorso, poi, non si confronta con l'accertamento circa l'esistenza dell'associazione già contenuto in due sentenze irrevocabili, emesse in data 22 dicembre 2015 e 29 marzo 2017 a carico dei coimputati per i reati-fine qui contestati. E' un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, che deriva dal testo stesso dell'art. 238-bis cod.proc.pen., quello secondo cui «La sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi» (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517). Nel presente caso la Corte di appello ha valutato autonomamente la sussistenza dell'associazione contestata, sulla base delle prove acquisite nel dibattimento, e l'accertamento compiuto nelle due 6 sentenze irrevocabili sopra citate costituisce un ulteriore elemento che conferma la correttezza di tale valutazione, e sul quale il ricorso non esprime alcuna contrastante considerazione. 3.3. La motivazione della sentenza impugnata è adeguata, completa e logica anche con riferimento al ruolo dell'imputato di capo, promotore e organizzatore dell'attività delittuosa. La Corte di appello ha valutato approfonditamente le prove che dimostrano tale sua qualità, alle pagine da 24 a 28 della sentenza, richiamando le conversazioni più significative da cui essa emerge in modo evidente, oltre a ricordare che egli è il proprietario delle barche usate per il trasporto dei migranti clandestini. Il ricorso, anche su questo punto, è del tutto generico, in quanto non contesta l'interpretazione di alcuna di tali conversazioni, né contrappone alle predette prove altri elementi, acquisiti in dibattimento, che a suo parere sconfesserebbero la ricostruzione e la valutazione effettuata dai giudici di merito. 3.4. Deve infine ribadirsi, in merito alla completezza, alla non contraddittorietà e alla non illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che sul merito delle accuse essa ha confermato la sentenza di primo grado, ancora più ampia nella sua motivazione, e che perciò «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, in motivazione). Anche questo motivo di ricorso è quindi inammissibile. 4. Infine deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio ed in particolare all'omessa concessione delle attenuanti generiche. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con l'ampia motivazione con cui la sentenza impugnata ha respinto tale richiesta, formulata con l'atto di appello, essenzialmente ritenendo ostativi al beneficio la gravità dei fatti commessi, l'elevato contributo concorsuale dell'imputato per la loro consumazione, ed anche l'assenza di una sua rivisitazione critica del proprio comportamento, non avendo l'imputato, peraltro esercitando un diritto, mai ammesso alcuna responsabilità. La Corte di appello ha espressamente affermato che, «a fronte dell'elevato disvalore della condotta», non sono ravvisabili «elementi positivi sì pregnanti da poter giustificare la concessione delle 7 attenuanti generiche». E' quindi errata l'affermazione del ricorrente, secondo cui la sentenza avrebbe del tutto omesso di valutare gli elementi favorevoli all'imputato. Peraltro la prospettazione, quale elemento idoneo a sovvertire le considerazioni espresse dai giudici di merito, solo dell'essere state le condotte di reato realizzate per un tempo breve, è palesemente irrilevante, non venendo neppure contestata la valutazione della rilevante gravità di tali condotte, benché compiute nell'arco di meno di tre mesi, secondo le imputazioni. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente