Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15956
CASS
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Legittimazione all'impugnazione del PM

    Il ricorso è stato proposto dal Pubblico ministero di Busto Arsizio, che aveva formulato la richiesta di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, poi concessa dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, ed annullata dal Tribunale del riesame di Varese. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato, è ferma nel ribadire che l'art. 325 c.p.p., non riproducendo il dettato dell'art. 311 c.p., comma 1, in tema di ricorso per Cassazione, fa sì che sia inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto e/o chiesto la misura, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata, dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha emesso la decisione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15956
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15956
    Data del deposito : 4 maggio 2026

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